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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 379/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
LA BROCCA VINCENZO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3297/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marzano Sul Sarno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 73 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3297/2025, depositato telematicamente la società Ricorrente_1 SRL, partita IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante ed amministratore unico sig.ra Rappresentante_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 73 del 31.03.2025, di euro 49.682,00 per TARI anni
2019-2020-2021-2022-2023 emesso dal Comune di San Marzano sul Sarno, notificato in data 02.04.2025, relativamente agli immobili in cui la ricorrente esercita la propria attività produttiva, chiedendone l'annullamento.
Il Comune di San Marzano sul Sarno, in data 30.04.2024, notificava a mezzo PEC alla odierna ricorrente un primo avviso di accertamento esecutivo per TARI anni 2019-2020-2021-2022- rubricato al nr. 5 del
29.04.2024, con il quale, l'Ente impositore applicava il tributo sui rifiuti, per ciascuna annualità, alle seguenti consistenze immobiliari:
- “attività industriali con capannoni di produzione”, per una superficie di mq. 749;
- “autorimesse e magazzini senza vendita diretta”, per una superficie di mq. 178;
il tutto per un totale di euro 22.592,00, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale.
Con ricorso ritualmente notificato in data 25.06.2024, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n.
5 del 29.04.2024, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno.
L'Ente impositore, con provvedimento del 17.12.2024 annullava in autotutela l'avviso di accertamento n. 5 del 29.04.2024, data la mancata indicazione dei dati catastali relativamente ai singoli immobili, ed in data
31.12.2024, notificava al contribuente l'invito al contraddittorio n. 20737 ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge
212/2000.
La società Ricorrente_1, depositava contro deduzioni, notificate in data 01.03.2025, e contestava lo schema d'atto impositivo predisposto dal Comune di San Marzano sul Sarno, ed in particolare previa descrizione dell'attività di cui all'oggetto sociale e delle aree interessate, dimostrava la produzione di rifiuti speciali nell'esercizio dell'attività di impresa, eccepiva la non tassabilità delle aree identificate come aree produttive e magazzini senza vendita diretta sia ai sensi del regolamento comunale che della normativa attualmente vigente, contestava il calcolo delle superfici accertate perché, come accertato dai rilevi planimetrici effettuati dal tecnico di fiducia, le stesse non trovavano alcun riscontro della realtà; eccepiva che l'Ente impositore, non aveva mai effettuato alcun accesso ai luoghi di causa o effettuato alcun rilievo utile ai fini dell'accertamento, e concludeva per la richiesta di applicazione del tributo ad una superficie complessiva di mq. 107,34, così distinta:
spogliatoi e wc uomini di mq. 13,28,
spogliatoi e wc donne di mq. 12,83,
sala mensa di mq. 13,57,
uffici, sala riunione e wc di mq. 41,55. Successivamente il Comune di San Marzano sul Sarno, in data 02.04.2025 notificava al contribuente l'avviso di accertamento TARI n. 73, del 31.03.2025, per le annualità 2019-2020-2021-2022-2023, applicando - per ciascuna annualità – il tributo a tre diverse consistenze immobiliari per un importo complessivo di euro
49.682,00 e precisamente:
- Immobile individuato dal foglio Dati_Catastali_1 categoria D01, ubicato nel medesimo comune alla G. Marconi n. 14, destinato ad “attività industriale con capannone di produzione” per una superficie di mq. 137;
- Immobile individuato dal foglio Dati_Catastali_2, categoria D01, ubicato nel medesimo comune alla G. Marconi n. 14, destinato ad “attività industriale con capannone di produzione” per una superficie di mq. 256;
- Immobile individuato dal foglio Dati_Catastali_3, categoria C01, ubicato nel medesimo comune alla G. Marconi n. 14, destinato ad “autorimesse e magazzini senza vendita diretta” per una superficie di mq. 183;
Il Comune di San Marzano sul Sarno, con la notifica dell'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione, ha assoggettato alla TARI aree normativamente escluse dall'applicazione della TARI (aree produttive e depositi) avviando un'azione impositiva in danno del contribuente in aperta violazione della normativa vigente
A TI DU
1) Descrizione delle aree.
2) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 9 del regolamento comunale tassa rifiuti.
3) Nullità dell'avviso di accertamento per errato calcolo delle superfici tassabili.
4) Nullità dell'avviso di accertamento per errato calcolo del periodo d'imposta.
5) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 1, comma 693-701 della Legge n. 147/2013.
6) Nullità dell'avviso di accertamento per erronea individuazione della superficie tassabile.
7) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 649 della Legge n. 147/2013.
8) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione del D. Lgs n. 116/2020.
Il Comune di San Marzano sul Sarno si è costituito in giudizio, contro deducendo che l'atto impugnato è pienamente legittimo e conforme alla normativa vigente, il ricorso è infondato in fatto ed in diritto, non meritevole di accoglimento chiedendone il rigetto e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
TI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato e pertanto va accolto.
Passando alla trattazione nel merito, la Corte osserva che l'odierna ricorrente è una impresa che si occupa della produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari in genere, ed esercita la propria attività in un immobile sito in San Marzano sul
Sarno, alla Indirizzo_1, censito al NCEU al foglio n. Dati_Catastali_3 Cat. C/2 e D/01, trattasi di una struttura portante in acciaio che si eleva su un unico piano fuori terra, con piante di forma rettangolare, con circostante spazio pertinenziale riportato in Catasto al foglio n. Dati_Catastali_4 di circa mq. 1285 adibito a parcheggio.
L'unità immobiliare è composta da:
spogliatoi e wc personale uomini mq. 13,28;
spogliatoi e wc personale donne mq. 12,83;
sala mensa comune mq. 13,57;
ufficio sala riunioni e wc mq. 41,55;
sala lavorazione comprensiva di celle frigorifere (mq.62,00+mq. 95.20) mq. 1296.00.
Come si evince chiaramente dalla relazione tecnico/descrittiva redatta dal professionista incaricato dalla ricorrente, dai rilievi fotografici e planimetrici allegati, tutte le aree sopra descritte sono funzionalmente collegate e connesse tra di loro e strategicamente inserite nell'ambito del processo produttivo della ricorrente.
La violazione dell'articolo 9 del regolamento comunale tassa rifiuti: per l'attività di impresa che svolge, la ricorrente produce rifiuti speciali, che provvede a smaltire a proprie spese con l'ausilio di imprese operanti in tale settore;
così come si evince dai contratti stipulati per il servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento rifiuti speciali, depositati in atti.
Parte ricorrente, lamenta l'errato calcolo delle superfici oggetto della tassazione, nonché l'errata individuazione delle stesse, la violazione dell'articolo 1, comma 693 – 701 della Legge 147/2013 e la violazione del D. Lgs n. 116/2020, nonché l'errato calcolo del periodo d'imposta, per le annualità tassate.
La ricorrente contesta l'erronea individuazione delle superfici tassabili, l'Ente impositore non ha fornito alcun riscontro in merito alla verifica ed al controllo esercitato a seguito delle comunicazioni del contribuente, eventualmente con apposito sopralluogo sul posto, rammentando che ai sensi di legge l'Ente impositore a riguardo dispone di idonea e formale potestà di accesso ai luoghi oggetto della fattispecie in esame, né risulta fornito alcun elemento tecnico atto a confutare le determinazioni analitiche di parte ricorrente.
Nella memoria ex articolo 32, comma 2, D. Lgs n. 546/1992 parte ricorrente ribadisce sostanzialmente le proprie argomentazioni.
La Corte, alla luce della narrativa appena descritta, e dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione depositata in atti, ritiene che, il ricorso deve essere accolto, in quanto la tassa rifiuti, non
è dovuta per le aree produttive, sulle quali come dimostrato si producono rifiuti speciali, poiché per questi l'impresa già sostiene da sé i costi della raccolta e di smaltimento che sono affidati ad aziende specializzate
(cfr. Cassazione sezione tributaria sentenza n. 9858/2016) tenuto conto anche della relazione tecnica prodotta in atti descrittiva dell'attività e dell'immobile in cui esercita l'attività di produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari in genere e dei contratti e fatture per lo smaltimento esibite.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato, nella considerazione anche del fatto che le uniche superfici meritevoli dell'applicazione della TARI, ovvero quelle adibite ad uffici e servizi, non sono contemplate nell'avviso di accertamento n. 73 del 31.03.2025 per le annualità 2019/2023. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00, oltre oneri e cut, con attribuzione al difensore anticipatario.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
LA BROCCA VINCENZO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3297/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marzano Sul Sarno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 73 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3297/2025, depositato telematicamente la società Ricorrente_1 SRL, partita IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante ed amministratore unico sig.ra Rappresentante_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 73 del 31.03.2025, di euro 49.682,00 per TARI anni
2019-2020-2021-2022-2023 emesso dal Comune di San Marzano sul Sarno, notificato in data 02.04.2025, relativamente agli immobili in cui la ricorrente esercita la propria attività produttiva, chiedendone l'annullamento.
Il Comune di San Marzano sul Sarno, in data 30.04.2024, notificava a mezzo PEC alla odierna ricorrente un primo avviso di accertamento esecutivo per TARI anni 2019-2020-2021-2022- rubricato al nr. 5 del
29.04.2024, con il quale, l'Ente impositore applicava il tributo sui rifiuti, per ciascuna annualità, alle seguenti consistenze immobiliari:
- “attività industriali con capannoni di produzione”, per una superficie di mq. 749;
- “autorimesse e magazzini senza vendita diretta”, per una superficie di mq. 178;
il tutto per un totale di euro 22.592,00, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale.
Con ricorso ritualmente notificato in data 25.06.2024, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n.
5 del 29.04.2024, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno.
L'Ente impositore, con provvedimento del 17.12.2024 annullava in autotutela l'avviso di accertamento n. 5 del 29.04.2024, data la mancata indicazione dei dati catastali relativamente ai singoli immobili, ed in data
31.12.2024, notificava al contribuente l'invito al contraddittorio n. 20737 ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge
212/2000.
La società Ricorrente_1, depositava contro deduzioni, notificate in data 01.03.2025, e contestava lo schema d'atto impositivo predisposto dal Comune di San Marzano sul Sarno, ed in particolare previa descrizione dell'attività di cui all'oggetto sociale e delle aree interessate, dimostrava la produzione di rifiuti speciali nell'esercizio dell'attività di impresa, eccepiva la non tassabilità delle aree identificate come aree produttive e magazzini senza vendita diretta sia ai sensi del regolamento comunale che della normativa attualmente vigente, contestava il calcolo delle superfici accertate perché, come accertato dai rilevi planimetrici effettuati dal tecnico di fiducia, le stesse non trovavano alcun riscontro della realtà; eccepiva che l'Ente impositore, non aveva mai effettuato alcun accesso ai luoghi di causa o effettuato alcun rilievo utile ai fini dell'accertamento, e concludeva per la richiesta di applicazione del tributo ad una superficie complessiva di mq. 107,34, così distinta:
spogliatoi e wc uomini di mq. 13,28,
spogliatoi e wc donne di mq. 12,83,
sala mensa di mq. 13,57,
uffici, sala riunione e wc di mq. 41,55. Successivamente il Comune di San Marzano sul Sarno, in data 02.04.2025 notificava al contribuente l'avviso di accertamento TARI n. 73, del 31.03.2025, per le annualità 2019-2020-2021-2022-2023, applicando - per ciascuna annualità – il tributo a tre diverse consistenze immobiliari per un importo complessivo di euro
49.682,00 e precisamente:
- Immobile individuato dal foglio Dati_Catastali_1 categoria D01, ubicato nel medesimo comune alla G. Marconi n. 14, destinato ad “attività industriale con capannone di produzione” per una superficie di mq. 137;
- Immobile individuato dal foglio Dati_Catastali_2, categoria D01, ubicato nel medesimo comune alla G. Marconi n. 14, destinato ad “attività industriale con capannone di produzione” per una superficie di mq. 256;
- Immobile individuato dal foglio Dati_Catastali_3, categoria C01, ubicato nel medesimo comune alla G. Marconi n. 14, destinato ad “autorimesse e magazzini senza vendita diretta” per una superficie di mq. 183;
Il Comune di San Marzano sul Sarno, con la notifica dell'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione, ha assoggettato alla TARI aree normativamente escluse dall'applicazione della TARI (aree produttive e depositi) avviando un'azione impositiva in danno del contribuente in aperta violazione della normativa vigente
A TI DU
1) Descrizione delle aree.
2) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 9 del regolamento comunale tassa rifiuti.
3) Nullità dell'avviso di accertamento per errato calcolo delle superfici tassabili.
4) Nullità dell'avviso di accertamento per errato calcolo del periodo d'imposta.
5) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 1, comma 693-701 della Legge n. 147/2013.
6) Nullità dell'avviso di accertamento per erronea individuazione della superficie tassabile.
7) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 649 della Legge n. 147/2013.
8) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione del D. Lgs n. 116/2020.
Il Comune di San Marzano sul Sarno si è costituito in giudizio, contro deducendo che l'atto impugnato è pienamente legittimo e conforme alla normativa vigente, il ricorso è infondato in fatto ed in diritto, non meritevole di accoglimento chiedendone il rigetto e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
TI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato e pertanto va accolto.
Passando alla trattazione nel merito, la Corte osserva che l'odierna ricorrente è una impresa che si occupa della produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari in genere, ed esercita la propria attività in un immobile sito in San Marzano sul
Sarno, alla Indirizzo_1, censito al NCEU al foglio n. Dati_Catastali_3 Cat. C/2 e D/01, trattasi di una struttura portante in acciaio che si eleva su un unico piano fuori terra, con piante di forma rettangolare, con circostante spazio pertinenziale riportato in Catasto al foglio n. Dati_Catastali_4 di circa mq. 1285 adibito a parcheggio.
L'unità immobiliare è composta da:
spogliatoi e wc personale uomini mq. 13,28;
spogliatoi e wc personale donne mq. 12,83;
sala mensa comune mq. 13,57;
ufficio sala riunioni e wc mq. 41,55;
sala lavorazione comprensiva di celle frigorifere (mq.62,00+mq. 95.20) mq. 1296.00.
Come si evince chiaramente dalla relazione tecnico/descrittiva redatta dal professionista incaricato dalla ricorrente, dai rilievi fotografici e planimetrici allegati, tutte le aree sopra descritte sono funzionalmente collegate e connesse tra di loro e strategicamente inserite nell'ambito del processo produttivo della ricorrente.
La violazione dell'articolo 9 del regolamento comunale tassa rifiuti: per l'attività di impresa che svolge, la ricorrente produce rifiuti speciali, che provvede a smaltire a proprie spese con l'ausilio di imprese operanti in tale settore;
così come si evince dai contratti stipulati per il servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento rifiuti speciali, depositati in atti.
Parte ricorrente, lamenta l'errato calcolo delle superfici oggetto della tassazione, nonché l'errata individuazione delle stesse, la violazione dell'articolo 1, comma 693 – 701 della Legge 147/2013 e la violazione del D. Lgs n. 116/2020, nonché l'errato calcolo del periodo d'imposta, per le annualità tassate.
La ricorrente contesta l'erronea individuazione delle superfici tassabili, l'Ente impositore non ha fornito alcun riscontro in merito alla verifica ed al controllo esercitato a seguito delle comunicazioni del contribuente, eventualmente con apposito sopralluogo sul posto, rammentando che ai sensi di legge l'Ente impositore a riguardo dispone di idonea e formale potestà di accesso ai luoghi oggetto della fattispecie in esame, né risulta fornito alcun elemento tecnico atto a confutare le determinazioni analitiche di parte ricorrente.
Nella memoria ex articolo 32, comma 2, D. Lgs n. 546/1992 parte ricorrente ribadisce sostanzialmente le proprie argomentazioni.
La Corte, alla luce della narrativa appena descritta, e dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione depositata in atti, ritiene che, il ricorso deve essere accolto, in quanto la tassa rifiuti, non
è dovuta per le aree produttive, sulle quali come dimostrato si producono rifiuti speciali, poiché per questi l'impresa già sostiene da sé i costi della raccolta e di smaltimento che sono affidati ad aziende specializzate
(cfr. Cassazione sezione tributaria sentenza n. 9858/2016) tenuto conto anche della relazione tecnica prodotta in atti descrittiva dell'attività e dell'immobile in cui esercita l'attività di produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari in genere e dei contratti e fatture per lo smaltimento esibite.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato, nella considerazione anche del fatto che le uniche superfici meritevoli dell'applicazione della TARI, ovvero quelle adibite ad uffici e servizi, non sono contemplate nell'avviso di accertamento n. 73 del 31.03.2025 per le annualità 2019/2023. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00, oltre oneri e cut, con attribuzione al difensore anticipatario.