Articolo 3 della Legge 18 giugno 1954, n. 419
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 luglio 1954
Art. 3.
L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 2).
Entrata in vigore il 28 luglio 1954