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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4548/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. VALERIA ARDOINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA RIESE 106 INT. 2 16145 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CEVASCO PAOLO (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._2 da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]106 INT. 2 16145 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CEVASCO PAOLO (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12/9/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PORTO VENERE il 20/07/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
ER
2) La figlia sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, nella casa già familiare;
3) La casa familiare sita a Genova alla via Riese 106/2 resterà nella disponibilità della sig.ra Pt_1
La sig.ra sopporterà per intero il pagamento del residuo mutuo di cui al punto 8.2 delle Pt_1 premesse e si impegna a pagare puntualmente ed entro ciascuna scadenza le relative rate di ammortamento, manlevando e tenendo indenne il sig. da ogni eventuale conseguenza Parte_2 pregiudizievole a suo carico. Per contro il sig. s'impegna a trasferire, in adempimento del Parte_2 presente accordo e dunque senza il pagamento di alcun corrispettivo, alla sig.ra che accetta, Pt_1 la propria quota dei 13/100 dell'appartamento meglio descritto al punto 8.1 delle superiori premesse, cui si rimanda per l'individuazione del bene. Il trasferimento avverrà entro 30 giorni dalla richiesta d'una delle odierne parti e i relativi costi saranno a carico di entrambi i coniugi. Il sig. Parte_2 dichiara sin d'ora in ogni caso di rinunciare, come rinuncia in favore della sig.ra ad ogni Pt_1 proprio diritto sul predetto immobile e ad ogni eventuale pretesa restitutoria in relazione alle somme da lui pagate per l'acquisto o ristrutturazione e/o corrisposte alla banca per l'estinzione sino ad oggi del mutuo e/o a qualunque altro titolo in relazione all'appartamento e ai relativi mobili, impianti, finiture, accessori. ER 4) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €
550,00 mensile, somma che sarà versata anticipatamente entro il primo di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Le parti convengono che in tale somma mensile è ricompreso il contributo del sig. , Parte_2 quantificato a forfait in € 50,00 mensili, per le spese ordinarie di mantenimento dei quattro cani di piccola taglia, che resteranno presso la casa di via Riese 106/2 (le spese straordinarie relative ai cani dovranno invece essere concordate).
I sig.ri e convengono tuttavia che, alla morte dei cani, la somma di € 550,00 Parte_2 Pt_1 mensile non diminuirà, poiché tale futura eccedenza (in ragione del venir meno delle spese ordinarie ER per ciascun cane defunto) viene sin d'ora imputata ad incremento del mantenimento di
5) Le spese straordinarie, previamente concordate tra i coniugi e documentate, non comprese nell'assegno di mantenimento mensile, secondo quanto previsto dalle “Linee Guida spese extra assegno” del Tribunale di Genova verbale del 15.9.2016, saranno a carico dei sig.ri e Pt_1
nella misura del 50% Parte_2
ER 6) Per quanto concerne il regime di visita, trascorrerà un weekend (dal venerdì, dopo la scuola al lunedì mattina, quando verrà accompagnata a scuola) con il padre e un weekend con la madre, in regime quindi di c.d. “weekend alternati”.
ER trascorrerà altresì un giorno ogni due settimane presso il padre, preferibilmente nella giornata del mercoledì, quando il sig. andrà a prendere la figlia a scuola e la terrà a dormire presso di Parte_2 sé, riportandola poi la mattina seguente a scuola.
ER In aggiunta, nella settimana di reperibilità del padre, durante la quale starà presso la madre e il padre la visiterà una volta durante l'orario diurno.
ER Il sig. , nei limiti imposti dagli impegni lavorativi, potrà portare all'asilo o a scuola Parte_2 concordando con la sig.ra le modalità di tali incontri. Pt_1
Per consentire una più corretta organizzazione, il sig. si impegna a trasmettere alla sig.ra Parte_2
con cadenza quadrimestrale, il programma delle settimane di reperibilità. Pt_1
I sig.ri e nel rispetto delle reciproche esigenze e nel superiore interesse della Parte_2 Pt_1 figlia, faranno quanto in loro potere per consentire una gestione serena e reciprocamente tollerante delle visite.
Le parti convengono che il sopraesposto regime di visita comincerà a decorrere dal mese di agosto ER 2025, poiché nel mese di luglio sarà in vacanza, prima con la madre e poi col padre. ER trascorrerà le festività natalizie/pasquali/altre festività ad anni alterni con ciascun genitore;
per ER quanto concerne, in particolare, il periodo di sospensione scolastica durante le festività natalizie, ER trascorrerà una settimana con ciascun genitore;
durante le vacanze estive passerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore;
le vacanze estive andranno concordate tra i coniugi entro il mese di maggio;
resta salva la facoltà dei genitori di prevedere diversi accordi e modalità di frequentazione, previo accordo;
7) I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei ER bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni di nei giorni di rispettiva spettanza ciascun genitore potrà agire senza consenso dell'altro per le questioni di ordinaria amministrazione, ferma la necessità di consenso di entrambi per decisioni di straordinaria amministrazione;
8) L'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra Pt_1
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
10) I coniugi rilasciano fin d'ora il consenso al rilascio del passaporto della figlia minore;
11) I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare ai termini per l'impugnazione.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2017,
Numero 38, Parte 2, Serie A UFF. 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. VALERIA ARDOINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA RIESE 106 INT. 2 16145 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CEVASCO PAOLO (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._2 da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]106 INT. 2 16145 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CEVASCO PAOLO (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12/9/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PORTO VENERE il 20/07/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
ER
2) La figlia sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, nella casa già familiare;
3) La casa familiare sita a Genova alla via Riese 106/2 resterà nella disponibilità della sig.ra Pt_1
La sig.ra sopporterà per intero il pagamento del residuo mutuo di cui al punto 8.2 delle Pt_1 premesse e si impegna a pagare puntualmente ed entro ciascuna scadenza le relative rate di ammortamento, manlevando e tenendo indenne il sig. da ogni eventuale conseguenza Parte_2 pregiudizievole a suo carico. Per contro il sig. s'impegna a trasferire, in adempimento del Parte_2 presente accordo e dunque senza il pagamento di alcun corrispettivo, alla sig.ra che accetta, Pt_1 la propria quota dei 13/100 dell'appartamento meglio descritto al punto 8.1 delle superiori premesse, cui si rimanda per l'individuazione del bene. Il trasferimento avverrà entro 30 giorni dalla richiesta d'una delle odierne parti e i relativi costi saranno a carico di entrambi i coniugi. Il sig. Parte_2 dichiara sin d'ora in ogni caso di rinunciare, come rinuncia in favore della sig.ra ad ogni Pt_1 proprio diritto sul predetto immobile e ad ogni eventuale pretesa restitutoria in relazione alle somme da lui pagate per l'acquisto o ristrutturazione e/o corrisposte alla banca per l'estinzione sino ad oggi del mutuo e/o a qualunque altro titolo in relazione all'appartamento e ai relativi mobili, impianti, finiture, accessori. ER 4) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €
550,00 mensile, somma che sarà versata anticipatamente entro il primo di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Le parti convengono che in tale somma mensile è ricompreso il contributo del sig. , Parte_2 quantificato a forfait in € 50,00 mensili, per le spese ordinarie di mantenimento dei quattro cani di piccola taglia, che resteranno presso la casa di via Riese 106/2 (le spese straordinarie relative ai cani dovranno invece essere concordate).
I sig.ri e convengono tuttavia che, alla morte dei cani, la somma di € 550,00 Parte_2 Pt_1 mensile non diminuirà, poiché tale futura eccedenza (in ragione del venir meno delle spese ordinarie ER per ciascun cane defunto) viene sin d'ora imputata ad incremento del mantenimento di
5) Le spese straordinarie, previamente concordate tra i coniugi e documentate, non comprese nell'assegno di mantenimento mensile, secondo quanto previsto dalle “Linee Guida spese extra assegno” del Tribunale di Genova verbale del 15.9.2016, saranno a carico dei sig.ri e Pt_1
nella misura del 50% Parte_2
ER 6) Per quanto concerne il regime di visita, trascorrerà un weekend (dal venerdì, dopo la scuola al lunedì mattina, quando verrà accompagnata a scuola) con il padre e un weekend con la madre, in regime quindi di c.d. “weekend alternati”.
ER trascorrerà altresì un giorno ogni due settimane presso il padre, preferibilmente nella giornata del mercoledì, quando il sig. andrà a prendere la figlia a scuola e la terrà a dormire presso di Parte_2 sé, riportandola poi la mattina seguente a scuola.
ER In aggiunta, nella settimana di reperibilità del padre, durante la quale starà presso la madre e il padre la visiterà una volta durante l'orario diurno.
ER Il sig. , nei limiti imposti dagli impegni lavorativi, potrà portare all'asilo o a scuola Parte_2 concordando con la sig.ra le modalità di tali incontri. Pt_1
Per consentire una più corretta organizzazione, il sig. si impegna a trasmettere alla sig.ra Parte_2
con cadenza quadrimestrale, il programma delle settimane di reperibilità. Pt_1
I sig.ri e nel rispetto delle reciproche esigenze e nel superiore interesse della Parte_2 Pt_1 figlia, faranno quanto in loro potere per consentire una gestione serena e reciprocamente tollerante delle visite.
Le parti convengono che il sopraesposto regime di visita comincerà a decorrere dal mese di agosto ER 2025, poiché nel mese di luglio sarà in vacanza, prima con la madre e poi col padre. ER trascorrerà le festività natalizie/pasquali/altre festività ad anni alterni con ciascun genitore;
per ER quanto concerne, in particolare, il periodo di sospensione scolastica durante le festività natalizie, ER trascorrerà una settimana con ciascun genitore;
durante le vacanze estive passerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore;
le vacanze estive andranno concordate tra i coniugi entro il mese di maggio;
resta salva la facoltà dei genitori di prevedere diversi accordi e modalità di frequentazione, previo accordo;
7) I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei ER bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni di nei giorni di rispettiva spettanza ciascun genitore potrà agire senza consenso dell'altro per le questioni di ordinaria amministrazione, ferma la necessità di consenso di entrambi per decisioni di straordinaria amministrazione;
8) L'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra Pt_1
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
10) I coniugi rilasciano fin d'ora il consenso al rilascio del passaporto della figlia minore;
11) I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare ai termini per l'impugnazione.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2017,
Numero 38, Parte 2, Serie A UFF. 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba