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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/10/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1239/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
e , nata a [...] il [...], cod. C.F._1 Parte_2
fisc. , entrambe coeredi del fu , nato C.F._2 Persona_1
a Palermo il 07.09.1937 e deceduto il 05.02.2018, elettivamente domiciliati in
Messina, Via San Filippo Bianchi n. 54, presso lo studio dell'avv. LUCIANA
INTILISANO, che li rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA
CAMMAROTO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione prestazione previdenziale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati in data 18/04/2023 le parti ricorrenti, quali eredi del fu , deducevano che il proprio dante causa, essendo Persona_1
permanentemente inabile con diritto all'accompagnatore, aveva presentato, in data 24.08.2016, domanda all' tendente ad ottenere le dette provvidenze;
che lo CP_1
stesso, non avendo ottenuto riscontro, aveva depositato, avanti a questo Tribunale, istanza per A.T.P. (iscritta al n. 3276/2016 R.G.) conclusasi con esito negativo.
Successivamente, sopravvenuto il decesso del sig. , le odierne Per_1
ricorrenti si erano costituite nel giudizio di merito (iscritto al n. 3379/2017 R.G.), definito con la sentenza n. 943/2021 del 15.07.2021 che aveva riconosciuto il diritto del defunto dante causa all'indennità di Persona_1 accompagnamento a decorrere dall'1.1.2017 e fino al 5.2.2018 (data del decesso). CP_ Le ricorrenti deducevano di aver provveduto ad inviare all' la documentazione socio amministrativa in data 3.5.2022 e di aver notificato, in data
12.10.2022, la suddetta sentenza;
chiedevano, dunque, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni relativa ai ratei maturati e non riscossi dall'1 Gennaio
2017 alla data del decesso del sig. (05/02/2018), oltre Persona_1
interessi legali a decorrere da ogni singolo rateo non corrisposto sino al soddisfo effettivo;
il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' eccependo la mancanza di comunicazione, da parte CP_1
delle ricorrenti, della necessaria documentazione amministrativa e chiedendo la declaratoria di inammissibilità della domanda ed il suo rigetto, con vittoria di spese e compensi di causa come per legge.
Nelle more del giudizio le ricorrenti davano atto che, in data 07.05.2024,
l' ha provveduto a corrispondere quanto dovuto, allegando copia del CP_1
provvedimento di liquidazione, e chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere, con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita documentalmente ed in data odierna decisa.
Indubbiamente la soddisfazione della pretesa di parte ricorrente non può che comportare la declaratoria di cessata materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza, infatti non può non evidenziarsi che le ricorrenti avevano provveduto ad inoltrare all' , in data 03.05.2022, la CP_1
documentazione amministrativa, ed a notificare la sentenza il 10-12/10/2022;
2 nonostante ciò l'Ente ha provveduto ad effettuare il pagamento solo in data
07.05.2024, dopo l'introduzione del presente giudizio.
Ancora, emerge dalla documentazione prodotta, non contestata da parte resistente, che già erano stati comunicati i dati per la liquidazione ai diversi eredi della prestazione. Nulla sul punto è stato dedotto da parte resistente.
Ciò giustifica, quindi, la condanna dell' al pagamento delle spese di CP_1
lite, che si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. Modificazioni, parametri medi avuto riguardo al valore della causa (sia con riferimento all'avvicinarsi allo scaglione di 5200,00 euro e tenuto conto che, per la quantificazione dello stesso, deve aver riguardo alle due quote di prestazione liquidate agli eredi presenti nel giudizio e non anche quella di
[...]
, emerso quale erede dalla documentazione di parte ricorrente ma Persona_2
non presente né citato nel presente giudizio) ed all'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Parte_1
, coeredi del fu , nei confronti dell' , in Parte_2 Persona_1 CP_1
persona del legale rappr.te p.t., uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, in favore delle ricorrenti, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.769,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv.
CI SA.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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