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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/11/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 784 / 2024 avente ad oggetto obbligo contributivo alla Gestione Commercianti.
promosso da: nato a [...] il [...], (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 ivi residente nella Via Palmina Martinelli,n.9, rappresentato e difeso dall'avv. SAMMITO
SARA, con domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. DEL GATTO ANTONIO , con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura notarile in atti ,
Opposto
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con il ricorso depositato in data 25/03/2024 il sig. ha proposto rituale opposizione Parte_1
– previa sospensiva - avverso l'avviso di addebito n. 597 2024 0000097113 notificato in data
01/03/2024 per il pagamento di €.3.462,61 a titolo di contributi IVS fissi e accessori da versare alla Gestione commercianti, periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022.
L'opponente contesta l'esistenza dell'obbligo contributivo in quanto nel periodo di riferimento non è socio nè amministratore della società avendo cessato ogni Parte_2 carica dal 25-10-2019 e quindi ne chiede l'annullamento.
Si è costituito l' rilevando l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 10-11-2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla scorta delle memorie dei difensori delle parti ma l' non ha depositato note per trattazione scritta, codesto G.O.P. CP_1 la decide con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta .
Dall'esame degli atti risulta che l' (attore in senso sostanziale sul quale incombe l'onere CP_1 di provare la pretesa contributiva) fonda la sua pretesa sia sull'assunto che è stato Parte_1 iscritto per espressa richiesta dello stesso alla Gestione Commerciante e che sui numerosi avvisi di addebito non opposti, e oggetto di rottamazione.
Risulta,anche, che il ricorrente in data 19-10-2022 ha comunicato telematicamente alla
Camera di Commercio la cessazione della carica a far data dal 25-10-2019 , comunicazione trasmessa d'ufficio all che con nota del 08-11-2022 si è riservato di fare accertamenti CP_1
(all.
3-4 ricorso) .
E che dal sito il nominativo del ricorrente non è inserito nell'elenco degli iscritti alla CP_1 gestione commerciante (all.2 ricorso).
L' fonda la sua pretesa sulla circostanza che il ricorrente, socio e amministratore della CP_1 società, nel 2008 ha fatto richiesta di iscrizione alla gestione commercianti e che i precedenti avvisi di addebito non sono stati opposti. Tuttavia, stante l'avvenuta cessazione dalla carica non ha provato alcuna ulteriore e specifica circostanza che il ricorrente abbia di fatto continuato l'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa (art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662).
Dall'esame degli atti emerge,invece, che il ricorrente ha cessato dal 25-10-2019 la carica di amministratore per come dallo stesso comunicato e non contestato con idonei mezzi di prova dall' CP_2
2
[...] Di conseguenza non sussistono i requisiti di legge per il pagamento dei contributi IVS:
l'avviso di addebito va annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a € 5.200,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo sull'opposizione in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- annulla l'avviso di addebito opposto ,
- condanna l' a rifondere le spese di lite che si liquidano in complessive CP_1
€.1.300,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Ragusa, 17 novembre 2025
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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