Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 196
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Eccezione di prescrizione e decadenza per omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva la carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione a contestare la prescrizione, che attiene a una fase precedente alla trasmissione del ruolo. Inoltre, dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92, poiché il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e non anche nei confronti dell'Ente Impositore (Regione Campania), nonostante l'eccezione di prescrizione. La notifica effettuata all'indirizzo PEC della Regione Campania non era quello corretto per il contenzioso tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 196
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 196
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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