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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 32943/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 30/08/2022, assunta in decisone all'udienza del 12/12/2024 e discussa nella Camera di
Consiglio del 22/01/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Scarpa Davide, presso il cui studio – sito in Bologna, via Acri n. 4 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Capitanio Maria Elisa, presso il cui studio – sito in Milano, via Copernico n. 55 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrari reiectis, IN VIA PRINCIPALE:
1. Disporre l'affido condiviso a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo le decisioni di maggiore interesse per il figlio di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal
pagina 1 di 12 genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. 2.
Disporre il collocamento prevalente presso la madre, nel rispetto dei seguenti tempi e modalità di visita (nel rispetto dei turni lavorativi del padre che prevedono un'alternanza di turni mattutini e pomeridiani):
Durante l'anno scolastico: Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due weekend al mese. Il secondo weekend del mese il padre potrà prelevare il minore dall'abitazione materna il sabato alle ore 10, ove lo ricondurrà la domenica entro le ore 18. Il quarto weekend del mese la madre condurrà il minore in Bologna consegnandolo presso l'abitazione paterna il sabato alle ore 10, ove lo preleverà la domenica entro le ore
18. Fatti salvi diversi weekend del mese in base alla disponibilità dei genitori e del minore. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione della scuola/asilo e il giorno precedente la ripresa della scuola/asilo, trascorrerà con ciascun genitore il R_ periodo alternato dal 23/12 sino al 30/12 ore 18 a quello dal 31/12 al 06/01 ore 18. Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione della scuola/asilo e il giorno precedente la ripresa, trascorrerà tre giorni con la madre e tre giorni con il padre, R_ alternando ogni anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo sino alle ore 18; Durante le vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola/asilo e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, rimarrà con R_ ciascun genitore per due settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, comunicandosi i genitori, in via reciproca, i rispettivi luoghi di vacanza ed i recapiti;
Per i ponti o gli altri giorni di festività durante l'anno scolastico i genitori, secondo le esigenze e la volontà della minore, saranno liberi di concordare le modalità di visita o di pernottamento dello stesso presso l'uno o l'altro genitore, con alternanza negli anni. Per il giorno del compleanno, trascorrerà ad anni alterni il pranzo o la cena R_ con ciascun genitore, fatta salva la possibilità di diversi accordi.
3. Disporre per il mantenimento del minore un assegno a carico del sig. di euro 250,00 mensili, con rivalutazione annuale in base agli indici Pt_1
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie debitamente documentate, concordate/non concordate tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Milano.
4. L'Assegno unico familiare sarà percepito nella misura del 50% da parte di ciascun genitore 5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori. * Ai sensi dell'art. 709ter c.p.c.
1. Dichiarare la sig.ra gravemente inadempiente CP_1 degli obblighi posti a suo carico e/o responsabile di condotte che comunque arrecano pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il concreto sviluppo del rapporto padre-figlio e/o la gestione delle responsabilità genitoriali;
2. prevedere ogni più opportuno provvedimento ritenuto utile, anche al fine del rispetto delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ammonizione, sanzione, risarcimento);
3. definire i procedimenti in corso tra le Parti con la rifusione totale delle spese di lite
* IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio di copia di estratti conto corrente, carte prepagate, conti paypal, satispay, revolut, ovvero ogni diverso mezzo di pagamento utilizzato per il ricevimento del denaro nei siti internet utilizzati dalla , libretti nominativi nonché situazioni periodiche dei depositi CP_1 titoli nonché di ogni altro documento bancario e fiscale inerente la sua posizione economica, patrimoniale e reddituale.
- Si chiede che il Giudice adito voglia, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 6, c.c., procedere all'accertamento
d'ufficio, anche per il tramite della polizia tributaria, della situazione patrimoniale complessiva della signora , ottenendo copia di tutti i documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e CP_1 finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti
pagina 2 di 12 finanziari e immobiliari. Nella specie, inoltre, richiedere alla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia
Tributaria, con facoltà di subdelega, espletata ogni indagine utile, compiute le ricerche necessarie e acquisita tutta la documentazione ritenuta necessaria, di accertare tutti i rapporti finanziari bancari, postali, elettronici e di ogni altro tipo che la dovesse avere per ricevere denaro, indicandone il saldo CP_1 all'attualità o, in caso di rapporti estinti, al momento dell'estinzione;
- Procedere all'eventuale assunzione di sommarie informazioni.
- Ammettere prova per TESTI sui fatti di cui al ricorso, dal n. 1 al n. 39, qui interamente richiamati e preceduti dalla rituale locuzione “vero che”. Si indicano a testi: (nonna); Testimone_1 [...]
(compagna).” Tes_2
Per (come da memoria difensiva del 18/11/2022) Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contrario istanza disattesa respinta
In via principale
- dichiarare estinto il presente giudizio per la mancata notifica dell'atto di riassunzione alla ricorrente nei termini di legge, con condanna al pagamento delle spese di lite per il presente grado di giudizio da distrarsi
a favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari;
In via subordinata e ssolo nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare
- accogliere l'istanza di riconoscimento avanzato dal padre di con conseguente Parte_2 attribuzione al minore del cognome paterno in aggiunta al cognome materno;
- affidare il minore in via esclusiva alla madre restando stabilmente collocato presso la Parte_2 sua abitazione e così presso l'abituale casa familiare attuale;
- stabilire che alla madre spettino in via esclusiva tutte le decisioni di maggiore importanza per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Sig. la somma mensile di Pt_1 CP_1
Euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore importo rivalutabile R_ annualmente secondo gli indici Istat da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il protocollo dell'intestato Tribunale;
- regolare il regime delle visite con le seguenti modalità: a) il fine settimana alternati, due giorni a scelta previo accordo, venerdì all'uscita della scuola materna e fino alle 19:30, il sabato dalle 17:00 alle 19:00 la domenica dalle 17:00 alle 19:30, b) infrasettimanalmente un giorno da concordare tre genitori andando a prenderlo all'uscita di scuola materna e sino alle 20:00, c) durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni giorno di Pasqua e di Pasquetta dalle 15:00 alle 20:00; d) durante le vacanze estive da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il mese di Aprile di ciascun anno il padre potrà raggiungere il figlio e trascorrere per 8 giorni consecutivi la mattina ovvero il pomeriggio con il bambino,
e) durante le vacanze natalizie comprendenti ad anno alterni il giorno di Natale di Santo Stefano il giorno di
Capodanno e l'epifania indicativamente quattro ore la mattina ovvero quattro ore al pomeriggio compatibilmente con impegni lavorativi di entrambi genitori, f) resta espressamente inteso che è facoltà di entrambi i genitori previo accordo regolare di volta in volta anche in modo diverso le suddette modalità di permanenza del figlio presso il padre per sopravvenute esigenze dei genitori o del bambino ovvero se richiesto spontaneamente dal bambino.
Con condanna al pagamento delle spese di lite per il presente grado di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
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MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250 c.c. depositato in data 30/08/2022, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Milano di pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso rifiutato dalla madre al riconoscimento del figlio , nato il [...] dalla relazione tra le parti ma allo stato R_ riconosciuto dalla sola madre;
il ricorrente chiedeva conseguentemente di: - attribuire il cognome paterno al figlio;
- di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento R_ prevalente presso la madre (ovvero, in subordine, presso il padre o la nonna materna); - di stabilire visite padre-figlio come indicato nel ricorso;
- di prevedere un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente precisava: - che la relazione tra le parti si era interrotta già nel corso della gravidanza ma dalla nascita di il ricorrente era sempre stato presente nella vita del figlio, provvedendo R_ altresì al suo mantenimento;
- che solo nel 2021 il ricorrente scopriva di non aver svolto formale riconoscimento del figlio, non conoscendo la procedura burocratica, e chiedeva all'ex compagna il consenso per poter procedere in tal senso, consenso tuttavia dalla stessa negato;
- che negli ultimi mesi del 2021 la madre si trasferiva da Bologna a Milano con il figlio senza darne notizia al ricorrente, il quale apprendeva del cambio di residenza del figlio a seguito dell'instaurazione di analogo procedimento innanzi al Tribunale di Bologna, dichiaratosi poi incompetente territorialmente.
Con memoria difensiva depositata in data 18/11/2022, si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale non si opponeva al riconoscimento di da parte del padre, né all'attribuzione del R_ cognome paterno al figlio ma chiedeva al Tribunale adito: - affidare in via super-esclusiva R_ alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con frequentazioni padre-figlio come indicato nella memoria difensiva;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente non contestava la paternità biologica del ricorrente ma rappresentava preoccupazione per l'interesse discontinuo manifestato dallo stesso nei confronti del figlio – che peraltro incontrava per la prima volta solo dopo un anno dalla sua nascita – ritenendo peraltro necessaria una stabile regolamentazione del rapporto tra e il padre. R_
All'udienza del 16/01/2023 – tenutasi innanzi al GOT delegato – le parti, dopo breve discussione, concordavano quanto segue: “- Si accordano in merito al riconoscimento di nato il 9
R_ luglio 2019 a Bologna da parte del padre , con postposizione del cognome del padre a Parte_1 quello della madre, impegnandosi ad espletare tutte le pratiche anagrafiche per il relativo riconoscimento;
- Quanto alla regolamentazione delle frequentazioni del padre con il figlio, il padre potrà stare con a weekend alternati di uno a Bologna e uno a Milano con i seguenti
R_ orari: il sabato dalla mattina (ore 10 circa) fino al pranzo compreso e dalle 16 alle 19; dal terzo mese in poi il padre potrà stare con anche la domenica dalla mattina (ore 10 circa) fino al
R_ pranzo compreso e dalle 16 alle 17,30. - Per i primi tre mesi quando starà con il padre il
R_
pagina 4 di 12 diritto di vista si svolgerà con la presenza della madre e/o della nonna materna e/o della nonna paterna a Bologna e quando starà a Milano alla presenza della madre. - Tale regolamentazione decorrerà dal weekend del 4 febbraio prossimo quando la mamma si recherà a Bologna. - Se il ponte di Pasqua ricadrà nel sabato di competenza paterna a Bologna o Milano, vedrà il R_ padre anche nella giornata di Domenica di Pasqua. Ove in vece il ponte di Pasqua ricadesse nel weekend di competenza della madre, potrà stare con il padre il Lunedì dell'Angelo a R_
Milano. - Decidono di rinviare alla prossima udienza la valutazione del regime di affido di
e la questione economica;
- Il padre in via provvisoria continuerà a versare la somma di R_ euro 250 mensili, a titolo di contributo ordinario al mantenimento di , oltre al 50% delle R_ spese straordinarie per il medesimo necessario secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di
Milano”; il GOT delegato rinviava la causa per la verifica dell'accordo raggiunto e per proseguire il tentativo di conciliazione.
All'udienza del 25/05/2023 – tenutasi innanzi al GOT delegato – le parti rappresentavano di aver provveduto al riconoscimento di da parte del padre e concordavano, a fronte dei nuovi
R_ orari di lavoro del ricorrente e della nuova occupazione reperita dalla resistente, che: “Il weekend già concordato nel quale la madre avrebbe dovuto andare a Bologna con dal padre, i
R_ giorni di sabato e domenica vengono sostituiti da due giorni infrasettimanali nei quali la madre è a riposo dal lavoro, nei quali il padre potrà stare con da solo o con la nonna paterna con
R_ gli orari già concordati della mattina e del pomeriggio. - Confermano gli orari e le frequentazioni già concordate per i fine settimana quando il padre viene a Milano;
per il primo periodo di un mese il padre potrà stare con da solo e/o con i suoi parenti il sabato e la domenica mattina,
R_ mentre la madre lavora. Decorso il primo mese, il padre potrà stare da solo con sia la
R_ mattina che il pomeriggio, con interruzione della pausa nanna che farà dalla madre. -
R_
Prima della prossima udienza i genitori intraprenderanno un percorso di supporto alla genitorialità presso il Consultorio di zona della residenza della madre con l'obiettivo di facilitare la comunicazione fra genitori, il recupero del rapporto padre-figlio e in ottica di consolidamento di tutti i legami genitoriali. - I genitori faranno riferimento al personale del Consultorio per qualsiasi problema che eventualmente nascesse in merito alla regolamentazione delle frequentazioni padre- figlio;
- Fino alla prossima udienza confermano gli accordi provvisori assunti in punto economico
e rinviano la discussione in ordine all'affidamento anche all'esito del percorso di supporto alla genitorialità”; il GOT delegato rinviava la causa a fronte della necessità di proseguire l'audizione delle parti.
Con istanza del 18/07/2023, parte ricorrente formulava istanza ex art. 709ter c.p.c. nei confronti della resistente, allegando che la stessa avrebbe sospeso unilateralmente le visite padre-figlio durante il periodo estivo;
con provvedimento del 20/07/2023, il Giudice delegato – non sussistendo profili d'urgenza – rimetteva la decisione all'esito dell'udienza già calendarizzata.
pagina 5 di 12 All'udienza del 22/09/2023 – tenutasi innanzi al GOT delegato – parte ricorrente rappresentava di non aver visto il figlio dal mese di giugno 2023 e di non aver attivato, insieme alla madre, il percorso di supporto alla genitorialità concordato all'esito dell'udienza precedente;
le parti concordavano definitivamente in punto economico il contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il GOT delegato – atteso il permanente disaccordo tra le parti in punto di affidamento e frequentazioni padre-figlio – rimetteva la causa al Giudice delegato.
Con decreto provvisorio del 12/12/2023, il Tribunale di Milano prendeva atto dell'accordo economico raggiunto tra le parti, disponeva il deposito a cura delle parti dell'atto di riconoscimento di da parte del ricorrente e fissava udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice R_ relatore.
All'udienza del 17/01/2024, il ricorrente rappresentava non di vedere né sentire dall'estate R_
2023, a fronte di allegati impegni lavorativi della madre o di malattia del figlio e chiedeva un provvedimento provvisorio in punto di frequentazioni padre-figlio; parte resistente chiedeva l'intervento dei Servizi sociali competenti per l'avvio di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare;
il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando nuovo termine alle parti per il deposito dell'atto di riconoscimento di . R_
Con decreto provvisorio del 24/01/2024, il Tribunale di Milano incaricava i Servizi sociali di
Milano e di Bologna di effettuare indagine psicosociale e adottare ogni intervento ritenuto opportuno nell'interesse di , precisando la vigenza allo stato del calendario concordato R_ delle parti innanzi al GOT delegato.
All'udienza del 18/07/2024 – tenutasi innanzi al Giudice delegato – il ricorrente rappresentava il buon andamento delle frequentazioni padre-figlio e le parti si dichiaravano disponibili ad intraprendere il percorso di mediazione familiare come suggerito dai Servizi sociali incaricati;
il
Giudice delegato, pertanto, concedeva termine alle parti per indicare un centro di mediazione di comune scelta, riservando all'esito ogni decisione.
Con provvedimento del 17/09/2024, il Giudice delegato – lette le note depositate delle parti – fissava udienza per la comparizione delle parti e per la verifica del raggiungimento di un accordo complessivo tra i genitori a definizione del presente giudizio, come auspicato dalle stesse parti.
All'udienza del 07/11/2024, le parti rappresentavano di essere vicine al raggiungimento di un accordo definitivo e chiedevano termine per il deposito di conclusioni congiunte.
Con provvedimento del 12/12/2024, il Giudice delegato dava atto del mancato deposito di conclusioni congiunte, precisando peraltro che solo il ricorrente aveva depositato note scritte contenenti le proprie conclusioni, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 6 di 12 ***
Sulle questioni preliminari
Con memoria difensiva del 18/11/2022, parte resistente chiedeva l'estinzione del presente procedimento, allegando la tardività della riassunzione della causa innanzi a questo Tribunale a fronte dell'incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Bologna.
Posto che tale domanda non risulta essere stata coltivata dalla resistente e pertanto deve considerarsi implicitamente rinunciata, si rileva ad ogni modo l'infondatezza dell'istanza della resistente, tenuto conto che dalla lettura del ricorso emerge che il ricorrente ha provveduto ad instaurare un nuovo procedimento innanzi a questo Tribunale e non ha agito in riassunzione del precedente giudizio che pendeva innanzi al Tribunale di Bologna.
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In particolare, parte resistente non ha formulato richieste istruttorie, mentre quelle formulate da parte ricorrente devono essere respinte, considerato l'accordo raggiunto delle parti in punto economico e gli approfondimenti in punto di responsabilità genitoriale espletati dai Servizi sociali.
Sulla domanda di riconoscimento del figlio da parte del padre
Si rileva la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda ex art. 250 c.c. avanzata dal padre, posto che le parti hanno raggiunto un accordo in tal senso all'udienza del
16/01/2023 e che è stato riconosciuto dal padre in data 09/05/2023 (atto n. 52, parte II, R_ serie B anno 2023 presso i registri civili del Comune di Milano, cfr. doc. 27).
Sulla responsabilità genitoriale
All'esito di quanto emerso nel presente procedimento e dall'indagine espletata dai Servizi sociali incaricati, si rileva che dalla nascita di il ricorrente è di fatto sempre risultato poco presente R_ nella quotidianità di vita di , condizione dovuta al clima di conflittualità tra le parti a R_ seguito dell'interruzione della loro relazione, al periodo di detenzione subito dal ricorrente e al trasferimento della resistente a Milano unitamente al figlio nel 2021.
Ad oggi il ricorrente appare autenticamente desideroso di costruire un rapporto di maggiore vicinanza con il figlio, con il quale gli incontri svolti sono risultati positivi, circostanza peraltro mai contestata dalla resistente;
tuttavia, permangono allo stato spazi di frequentazione padre-figlio limitati e discontinui, posto che il calendario di incontri concordato nel corso delle udienze innanzi al GOT risulta essere stato frequentemente disatteso a causa dei problemi organizzativi legati alla distanza tra le residenze e agli impegni lavorativi delle parti ma anche all'insufficiente collaborazione tra i genitori.
pagina 7 di 12 Si evidenzia, infatti, l'andamento altalenante del rapporto genitoriale: le parti, invero, sono talvolta riuscite a trovare soluzioni condivise e a gestire in autonomia l'organizzazione delle frequentazioni padre-figlio; tuttavia, l'assenza di una comunicazione efficace tra i genitori ha comportato il crearsi di nuove tensioni, causando una regressione rispetto ai progressi raggiunti nella costruzione di una relazione genitoriale funzionale all'interesse del figlio. In particolare, si rileva la disponibilità meramente formale delle parti rispetto ai percorsi di supporto alla genitorialità e di mediazione familiare, di fatto mai avviati nonostante l'impegno espresso dalle parti in tal senso.
Con riguardo alla figura materna, si rileva che la Signora è apparsa dotata di adeguate CP_1 capacità di accudimento, risultando serenamente inserito nel nuovo contesto materno, con R_ particolare riguardo all'attuale compagno della madre, con cui il minore risulta aver instaurato un rapporto positivo.
Peraltro, la madre – pur richiedendo in atti una presenza continuativa del padre nella vita del figlio – di fatto non ha assunto un ruolo attivo rispetto alla consolidazione del rapporto tra il padre e
(soprattutto con riguardo alle visite padre-figlio a Bologna), non apparendo pertanto R_ ancora sufficientemente consapevole dell'importanza dell'assicurare la presenza della figura paterna per lo sviluppo psicofisico di . R_
Ciò posto, il Collegio ritiene l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento R_ prevalente presso quest'ultima, la soluzione maggiormente rispondente all'interesse del minore, considerato che – pur con le criticità sopra evidenziate – la madre è risultata dotata di adeguate capacità genitoriali ed è ad oggi il genitore di riferimento di , tenuto conto che la distanza R_ tra le residenze delle parti e l'assenza ad oggi di una comunicazione stabile ed efficace tra i genitori rischierebbe di ostacolare l'adozione di tempestive decisioni nell'interesse del figlio nella sua quotidianità; tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Si invitano in ogni caso le parti ad intraprendere il percorso di mediazione familiare, dando effettivo seguito all'impegno raggiunto all'udienza del 18/07/2024, in quanto utile al fine di superare le criticità ad oggi esistente nella relazione genitoriale nell'interesse di . R_
Quanto ai tempi di frequentazione padre-figlio, il Collegio ritiene di confermare allo stato l'assetto concordato dalle parti all'esito delle udienze innanzi al GOT, considerato che – pur non essendo avvenuti con la frequenza prevista – gli incontri padre-figlio sono risultati positivi, avendo R_ riportato agli operatori dei Servizi sociali di incontrare volentieri il padre e di giocare molto con lui
(cfr. relazione del 03/06/2024). Pertanto, il padre vedrà e terrà con sé il figlio il sabato e la domenica a fine settimana alternati (un fine settimana il padre si recherà a Milano e quello successivo si recherà a Bologna); il padre, inoltre, potrà vedere il figlio R_
pagina 8 di 12 infrasettimanalmente recandosi a Milano, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore.
Rispetto all'introduzione dei pernottamenti di presso il padre, il ricorrente ha dichiarato in R_ sede di precisazione delle conclusioni di aver tenuto con sé il figlio anche per il pernottamento in occasione dei fine settimana trascorsi a Milano nell'ultimo mese;
si ritiene, pertanto, che la valutazione rispetto all'introduzione dei pernottamenti – così come la determinazione dei periodi festivi – sia rimessa agli accordi tra i genitori, valutate le esigenze e i bisogni del figlio e all'andamento degli incontri padre-figlio, considerato che le corso del presente giudizio le parti sono sempre riuscite a raggiungere accordi in punto di frequentazioni tra il padre e . R_
Inoltre, considerate le criticità che caratterizzano il nucleo familiare, si ritiene di incaricare i Servizi sociali di Milano e di Bologna di proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, con particolare riguardo all'andamento delle frequentazioni padre-figlio, avviando – ove ritenuto necessario o anche solo opportuno – tutti gli interventi utili al benessere psicofisico di e segnalando tempestivamente all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per R_ il minore.
Sulle domande ex art. 709ter c.p.c. avanzate dal ricorrente
Si rileva che il Signor ha formulato domanda ex art. 709ter c.p.c. di ammonimento e di Pt_1 risarcimento del danno patito dallo stesso, allegando comportamenti materni volti ad ostacolare il rapporto padre-figlio, con particolare riguardo all'interruzione degli incontri tra il padre e R_ nell'estate 2023.
Sul punto si premette che il presupposto di applicazione delle misure sanzionatorie ex art. 709ter
c.p.c. consiste nel verificarsi di gravi inadempienze o violazioni da parte dei genitori delle regole che attengono all'esercizio della responsabilità genitoriale;
deve trattarsi, quindi, di condotte poste in essere da un genitore lesive delle regole concordate dalle parti o disposte dal Giudice sulle modalità di esercizio della genitorialità, che comportano una lesione del diritto del minore a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, indispensabile per il suo sano percorso di crescita.
Ciò posto, richiamando le considerazioni già esposte con riguardo alla responsabilità genitoriale,
l'andamento discontinuo delle visite padre-figlio non appare essere stata causato esclusivamente dalle condotte materne ma si inserisce nell'ambito di una collaborazione discontinua tra i genitori, tenuto conto peraltro che alcuni incontri non hanno avuto luogo anche a seguito di esigenze paterne.
Pertanto, il Collegio ritiene che, considerata la responsabilità concorrente del Signor rispetto Pt_1 alla frequenza delle visite padre-figlio, non sussistano i presupposti per l'adozione delle misure richieste dal ricorrente ex art. 709ter c.p.c. nei confronti della resistente e, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
pagina 9 di 12 Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento del figlio, il Collegio valuta positivamente l'accordo raggiunto delle parti all'udienza del 26/01/2023 e confermato all'udienza del 22/09/2023, che prevede l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano.
Invero – alla luce della documentazione presente in atti e delle dichiarazioni delle parti – tale contributo appare equo e congruo come sopra determinato e idoneo a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alle sue esigenze ed a creare una condizione di equilibrio tra le parti nell'ambito dei loro rapporti economico-patrimoniali.
Quanto all'assegno unico universale, si ritiene che – in assenza di domande di segno diverso – esso sarà percepito al 50% tra i genitori come previsto dalla legge e come richiesto dal ricorrente.
Le spese di lite
Le spese di lite di lite devono essere interamente compensate, considerati gli accordi raggiunti dalle parti con riguardo al riconoscimento di da parte del padre ed in punto economico e tenuto R_ conto che le principali determinazioni relative alla responsabilità genitoriale e alle misure ex art. 709ter c.p.c. sono maturate solo all'esito di un approfondimento istruttorio, dal quale sono emerse le responsabilità di entrambi i genitori per l'attuale situazione familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda ex art. 250 c.c. avanzata dal ricorrente, dando atto dell'avvenuto riconoscimento di da parte del padre in data R_
09/05/2023 (atto n. 52, parte II, serie B anno 2023 presso i registri civili del Comune di
Milano);
2. Affida in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, R_ anche ai fini della residenza anagrafica;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il sabato e la domenica a fine R_ settimana alternati (un weekend il padre si recherà a Milano e quello seguente si R_ recherà a Bologna), rimettendo agli accordi tra i genitori l'introduzione dei pernottamenti del minore presso il padre, nonché la ripartizione dei periodi festivi;
il padre, inoltre, potrà vedere il figlio anche infrasettimanalmente recandosi a Milano, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore;
pagina 10 di 12 4. Incarica i Servizi sociali di Milano e di Bologna di proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, con particolare riguardo all'andamento degli incontri padre- figlio, avviando – ove ritenuto necessario o anche solo opportuno – tutti gli interventi utili al benessere psicofisico di e segnalando tempestivamente all'A.G. competente eventuali R_ situazioni di pregiudizio per il minore;
5. Invita i genitori ad intraprendere un percorso di mediazione familiare;
6. Rigetta la domanda ex art. 709ter c.c. avanzata dal ricorrente;
7. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di Parte_1 euro 250,00 mensili, somma da versarsi alla madre entro la fine di ogni mese Controparte_1 con decorrenza febbraio 2023 e soggetta a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pagina 11 di 12 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8. Dispone che l'Assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori, ciascuno al 50%;
9. Compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di Milano e di Bologna.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Susanna Terni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 30/08/2022, assunta in decisone all'udienza del 12/12/2024 e discussa nella Camera di
Consiglio del 22/01/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Scarpa Davide, presso il cui studio – sito in Bologna, via Acri n. 4 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Capitanio Maria Elisa, presso il cui studio – sito in Milano, via Copernico n. 55 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrari reiectis, IN VIA PRINCIPALE:
1. Disporre l'affido condiviso a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo le decisioni di maggiore interesse per il figlio di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal
pagina 1 di 12 genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. 2.
Disporre il collocamento prevalente presso la madre, nel rispetto dei seguenti tempi e modalità di visita (nel rispetto dei turni lavorativi del padre che prevedono un'alternanza di turni mattutini e pomeridiani):
Durante l'anno scolastico: Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due weekend al mese. Il secondo weekend del mese il padre potrà prelevare il minore dall'abitazione materna il sabato alle ore 10, ove lo ricondurrà la domenica entro le ore 18. Il quarto weekend del mese la madre condurrà il minore in Bologna consegnandolo presso l'abitazione paterna il sabato alle ore 10, ove lo preleverà la domenica entro le ore
18. Fatti salvi diversi weekend del mese in base alla disponibilità dei genitori e del minore. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione della scuola/asilo e il giorno precedente la ripresa della scuola/asilo, trascorrerà con ciascun genitore il R_ periodo alternato dal 23/12 sino al 30/12 ore 18 a quello dal 31/12 al 06/01 ore 18. Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione della scuola/asilo e il giorno precedente la ripresa, trascorrerà tre giorni con la madre e tre giorni con il padre, R_ alternando ogni anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo sino alle ore 18; Durante le vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola/asilo e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, rimarrà con R_ ciascun genitore per due settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, comunicandosi i genitori, in via reciproca, i rispettivi luoghi di vacanza ed i recapiti;
Per i ponti o gli altri giorni di festività durante l'anno scolastico i genitori, secondo le esigenze e la volontà della minore, saranno liberi di concordare le modalità di visita o di pernottamento dello stesso presso l'uno o l'altro genitore, con alternanza negli anni. Per il giorno del compleanno, trascorrerà ad anni alterni il pranzo o la cena R_ con ciascun genitore, fatta salva la possibilità di diversi accordi.
3. Disporre per il mantenimento del minore un assegno a carico del sig. di euro 250,00 mensili, con rivalutazione annuale in base agli indici Pt_1
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie debitamente documentate, concordate/non concordate tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Milano.
4. L'Assegno unico familiare sarà percepito nella misura del 50% da parte di ciascun genitore 5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori. * Ai sensi dell'art. 709ter c.p.c.
1. Dichiarare la sig.ra gravemente inadempiente CP_1 degli obblighi posti a suo carico e/o responsabile di condotte che comunque arrecano pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il concreto sviluppo del rapporto padre-figlio e/o la gestione delle responsabilità genitoriali;
2. prevedere ogni più opportuno provvedimento ritenuto utile, anche al fine del rispetto delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ammonizione, sanzione, risarcimento);
3. definire i procedimenti in corso tra le Parti con la rifusione totale delle spese di lite
* IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio di copia di estratti conto corrente, carte prepagate, conti paypal, satispay, revolut, ovvero ogni diverso mezzo di pagamento utilizzato per il ricevimento del denaro nei siti internet utilizzati dalla , libretti nominativi nonché situazioni periodiche dei depositi CP_1 titoli nonché di ogni altro documento bancario e fiscale inerente la sua posizione economica, patrimoniale e reddituale.
- Si chiede che il Giudice adito voglia, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 6, c.c., procedere all'accertamento
d'ufficio, anche per il tramite della polizia tributaria, della situazione patrimoniale complessiva della signora , ottenendo copia di tutti i documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e CP_1 finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti
pagina 2 di 12 finanziari e immobiliari. Nella specie, inoltre, richiedere alla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia
Tributaria, con facoltà di subdelega, espletata ogni indagine utile, compiute le ricerche necessarie e acquisita tutta la documentazione ritenuta necessaria, di accertare tutti i rapporti finanziari bancari, postali, elettronici e di ogni altro tipo che la dovesse avere per ricevere denaro, indicandone il saldo CP_1 all'attualità o, in caso di rapporti estinti, al momento dell'estinzione;
- Procedere all'eventuale assunzione di sommarie informazioni.
- Ammettere prova per TESTI sui fatti di cui al ricorso, dal n. 1 al n. 39, qui interamente richiamati e preceduti dalla rituale locuzione “vero che”. Si indicano a testi: (nonna); Testimone_1 [...]
(compagna).” Tes_2
Per (come da memoria difensiva del 18/11/2022) Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contrario istanza disattesa respinta
In via principale
- dichiarare estinto il presente giudizio per la mancata notifica dell'atto di riassunzione alla ricorrente nei termini di legge, con condanna al pagamento delle spese di lite per il presente grado di giudizio da distrarsi
a favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari;
In via subordinata e ssolo nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare
- accogliere l'istanza di riconoscimento avanzato dal padre di con conseguente Parte_2 attribuzione al minore del cognome paterno in aggiunta al cognome materno;
- affidare il minore in via esclusiva alla madre restando stabilmente collocato presso la Parte_2 sua abitazione e così presso l'abituale casa familiare attuale;
- stabilire che alla madre spettino in via esclusiva tutte le decisioni di maggiore importanza per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Sig. la somma mensile di Pt_1 CP_1
Euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore importo rivalutabile R_ annualmente secondo gli indici Istat da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il protocollo dell'intestato Tribunale;
- regolare il regime delle visite con le seguenti modalità: a) il fine settimana alternati, due giorni a scelta previo accordo, venerdì all'uscita della scuola materna e fino alle 19:30, il sabato dalle 17:00 alle 19:00 la domenica dalle 17:00 alle 19:30, b) infrasettimanalmente un giorno da concordare tre genitori andando a prenderlo all'uscita di scuola materna e sino alle 20:00, c) durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni giorno di Pasqua e di Pasquetta dalle 15:00 alle 20:00; d) durante le vacanze estive da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il mese di Aprile di ciascun anno il padre potrà raggiungere il figlio e trascorrere per 8 giorni consecutivi la mattina ovvero il pomeriggio con il bambino,
e) durante le vacanze natalizie comprendenti ad anno alterni il giorno di Natale di Santo Stefano il giorno di
Capodanno e l'epifania indicativamente quattro ore la mattina ovvero quattro ore al pomeriggio compatibilmente con impegni lavorativi di entrambi genitori, f) resta espressamente inteso che è facoltà di entrambi i genitori previo accordo regolare di volta in volta anche in modo diverso le suddette modalità di permanenza del figlio presso il padre per sopravvenute esigenze dei genitori o del bambino ovvero se richiesto spontaneamente dal bambino.
Con condanna al pagamento delle spese di lite per il presente grado di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
pagina 3 di 12 ***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250 c.c. depositato in data 30/08/2022, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Milano di pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso rifiutato dalla madre al riconoscimento del figlio , nato il [...] dalla relazione tra le parti ma allo stato R_ riconosciuto dalla sola madre;
il ricorrente chiedeva conseguentemente di: - attribuire il cognome paterno al figlio;
- di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento R_ prevalente presso la madre (ovvero, in subordine, presso il padre o la nonna materna); - di stabilire visite padre-figlio come indicato nel ricorso;
- di prevedere un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente precisava: - che la relazione tra le parti si era interrotta già nel corso della gravidanza ma dalla nascita di il ricorrente era sempre stato presente nella vita del figlio, provvedendo R_ altresì al suo mantenimento;
- che solo nel 2021 il ricorrente scopriva di non aver svolto formale riconoscimento del figlio, non conoscendo la procedura burocratica, e chiedeva all'ex compagna il consenso per poter procedere in tal senso, consenso tuttavia dalla stessa negato;
- che negli ultimi mesi del 2021 la madre si trasferiva da Bologna a Milano con il figlio senza darne notizia al ricorrente, il quale apprendeva del cambio di residenza del figlio a seguito dell'instaurazione di analogo procedimento innanzi al Tribunale di Bologna, dichiaratosi poi incompetente territorialmente.
Con memoria difensiva depositata in data 18/11/2022, si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale non si opponeva al riconoscimento di da parte del padre, né all'attribuzione del R_ cognome paterno al figlio ma chiedeva al Tribunale adito: - affidare in via super-esclusiva R_ alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con frequentazioni padre-figlio come indicato nella memoria difensiva;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente non contestava la paternità biologica del ricorrente ma rappresentava preoccupazione per l'interesse discontinuo manifestato dallo stesso nei confronti del figlio – che peraltro incontrava per la prima volta solo dopo un anno dalla sua nascita – ritenendo peraltro necessaria una stabile regolamentazione del rapporto tra e il padre. R_
All'udienza del 16/01/2023 – tenutasi innanzi al GOT delegato – le parti, dopo breve discussione, concordavano quanto segue: “- Si accordano in merito al riconoscimento di nato il 9
R_ luglio 2019 a Bologna da parte del padre , con postposizione del cognome del padre a Parte_1 quello della madre, impegnandosi ad espletare tutte le pratiche anagrafiche per il relativo riconoscimento;
- Quanto alla regolamentazione delle frequentazioni del padre con il figlio, il padre potrà stare con a weekend alternati di uno a Bologna e uno a Milano con i seguenti
R_ orari: il sabato dalla mattina (ore 10 circa) fino al pranzo compreso e dalle 16 alle 19; dal terzo mese in poi il padre potrà stare con anche la domenica dalla mattina (ore 10 circa) fino al
R_ pranzo compreso e dalle 16 alle 17,30. - Per i primi tre mesi quando starà con il padre il
R_
pagina 4 di 12 diritto di vista si svolgerà con la presenza della madre e/o della nonna materna e/o della nonna paterna a Bologna e quando starà a Milano alla presenza della madre. - Tale regolamentazione decorrerà dal weekend del 4 febbraio prossimo quando la mamma si recherà a Bologna. - Se il ponte di Pasqua ricadrà nel sabato di competenza paterna a Bologna o Milano, vedrà il R_ padre anche nella giornata di Domenica di Pasqua. Ove in vece il ponte di Pasqua ricadesse nel weekend di competenza della madre, potrà stare con il padre il Lunedì dell'Angelo a R_
Milano. - Decidono di rinviare alla prossima udienza la valutazione del regime di affido di
e la questione economica;
- Il padre in via provvisoria continuerà a versare la somma di R_ euro 250 mensili, a titolo di contributo ordinario al mantenimento di , oltre al 50% delle R_ spese straordinarie per il medesimo necessario secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di
Milano”; il GOT delegato rinviava la causa per la verifica dell'accordo raggiunto e per proseguire il tentativo di conciliazione.
All'udienza del 25/05/2023 – tenutasi innanzi al GOT delegato – le parti rappresentavano di aver provveduto al riconoscimento di da parte del padre e concordavano, a fronte dei nuovi
R_ orari di lavoro del ricorrente e della nuova occupazione reperita dalla resistente, che: “Il weekend già concordato nel quale la madre avrebbe dovuto andare a Bologna con dal padre, i
R_ giorni di sabato e domenica vengono sostituiti da due giorni infrasettimanali nei quali la madre è a riposo dal lavoro, nei quali il padre potrà stare con da solo o con la nonna paterna con
R_ gli orari già concordati della mattina e del pomeriggio. - Confermano gli orari e le frequentazioni già concordate per i fine settimana quando il padre viene a Milano;
per il primo periodo di un mese il padre potrà stare con da solo e/o con i suoi parenti il sabato e la domenica mattina,
R_ mentre la madre lavora. Decorso il primo mese, il padre potrà stare da solo con sia la
R_ mattina che il pomeriggio, con interruzione della pausa nanna che farà dalla madre. -
R_
Prima della prossima udienza i genitori intraprenderanno un percorso di supporto alla genitorialità presso il Consultorio di zona della residenza della madre con l'obiettivo di facilitare la comunicazione fra genitori, il recupero del rapporto padre-figlio e in ottica di consolidamento di tutti i legami genitoriali. - I genitori faranno riferimento al personale del Consultorio per qualsiasi problema che eventualmente nascesse in merito alla regolamentazione delle frequentazioni padre- figlio;
- Fino alla prossima udienza confermano gli accordi provvisori assunti in punto economico
e rinviano la discussione in ordine all'affidamento anche all'esito del percorso di supporto alla genitorialità”; il GOT delegato rinviava la causa a fronte della necessità di proseguire l'audizione delle parti.
Con istanza del 18/07/2023, parte ricorrente formulava istanza ex art. 709ter c.p.c. nei confronti della resistente, allegando che la stessa avrebbe sospeso unilateralmente le visite padre-figlio durante il periodo estivo;
con provvedimento del 20/07/2023, il Giudice delegato – non sussistendo profili d'urgenza – rimetteva la decisione all'esito dell'udienza già calendarizzata.
pagina 5 di 12 All'udienza del 22/09/2023 – tenutasi innanzi al GOT delegato – parte ricorrente rappresentava di non aver visto il figlio dal mese di giugno 2023 e di non aver attivato, insieme alla madre, il percorso di supporto alla genitorialità concordato all'esito dell'udienza precedente;
le parti concordavano definitivamente in punto economico il contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il GOT delegato – atteso il permanente disaccordo tra le parti in punto di affidamento e frequentazioni padre-figlio – rimetteva la causa al Giudice delegato.
Con decreto provvisorio del 12/12/2023, il Tribunale di Milano prendeva atto dell'accordo economico raggiunto tra le parti, disponeva il deposito a cura delle parti dell'atto di riconoscimento di da parte del ricorrente e fissava udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice R_ relatore.
All'udienza del 17/01/2024, il ricorrente rappresentava non di vedere né sentire dall'estate R_
2023, a fronte di allegati impegni lavorativi della madre o di malattia del figlio e chiedeva un provvedimento provvisorio in punto di frequentazioni padre-figlio; parte resistente chiedeva l'intervento dei Servizi sociali competenti per l'avvio di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare;
il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando nuovo termine alle parti per il deposito dell'atto di riconoscimento di . R_
Con decreto provvisorio del 24/01/2024, il Tribunale di Milano incaricava i Servizi sociali di
Milano e di Bologna di effettuare indagine psicosociale e adottare ogni intervento ritenuto opportuno nell'interesse di , precisando la vigenza allo stato del calendario concordato R_ delle parti innanzi al GOT delegato.
All'udienza del 18/07/2024 – tenutasi innanzi al Giudice delegato – il ricorrente rappresentava il buon andamento delle frequentazioni padre-figlio e le parti si dichiaravano disponibili ad intraprendere il percorso di mediazione familiare come suggerito dai Servizi sociali incaricati;
il
Giudice delegato, pertanto, concedeva termine alle parti per indicare un centro di mediazione di comune scelta, riservando all'esito ogni decisione.
Con provvedimento del 17/09/2024, il Giudice delegato – lette le note depositate delle parti – fissava udienza per la comparizione delle parti e per la verifica del raggiungimento di un accordo complessivo tra i genitori a definizione del presente giudizio, come auspicato dalle stesse parti.
All'udienza del 07/11/2024, le parti rappresentavano di essere vicine al raggiungimento di un accordo definitivo e chiedevano termine per il deposito di conclusioni congiunte.
Con provvedimento del 12/12/2024, il Giudice delegato dava atto del mancato deposito di conclusioni congiunte, precisando peraltro che solo il ricorrente aveva depositato note scritte contenenti le proprie conclusioni, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 6 di 12 ***
Sulle questioni preliminari
Con memoria difensiva del 18/11/2022, parte resistente chiedeva l'estinzione del presente procedimento, allegando la tardività della riassunzione della causa innanzi a questo Tribunale a fronte dell'incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Bologna.
Posto che tale domanda non risulta essere stata coltivata dalla resistente e pertanto deve considerarsi implicitamente rinunciata, si rileva ad ogni modo l'infondatezza dell'istanza della resistente, tenuto conto che dalla lettura del ricorso emerge che il ricorrente ha provveduto ad instaurare un nuovo procedimento innanzi a questo Tribunale e non ha agito in riassunzione del precedente giudizio che pendeva innanzi al Tribunale di Bologna.
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In particolare, parte resistente non ha formulato richieste istruttorie, mentre quelle formulate da parte ricorrente devono essere respinte, considerato l'accordo raggiunto delle parti in punto economico e gli approfondimenti in punto di responsabilità genitoriale espletati dai Servizi sociali.
Sulla domanda di riconoscimento del figlio da parte del padre
Si rileva la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda ex art. 250 c.c. avanzata dal padre, posto che le parti hanno raggiunto un accordo in tal senso all'udienza del
16/01/2023 e che è stato riconosciuto dal padre in data 09/05/2023 (atto n. 52, parte II, R_ serie B anno 2023 presso i registri civili del Comune di Milano, cfr. doc. 27).
Sulla responsabilità genitoriale
All'esito di quanto emerso nel presente procedimento e dall'indagine espletata dai Servizi sociali incaricati, si rileva che dalla nascita di il ricorrente è di fatto sempre risultato poco presente R_ nella quotidianità di vita di , condizione dovuta al clima di conflittualità tra le parti a R_ seguito dell'interruzione della loro relazione, al periodo di detenzione subito dal ricorrente e al trasferimento della resistente a Milano unitamente al figlio nel 2021.
Ad oggi il ricorrente appare autenticamente desideroso di costruire un rapporto di maggiore vicinanza con il figlio, con il quale gli incontri svolti sono risultati positivi, circostanza peraltro mai contestata dalla resistente;
tuttavia, permangono allo stato spazi di frequentazione padre-figlio limitati e discontinui, posto che il calendario di incontri concordato nel corso delle udienze innanzi al GOT risulta essere stato frequentemente disatteso a causa dei problemi organizzativi legati alla distanza tra le residenze e agli impegni lavorativi delle parti ma anche all'insufficiente collaborazione tra i genitori.
pagina 7 di 12 Si evidenzia, infatti, l'andamento altalenante del rapporto genitoriale: le parti, invero, sono talvolta riuscite a trovare soluzioni condivise e a gestire in autonomia l'organizzazione delle frequentazioni padre-figlio; tuttavia, l'assenza di una comunicazione efficace tra i genitori ha comportato il crearsi di nuove tensioni, causando una regressione rispetto ai progressi raggiunti nella costruzione di una relazione genitoriale funzionale all'interesse del figlio. In particolare, si rileva la disponibilità meramente formale delle parti rispetto ai percorsi di supporto alla genitorialità e di mediazione familiare, di fatto mai avviati nonostante l'impegno espresso dalle parti in tal senso.
Con riguardo alla figura materna, si rileva che la Signora è apparsa dotata di adeguate CP_1 capacità di accudimento, risultando serenamente inserito nel nuovo contesto materno, con R_ particolare riguardo all'attuale compagno della madre, con cui il minore risulta aver instaurato un rapporto positivo.
Peraltro, la madre – pur richiedendo in atti una presenza continuativa del padre nella vita del figlio – di fatto non ha assunto un ruolo attivo rispetto alla consolidazione del rapporto tra il padre e
(soprattutto con riguardo alle visite padre-figlio a Bologna), non apparendo pertanto R_ ancora sufficientemente consapevole dell'importanza dell'assicurare la presenza della figura paterna per lo sviluppo psicofisico di . R_
Ciò posto, il Collegio ritiene l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento R_ prevalente presso quest'ultima, la soluzione maggiormente rispondente all'interesse del minore, considerato che – pur con le criticità sopra evidenziate – la madre è risultata dotata di adeguate capacità genitoriali ed è ad oggi il genitore di riferimento di , tenuto conto che la distanza R_ tra le residenze delle parti e l'assenza ad oggi di una comunicazione stabile ed efficace tra i genitori rischierebbe di ostacolare l'adozione di tempestive decisioni nell'interesse del figlio nella sua quotidianità; tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Si invitano in ogni caso le parti ad intraprendere il percorso di mediazione familiare, dando effettivo seguito all'impegno raggiunto all'udienza del 18/07/2024, in quanto utile al fine di superare le criticità ad oggi esistente nella relazione genitoriale nell'interesse di . R_
Quanto ai tempi di frequentazione padre-figlio, il Collegio ritiene di confermare allo stato l'assetto concordato dalle parti all'esito delle udienze innanzi al GOT, considerato che – pur non essendo avvenuti con la frequenza prevista – gli incontri padre-figlio sono risultati positivi, avendo R_ riportato agli operatori dei Servizi sociali di incontrare volentieri il padre e di giocare molto con lui
(cfr. relazione del 03/06/2024). Pertanto, il padre vedrà e terrà con sé il figlio il sabato e la domenica a fine settimana alternati (un fine settimana il padre si recherà a Milano e quello successivo si recherà a Bologna); il padre, inoltre, potrà vedere il figlio R_
pagina 8 di 12 infrasettimanalmente recandosi a Milano, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore.
Rispetto all'introduzione dei pernottamenti di presso il padre, il ricorrente ha dichiarato in R_ sede di precisazione delle conclusioni di aver tenuto con sé il figlio anche per il pernottamento in occasione dei fine settimana trascorsi a Milano nell'ultimo mese;
si ritiene, pertanto, che la valutazione rispetto all'introduzione dei pernottamenti – così come la determinazione dei periodi festivi – sia rimessa agli accordi tra i genitori, valutate le esigenze e i bisogni del figlio e all'andamento degli incontri padre-figlio, considerato che le corso del presente giudizio le parti sono sempre riuscite a raggiungere accordi in punto di frequentazioni tra il padre e . R_
Inoltre, considerate le criticità che caratterizzano il nucleo familiare, si ritiene di incaricare i Servizi sociali di Milano e di Bologna di proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, con particolare riguardo all'andamento delle frequentazioni padre-figlio, avviando – ove ritenuto necessario o anche solo opportuno – tutti gli interventi utili al benessere psicofisico di e segnalando tempestivamente all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per R_ il minore.
Sulle domande ex art. 709ter c.p.c. avanzate dal ricorrente
Si rileva che il Signor ha formulato domanda ex art. 709ter c.p.c. di ammonimento e di Pt_1 risarcimento del danno patito dallo stesso, allegando comportamenti materni volti ad ostacolare il rapporto padre-figlio, con particolare riguardo all'interruzione degli incontri tra il padre e R_ nell'estate 2023.
Sul punto si premette che il presupposto di applicazione delle misure sanzionatorie ex art. 709ter
c.p.c. consiste nel verificarsi di gravi inadempienze o violazioni da parte dei genitori delle regole che attengono all'esercizio della responsabilità genitoriale;
deve trattarsi, quindi, di condotte poste in essere da un genitore lesive delle regole concordate dalle parti o disposte dal Giudice sulle modalità di esercizio della genitorialità, che comportano una lesione del diritto del minore a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, indispensabile per il suo sano percorso di crescita.
Ciò posto, richiamando le considerazioni già esposte con riguardo alla responsabilità genitoriale,
l'andamento discontinuo delle visite padre-figlio non appare essere stata causato esclusivamente dalle condotte materne ma si inserisce nell'ambito di una collaborazione discontinua tra i genitori, tenuto conto peraltro che alcuni incontri non hanno avuto luogo anche a seguito di esigenze paterne.
Pertanto, il Collegio ritiene che, considerata la responsabilità concorrente del Signor rispetto Pt_1 alla frequenza delle visite padre-figlio, non sussistano i presupposti per l'adozione delle misure richieste dal ricorrente ex art. 709ter c.p.c. nei confronti della resistente e, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
pagina 9 di 12 Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento del figlio, il Collegio valuta positivamente l'accordo raggiunto delle parti all'udienza del 26/01/2023 e confermato all'udienza del 22/09/2023, che prevede l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano.
Invero – alla luce della documentazione presente in atti e delle dichiarazioni delle parti – tale contributo appare equo e congruo come sopra determinato e idoneo a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alle sue esigenze ed a creare una condizione di equilibrio tra le parti nell'ambito dei loro rapporti economico-patrimoniali.
Quanto all'assegno unico universale, si ritiene che – in assenza di domande di segno diverso – esso sarà percepito al 50% tra i genitori come previsto dalla legge e come richiesto dal ricorrente.
Le spese di lite
Le spese di lite di lite devono essere interamente compensate, considerati gli accordi raggiunti dalle parti con riguardo al riconoscimento di da parte del padre ed in punto economico e tenuto R_ conto che le principali determinazioni relative alla responsabilità genitoriale e alle misure ex art. 709ter c.p.c. sono maturate solo all'esito di un approfondimento istruttorio, dal quale sono emerse le responsabilità di entrambi i genitori per l'attuale situazione familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda ex art. 250 c.c. avanzata dal ricorrente, dando atto dell'avvenuto riconoscimento di da parte del padre in data R_
09/05/2023 (atto n. 52, parte II, serie B anno 2023 presso i registri civili del Comune di
Milano);
2. Affida in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, R_ anche ai fini della residenza anagrafica;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il sabato e la domenica a fine R_ settimana alternati (un weekend il padre si recherà a Milano e quello seguente si R_ recherà a Bologna), rimettendo agli accordi tra i genitori l'introduzione dei pernottamenti del minore presso il padre, nonché la ripartizione dei periodi festivi;
il padre, inoltre, potrà vedere il figlio anche infrasettimanalmente recandosi a Milano, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore;
pagina 10 di 12 4. Incarica i Servizi sociali di Milano e di Bologna di proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, con particolare riguardo all'andamento degli incontri padre- figlio, avviando – ove ritenuto necessario o anche solo opportuno – tutti gli interventi utili al benessere psicofisico di e segnalando tempestivamente all'A.G. competente eventuali R_ situazioni di pregiudizio per il minore;
5. Invita i genitori ad intraprendere un percorso di mediazione familiare;
6. Rigetta la domanda ex art. 709ter c.c. avanzata dal ricorrente;
7. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di Parte_1 euro 250,00 mensili, somma da versarsi alla madre entro la fine di ogni mese Controparte_1 con decorrenza febbraio 2023 e soggetta a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pagina 11 di 12 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8. Dispone che l'Assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori, ciascuno al 50%;
9. Compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di Milano e di Bologna.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Susanna Terni
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