Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 2
Il ricorso per cassazione è ammissibile anche se non indica il contenuto degli articoli di legge che si assumono violati, purché dal tenore delle censure esposte sia possibile evincere le norme di diritto cui il ricorrente si riferisce; a maggior ragione la trascrizione del testo normativo non è richiesta qualora nel ricorso le disposizioni di legge siano specificamente indicate.
Nel caso in cui non sia prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, un determinato comportamento da lui tenuto può essere tale da esternare esplicitamente, o da lasciar presumere (secondo il principio dell'affidamento), una sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro, restando incensurabile in sede di legittimità il relativo accertamento del giudice di merito, ove congruamente motivato. In ogni caso nel giudizio promosso dal lavoratore al fine di impugnare un dedotto licenziamento, l'indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore deve essere rigorosa, essendo in discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare tutela da parte dell'ordinamento, sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto
Commentario • 1
- 1. Coniuge, immobile, donazione indiretta, comunione legale, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12549 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO MACRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GINO PIETROFORTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OKAY CORAL DI RA IC & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 311, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO COLELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE COLELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1161/01 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 22/11/01 R.G.N. 286/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12 aprile 1995, il sig. GI EL ricorreva al Tribunale di Bari, nei confronti della ex datrice di lavoro Okay Coral di AL IC & C. s.n.c, deducendo che con raccomandata del 7 settembre 1995, pervenutagli il 9 sett. succ., la società gli aveva dato preavviso di licenziamento per riduzione del personale, con decorrenza del preavviso stesso, dal 16 settembre al 5 ottobre 1995; peraltro sin dal 15 settembre, prima dell'inizio di detto periodo, il ricorrente si era ammalato per cui, ai sensi del contratto collettivo, il preavviso era sospeso per tutto il periodo di 180 giorni di comporto, sicché esso avrebbe dovuto decorrere dal 16 marzo al 4 aprile 1996.
Per contro, la datrice di lavoro aveva illegittimamente interrotto il rapporto alla data del 5 ottobre 1995 senza corrispondere al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso ed altre spettanze di lavoro a vario titolo dovute per complessive L. 22.553.281. Pertanto lo EL chiedeva la condanna di controparte a corrispondergli tale somma, oltre accessori;
chiedeva altresì che fosse dichiarata la illegittimità o la nullità del licenziamento con condanna di controparte a reintegrarlo nei posto di lavoro ed a pagargli sei mensilità di retribuzione.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava la società a riassumere il lavoratore o, in difetto, a corrispondergli una indennità pari a 2.5 volte l'ultima retribuzione, oltre a L. 22.553.281 per varie spettanze di lavoro.
Accogliendo in parte l'impugnazione della società, la Corte di appello di Bari, con sentenza in data 8/22 novembre 2001, condannava l'appellante a pagare allo EL L. 6.147.351, rigettava per il resto la domanda e compensava le spese dei due gradi.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre lo EL affidandosi a tre motivi.
Resiste la società con controricorso ed eccepisce l'inammissibilità, sotto diversi profili, del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, il lavoratore deduce "violazione o comunque erronea applicazione degli artt. 2700 e 2697 c. civ., nonché 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c." e si duole che la Corte di appello abbia malamente valutato il fatto, accertato nella sentenza del Tribunale con l'efficacia propria dell'atto pubblico facente prova fino a querela di falso, che il libro paga della società conteneva molteplici abrasioni e correzioni, dalle quali il giudice di primo grado aveva tratto il convincimento che, in effetti, il lavoratore era stato in malattia nella seconda metà di settembre e che la società aveva originariamente fatto le annotazioni corrispondenti. A tale proposito, il giudice di appello aveva invece ritenuto plausibili le giustificazioni della stessa, secondo cui le originarie annotazioni di malattia erano state fatte dal proprio commercialista sulla base di un personale, erroneo convincimento, ed erano state poi da lui modificate quando apprese che le assenze non erano state giustificate.
Col secondo motivo, lo EL denuncia "violazione o comunque erronea applicazione degli artt. 2118 e 2110 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - Violazione art. 8 legge 17.7.1966 n. 604, così novellato dall'art.2/3 della legge 11.5.1990 n. 108, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c." e si duole che la Corte di appello abbia valutato la prolungata assenza dal lavoro come non giustificata e come espressione implicita di dimissioni, pur in mancanza di previsioni in tal senso della contrattazione collettiva. Per tal via, la Corte di appello aveva illegittimamente ravvisato nell'assenza dal lavoro una clausola risolutiva espressa e cioè una terza ipotesi, non prevista dalla contrattazione di settore, di risoluzione del rapporto oltre quelle del licenziamento o delle dimissioni. Oltretutto, la presunta volontà di dimettersi era contraddetta dall'invio del certificato di malattia in data 2 ottobre 1995 il quale, sotto altro profilo, avrebbe comunque dovuto indurre la Corte di appello a ritenere che con esso fosse interrotto alla data medesima il periodo di preavviso. Questo sarebbe andato così a scadere, secondo la previsione del contratto collettivo, al termine del periodo di comporto di 180 giorni.
La pacifica, mancata instaurazione di procedimento disciplinare avrebbe dovuto indurre a ritenere, in via presuntiva, che da parte datoriale le assenze dello EL fossero state ritenute giustificate anche in relazione a quanto dedotto col primo motivo. Col terzo motivo di impugnazione, lo EL deduce "violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.", sostenendo che apoditticamente il Tribunale aveva ritenuto non provata la consegna del certificato medico di malattia alla società e all'INPS, senza avere considerato che vi era in atti documentazione comprovante che lo EL o un suo incaricato, in data 15 settembre 1995, aveva inviato all'I.N.P.S. - "Reparto Prestazioni Indennità Malattia" la raccomandata A.R. n. 0135 la quale, in via di presunzione, non poteva che contenere il certificato medico attestante la malattia in essere dalla medesima data.
Se lo EL risultava aver dichiarato, come rilevato dalla Corte di appello, sulla base del contenuto di una attestazione del sanitario, di essere ammalato dal 1^ ottobre 1995, la Corte stessa avrebbe dovuto tuttavia ritenere essersi trattato di errore dello stesso medico, attese le risultanze del libro paga di cui al primo motivo di ricorso.
Nel contrasto tra le dichiarazioni della teste PI e quelle della teste LO MA, mogli (in realtà, la prima era la madre:
cfr. sentenza appellata - n.d.r.), rispettivamente, di AL IC, contitolare della società, e dello EL, la quale ultima aveva affermato di avere consegnato il certificato di malattia del marito il 15 settembre 1995 alle ore 13, nelle mani del figlio del AL, ingiustificatamente il Tribunale aveva privilegiato la deposizione della PI, pur confliggente con le risultanze del libro paga di cui si è detto.
La Corte di appello, inoltre, aveva omesso di esaminare come teste il medico circa la decorrenza della malattia dello EL, secondo la facoltà riconosciutale dall'art.421 c.p.c. I tre motivi, che, per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta, sono ammissibili: le censure sono in parte fondate (nei sensi delle considerazioni che seguono) e in parte assorbite. In punto di ammissibilità del ricorso, questa Corte ritiene destituita di fondamento l'eccezione secondo cui il ricorrente non avrebbe indicato il contenuto delle norme di diritto che assume violate, vigendo il principio generale "iura novit curia" in conformità al quale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibili anche i motivi che non indichino specificamente gli articoli di legge che si assumono violati quando le norme di diritto siano egualmente evincibili dal tenore delle censure (Cass. 17.7.01, n. 9652; 7.3.01. n. 3314); tanto più i motivi sono ammissibili quando gli articoli di legge siano indicati specificamente, come nel ricorso in esame, non essendo prescritta la trascrizione delle norme richiamate.
Dalle considerazioni che seguono, è, poi, evidente, che il ricorrente si duole, anzitutto, della valutazione come comportamento concludente della assenza dal lavoro del dipendente per quindici giorni senza adeguata giustificazione e della mancata considerazione di elementi che avrebbero dovuto comunque comprovare la malattia del dipendente e la rituale denunzia di essa per quei giorni. Nelle enunciazioni iniziali dei motivi vengono posti in evidenza pretesi vizi di violazione di legge, ma vengono poi dedotti nel successivo svolgimento anche vizi di motivazione, come preannunciato dalla citazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Deve essere, a tal proposito, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora non sia prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, la volontà di recedere può essere dallo stesso esternata, anche implicitamente, con un determinato comportamento, tale da lasciarla presumere (secondo il principio dell'affidamento), come la cessazione delle prestazioni dovute in base al rapporto, sicché l'accertamento in tal senso operato dal giudice di merito non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivato (Cass. 20 maggio 2000, n. 6604). Deve aggiungersi che astrattamente ("de iure") non può escludersi che le dimissioni possano intervenire anche nel corso del preavviso, durante il quale il rapporto di lavoro è ancora in essere. Peraltro, questa stessa Corte, ha anche sottolineato come l'indagine del giudice di merito debba essere particolarmente rigorosa, in presenza di materiale probatorio contrastante, nel decidere sull'alternativa, prospettata dalle parti, rispettivamente, tra licenziamento o dimissioni, essendo in discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare tutela da parte dell'ordinamento, sicché, nel risolvere la controversia affermando la cessazione del rapporto per recesso del lavoratore, occorre accertare che la volontà di quest'ultimo si sia manifestata e sia stata comunicata in modo univoco (Cass. 11 marzo 1995, n. 2853; 16 maggio 2001, n. 6727). Nel caso in esame, il ricorrente a ragione pone in rilievo, particolarmente con i primi due motivi di impugnazione, il - complessivo contesto della vicenda, pacificamente iniziatasi con un licenziamento, intimato per riduzione del personale, come accertato dalla Corte di appello, e come riconosciuto nel controricorso dalla stessa società la quale, tuttavia, non ha adeguatamente dimostrato nella motivazione di avere ponderato tale fatto.
A fronte di tale premessa, ai appalesa del tutto carente la motivazione del giudice di appello il quale ha ritenuto che, in epoca di poco successiva al licenziamento, il lavoratore si sia dimesso, per la sola circostanza che si era assentato dal lavoro senza giustificazione a partire dal giorno antecedente all'inizio del periodo di preavviso e "per molti giorni": in realtà dal 15 al 30 settembre 1985, come dedotto dalla stessa società in sede di appello e ritenuto dalla Corte di merito (per un caso assimilabile, anche per la durata dell'assenza, cfr. Cass. 22 novembre 1999, n. 12942), essendosi subito dopo il lavoratore preoccupato di giustificare con certificato medico le proprie assenze: circostanza questa che il giudice di secondo grado avrebbe pure dovuto valutare per stabilire se non fosse contraria alla supposta precedente volontà del lavoratore di dimettersi.
La circostanza, a lungo dibattuta tra le parti, se l'assenza dal lavoro fosse o meno, per i primi quindici giorni, giustificata dallo stato di malattia e, soprattutto, dalla idonea e tempestiva documentazione di esso, avrebbe avuto certamente rilievo, in astratto, soprattutto sotto il profilo di eventuali sanzioni disciplinari (eventualmente, di un nuovo licenziamento intimato per sanzionare assenze ingiustificate), ma non è certo decisiva sotto quello della sussistenza o meno di una volontà del lavoratore, già licenziato, di dimettersi poco prima dell'imminente inizio del periodo di preavviso, convenzionalmente dalla contrattazione collettiva differito (ossia, nella sostanza, prolungato per il tempo intercorrente tra l'intimazione e l'inizio della prossima quindicina, iniziale o finale, del mese), soprattutto ove si consideri che alcun interesse è stato accertato dal giudice di merito avesse avuto lo EL, in simili frangenti, a dimettersi, per attivarsi, subito dopo, e prima di qualsiasi iniziativa datoriale (dalla sentenza risulta che la società aveva inviato al lavoratore le spettanze lavorative solo nel corso dell'ottobre 1995) al fine di giustificare in qualche modo le assenze.
Le considerazioni ora svolte sono assorbenti rispetto a tutte le altre censure svolte nei motivi, come sopra esposte, e comportano l'accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice equiordinato, indicato in dispositivo, al quale è opportuno demandare, altresì, la statuizione sulle spese del giudizio.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte di appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003