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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARENTINI MIRKO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1318/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO C.U. n. 0004190-2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1099/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1., con ricorso ritualmente notificato e depositato, chiedeva a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di annullare, per i motivi tutti esposti in narrativa,
l'atto di recupero crediti n. 0004190/2024 notificato in data 12.09.2024 con il quale Equitalia Giustizia spa ha applicato la sanzione di € 1.214,00 per non avere assolto il pagamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo presso la cancelleria civile del Tribunale di Genova del procedimento n.
2164/2015.
A sostegno della domanda deduceva che:
- La Ricorrente_1 sas avrebbe regolarmente corrisposto il contributo unificato e i diritti forfetari in data 19.02.2015, e lo avrebbe fatto con la modalità prevista dall'art. 192 lettera c) del d.p.r. n. 115/2002 (nella versione ratione temporis applicabile prima della modifica introdotta con decreto legislativo n. 149/2022, che ha disposto il pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma telematica ministeriale) la quale prevedeva queste forme alternative: “a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati”;
- la rivendita autorizzata aveva rilasciato le due ricevute, ovviamente uniche e non riproducibili: €uro
607,00 (contributo unificato) con contrassegno identificativo n. 01130679955144, ed €uro 27,00 (diritti forfetari) con contrassegno identificativo n. 0113067955177 (come previsto dal terzo comma dell'art. 194 del d.p.r. n. 115/2002: “se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo”).
L'Agente della riscossione assume che non essendo stato impugnato dall'odierna ricorrente l'invito al pagamento "Numero Registro Recupero Crediti 001147/2023” (notificato da EQG in data 22/03/2023 presso il domicilio digitale del difensore del giudizio recante RGR n. 2164/2015 Email_3) la pretesa si sarebbe consolidata con conseguente inammissibilità del ricorso.
Nel merito deduce, ad ogni modo, l'infondatezza della domanda di annullamento dell'atto di recupero posto che, ai sensi dell'art. 12 T.U. n. 642/1972, il procuratore della parte che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto della marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, è tenuto a recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento. Pertanto non avendo assolto all'onere tale mancato deposito equivale all'omesso versamento del contributo unificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene che l'atto impugnato rappresenti il primo atto con il quale l'amministrazione finanziaria ha irrogato la sanzione e, dunque, è suscettibile di autonoma impugnazione.
Nel merito il ricorrente ha fornito la prova di aver versato il contributo unificato sicché l'irrogazione della sanzione, a fronte di un tributo comunque percepito dall'erario appare illegittima perché determinerebbe una duplicazione del tributo a fronte dello stesso fatto generatore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
dichiara tenuta e condanna Equitalia Giustizia S.
p.a. a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 500,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge nonché rimborso del contributo unificato.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARENTINI MIRKO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1318/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO C.U. n. 0004190-2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1099/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1., con ricorso ritualmente notificato e depositato, chiedeva a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di annullare, per i motivi tutti esposti in narrativa,
l'atto di recupero crediti n. 0004190/2024 notificato in data 12.09.2024 con il quale Equitalia Giustizia spa ha applicato la sanzione di € 1.214,00 per non avere assolto il pagamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo presso la cancelleria civile del Tribunale di Genova del procedimento n.
2164/2015.
A sostegno della domanda deduceva che:
- La Ricorrente_1 sas avrebbe regolarmente corrisposto il contributo unificato e i diritti forfetari in data 19.02.2015, e lo avrebbe fatto con la modalità prevista dall'art. 192 lettera c) del d.p.r. n. 115/2002 (nella versione ratione temporis applicabile prima della modifica introdotta con decreto legislativo n. 149/2022, che ha disposto il pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma telematica ministeriale) la quale prevedeva queste forme alternative: “a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati”;
- la rivendita autorizzata aveva rilasciato le due ricevute, ovviamente uniche e non riproducibili: €uro
607,00 (contributo unificato) con contrassegno identificativo n. 01130679955144, ed €uro 27,00 (diritti forfetari) con contrassegno identificativo n. 0113067955177 (come previsto dal terzo comma dell'art. 194 del d.p.r. n. 115/2002: “se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo”).
L'Agente della riscossione assume che non essendo stato impugnato dall'odierna ricorrente l'invito al pagamento "Numero Registro Recupero Crediti 001147/2023” (notificato da EQG in data 22/03/2023 presso il domicilio digitale del difensore del giudizio recante RGR n. 2164/2015 Email_3) la pretesa si sarebbe consolidata con conseguente inammissibilità del ricorso.
Nel merito deduce, ad ogni modo, l'infondatezza della domanda di annullamento dell'atto di recupero posto che, ai sensi dell'art. 12 T.U. n. 642/1972, il procuratore della parte che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto della marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, è tenuto a recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento. Pertanto non avendo assolto all'onere tale mancato deposito equivale all'omesso versamento del contributo unificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene che l'atto impugnato rappresenti il primo atto con il quale l'amministrazione finanziaria ha irrogato la sanzione e, dunque, è suscettibile di autonoma impugnazione.
Nel merito il ricorrente ha fornito la prova di aver versato il contributo unificato sicché l'irrogazione della sanzione, a fronte di un tributo comunque percepito dall'erario appare illegittima perché determinerebbe una duplicazione del tributo a fronte dello stesso fatto generatore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
dichiara tenuta e condanna Equitalia Giustizia S.
p.a. a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 500,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge nonché rimborso del contributo unificato.