Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12549
CASS
Sentenza 27 agosto 2003

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Il ricorso per cassazione è ammissibile anche se non indica il contenuto degli articoli di legge che si assumono violati, purché dal tenore delle censure esposte sia possibile evincere le norme di diritto cui il ricorrente si riferisce; a maggior ragione la trascrizione del testo normativo non è richiesta qualora nel ricorso le disposizioni di legge siano specificamente indicate.

Nel caso in cui non sia prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, un determinato comportamento da lui tenuto può essere tale da esternare esplicitamente, o da lasciar presumere (secondo il principio dell'affidamento), una sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro, restando incensurabile in sede di legittimità il relativo accertamento del giudice di merito, ove congruamente motivato. In ogni caso nel giudizio promosso dal lavoratore al fine di impugnare un dedotto licenziamento, l'indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore deve essere rigorosa, essendo in discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare tutela da parte dell'ordinamento, sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto

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  • 1Coniuge, immobile, donazione indiretta, comunione legale, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12549
Data del deposito : 27 agosto 2003

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