Sentenza 3 ottobre 2019
Massime • 1
L'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen., nello stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato «preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», si riferisce non solo alle parti ma anche alla possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza, dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice, ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. può rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Acconsentire all’acquisizione degli atti d’indagine non equivale ad accettarne gli effetti: un timido ritorno alla legalità processualeFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 luglio 2020
Cass, Sez. IV, 16 gennaio 2020 (dep. 5 febbraio 2020), n. 4896 Cass, Sez. IV, 16 gennaio 2020 (dep. 5 febbraio 2020), n. 4896 Massima (C.E.D. n. 278579 – 02): «La scelta del difensore dell'imputato di acconsentire all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti di indagine non determina la sanatoria di eventuali nullità degli stessi». Per la Suprema Corte la scelta della difesa di acconsentire all'acquisizione di taluni atti di indagine al fascicolo del dibattimento, finalizzata unicamente allo snellimento dell'attività processuale, non determina alcuna sanatoria ex art 183 c.p.p. di ipotetiche nullità e non fa venir meno il diritto di eccepirne l'inutilizzabilità. Sommario: 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2019, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2019 |
Testo completo
0 1 596-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 03.10.2019 Sentenza n. 1577 Reg. gen. n. 25108/2019 composta dai signori: Presidente dott. Matilde AM dott. Sergio Di Paola Consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca Consigliere dott. Lucia Aielli Consigliere dott. PE RI Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nel procedimento a carico di: 1) SA TO, nato a [...] il [...], 2) IN UE, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 12/02/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PE RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PE Corasaniti, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
1 m RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Vallo della Lucania, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava la propria incompetenza territoriale a conoscere dei reati ascritti agli imputati SA TO e IN LA, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno.
2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania, deducendo violazione di legge per avere il GUP disatteso la disposizione dell'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen., entrata in vigore prima dell'ordinanza con la quale gli imputati erano stati ammessi al giudizio abbreviato. Si dà atto che nell'interesse degli imputati sono state depositate delle note difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. In primo luogo, deve, in linea generale, ravvisarsi l'interesse del Pubblico ministero ad impugnare un provvedimento in tema di competenza territoriale. Tale potere risiede nel fatto che l'organo della pubblica accusa tutela la corretta osservanza della legge su questioni di interesse pubblico, tra le quali va ricompresa quella sulla competenza territoriale, in quanto "espressione della generale prescrizione del giudice naturale precostituito per legge" (così, in motivazione, Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612, in tema di eccezione di incompetenza per territorio e giudizio abbreviato, a proposito della rilevanza delle norme regolative della competenza territoriale, par.
4.2. delle considerazioni in diritto). Più in generale, sull'ammissibilità del ricorso del Pubblico ministero nell'interesse della legge, cfr. Sez. 5, n. 10366 del 14/04/1999, Guido S, Rv. 214189; Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997, Pacifico, Rv. 207489. 2. In secondo luogo, non devono sorgere dubbi sul fatto che l'art. 438, comma 6- bis cod. proc. pen., nello stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato "preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice", si riferisca non solo alle parti ma anche alla possibilità del giudice stesso di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio. Tale lettura della disposizione, introdotta con la Legge 23 giugno 2017 n. 103, è da adottare in ragione di quanto segue. La giurisprudenza della Corte Costituzionale, richiamata anche dalla sentenza prima citata delle SS.UU. di questa Corte (2012, Forcelli), ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla speditezza dei processi rispetto alla possibilità, delle parti 2 m e del giudice, di discutere della competenza per territorio lungo l'arco del processo (cfr. Sentenze Corte Costituzionale n. 349 del 2000, n. 130 del 1995, n. 521 del 1991). Per tale ragione, se si è discusso in giurisprudenza della operatività della preclusione ad eccepire l'incompetenza per territorio da parte dell'imputato giungendosi a formulare la regola in tema di giudizio abbreviato di cui alla ridetta sentenza Sez. U, Forcelli non è stato mai messo in dubbio il fatto che il giudice, ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., possa rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.. La regola appena indicata è stata richiamata ed avallata sia nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite prima indicata (par. 5.1.), sia in altra conforme decisione di legittimità (Sez. 4, n. 45395 del 16/10/2013, Petini, Rv. 257561). Avendo celebrato l'udienza preliminare, il GUP, infatti, avrebbe avuto tutto il tempo di valutare la propria competenza territoriale e decidere su di essa in una fase in cui l'eventuale dichiarazione di incompetenza non avrebbe provocato eccessivi danni alla speditezza del processo. Nel caso in esame, il GUP del Tribunale di Vallo della Lucania ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza territoriale in esito alla discussione delle parti nel giudizio abbreviato, allorquando avrebbe dovuto emettere la decisione ex art. 529 e segg. cod. proc. pen.. 3. Ne consegue che il GUP, con il provvedimento impugnato, ha violato una specifica regola processuale, che esisteva nell'ordinamento processuale anche prima dell'introduzione dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.. 4. Tuttavia, il Pubblico ministero, nel caso specifico, non poteva ricorrere per cassazione avverso tale provvedimento. Ai sensi dell'art. 568, comma 2, seconda parte, cod. proc. pen., non sono impugnabili per cassazione le sentenze sulla competenza che "possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza ex art. 28 cod. proc. pen..". La ragione di questa eccezione alla regola generale della ricorribilità in cassazione di tutte le sentenze, espressa nella prima parte del medesimo comma 2 dell'art. 568 cod. proc. pen., è stata enucleata da diverse decisioni della Corte di cassazione, secondo le quali i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Giampà, 3 т Rv. 275773 Massime precedenti Conformi: N. 9729 del 2014 Rv. 259251, N. 54016 del 2017 Rv. 271887, N. 15792 del 2011 Rv. 249962). E' solo a seguito della esistenza di un conflitto negativo di competenza che interviene la Corte di cassazione, non prima che questa eventualità si sia verificata, così come avverrebbe, nel caso in esame, se si dovesse decidere, in un senso od in un altro, sul ricorso del Pubblico ministero.
5. Né si devono nutrire dubbi che, nella specie, il Tribunale di Salerno, ritenuto territorialmente competente dal provvedimento impugnato, possa sollevare il conflitto negativo di competenza, anche facendo leva sulla rilevata violazione di legge di cui si è discusso. Infatti, nonostante la peculiarità del caso resa tale da una evidente violazione di legge da parte del GUP - la norma dell'art. 28 cod. proc. pen. è formulata in modo da comprendere ipotesi di conflitto non esattamente classificabili o prevedibili a priori, estendendosi a "casi analoghi" a quelli di cui all'art. 28, comma 1, cod. proc. pen., secondo quanto prevede il comma secondo della medesima disposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 03.10.2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde AM PE RI EN Sportmi ille Capes Forme, li 16/1/2020 in IL DIRETTORE Depositate D ERF IL CANO 4