Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 379
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione articolo 9 del regolamento comunale tassa rifiuti

    La Corte ha ritenuto che la tassa rifiuti non è dovuta per le aree produttive dove si producono rifiuti speciali, poiché l'impresa sostiene già i costi di smaltimento con aziende specializzate, come dimostrato da contratti e fatture.

  • Accolto
    Errato calcolo delle superfici tassabili

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore non ha fornito elementi tecnici per confutare le determinazioni analitiche della ricorrente riguardo le superfici.

  • Accolto
    Errato calcolo del periodo d'imposta

    La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato anche perché le uniche superfici meritevoli dell'applicazione della TARI (uffici e servizi) non erano contemplate nell'avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 379
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 379
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo