Rigetto
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03401/2026REG.PROV.COLL.
N. 05760/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5760 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo De Rienzo e Andrea Zunarelli, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Visca in Roma, Corso Trieste n. 10,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’IL MA - Sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 7/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026, il Cons. ST RA e udito per parte ricorrente l’avvocato Filippo De Rienzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1.1. Il ricorrente, titolare di licenza di porto d’armi ad uso caccia (da ultimo rinnovata in data 29 ottobre 2016), ha acquistato in data 10 giugno 2021 presso l’armeria-OMISSIS-, presentando presso la Questura di Reggio IL, soltanto in data 21 giugno 2021, la denuncia di acquisto dell’arma.
1.2. Espone di non essere riuscito a presentare la denuncia il giorno successivo a quello dell’acquisto a causa di un improrogabile impegno lavorativo e di non aver adempiuto all’obbligo di denuncia ex art. 38 T.U.L.P.S. neanche nei giorni successivi, in quanto aveva ritenuto opportuno porsi in “ autoisolamento volontario ” per aver avuto contatti con un soggetto che aveva manifestato una sintomatologia compatibile con il virus Covid-19; ragioni, queste, rappresentate agli operatori della Questura di Reggio IL al momento della formalizzazione della denuncia.
1.3. In data 30 luglio 2021, la Questura di Reggio IL ha emesso la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza di porto d’armi nei confronti del sig. -OMISSIS- ritenendo non più sussistente il requisito di affidabilità per aver sporto denuncia « ai sensi dell’art. 38 TULPS oltre “le 72 ore successive all’acquisizione” della materiale disponibilità dell’arma » , nonché per « l’omesso inserimento nella stessa denuncia dell’acquisto delle 180 (centottanta) cartucce ».
1.4. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, il sig. -OMISSIS- ha trasmesso le proprie osservazioni, ribadendo le ragioni per le quali non aveva potuto presentare denuncia delle armi nei termini di legge.
1.5. Successivamente il Questore della Provincia di Reggio IL ha emesso il provvedimento Cat.6F-2021//PAS/Cont. del 16 settembre 2021 con cui ha disposto la revoca della licenza di porto d’arma lunga per uso caccia, rilasciata dalla Questura di Reggio IL il 29 ottobre 2016, ritenendo che « nel caso di specie si ravvisano ed emergono criticità, per di più gravi e concrete, atte a sorreggere il convincimento ed il giudizio che l’interessato non dia più affidamento di non abusare delle anni ovvero che abbia disatteso anche l’adempimento di quei necessari ed opportuni oneri e comportamenti, richiesti al comune cittadino ed indispensabili per il mantenimento dei requisiti soggettivi, relativi ai titolari di licenze di polizia nel settore ».
Ha disposto, altresì, la connessa misura di ritiro cautelare delle armi, munizioni e libretto personale, eseguita e verbalizzata in data 17 luglio 2021.
1.6. Con ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. per l’IL MA (Sezione staccata di Parma) il signor DO ha agito in giudizio per ottenere l’annullamento del provvedimento del 16 settembre 2021 con cui il Questore di Reggio IL ha revocato la licenza di porto d’arma lunga per uso caccia, nonché dell’atto di ritiro cautelare delle armi, delle munizioni e del libretto personale eseguito dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione in data 17 luglio 2021.
1.7. Con sentenza n. 7 del 14 gennaio 2025 il T.A.R. adito ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio.
1.8. Con atto notificato il 2 luglio 2025 il signor DO ha proposto appello avverso la suddetta sentenza articolando due distinti motivi di gravame così rubricati:
I) Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 43 (TULPS) per mancato accertamento dei profili di pericolosità e carenza di affidabilità in capo al ricorrente. Illogicità e contraddittorietà della sentenza. Violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990.
II) Error in iudicando: omessa valutazione di prova decisiva ai fini del decidere, nonché completo travisamento dei fatti, nonché deficiente motivazione della sentenza, nonché Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
1.9. Si è costituito in appello il Ministero dell’Interno il quale ha depositato atto di costituzione di mero stile.
1.10. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di ricorso l’appellante impugna la sentenza del T.A.R. deducendo che la stessa sarebbe viziata nella parte in cui affronta il primo profilo di doglianza del ricorrente sotto un duplice aspetto.
Sostiene che il T.U.L.P.S. non prevede ipotesi per cui ad un determinato comportamento consegua automaticamente la revoca del porto d’armi, se non quelle di cui al 1° comma dell’art. 43 tra le quali, però, non rientra pacificamente il caso di cui trattasi, non essendo peraltro la norma suscettibile di estensione analogica in malam partem .
Sostiene inoltre che l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui l’omessa ( rectius : ritardata) denuncia delle armi e munizioni rappresenta elemento di per sé sufficiente a fondare una prognosi di inaffidabilità del soggetto, sarebbe frutto di una palese violazione del dettato dell’art. 43 T.U.L.P.S., oltre a porsi al di fuori di qualsiasi esplicita previsione di cui all’art. 38 del medesimo testo unico.
Nella specie, emergerebbe il vizio di difetto d’istruttoria e di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato, non essendo stata espletata da parte della Prefettura alcuna attività di approfondimento sulla personalità del ricorrente, il quale si professa incensurato e che solo cinque mesi prima dell’intervenuto divieto prefettizio aveva ottenuto la licenza del fucile ad “uso caccia”.
La determinazione di revoca del Questore di Reggio IL sarebbe dunque fondata su un unico e isolato episodio, quello del ritardo nella denuncia dell’arma, ritenuto decisivo e prevalente a fronte dell’affidabilità da lui sempre dimostrata nell’acquisto, detenzione, trasporto ed uso delle armi sportive, ed a fronte della plausibilità della giustificazione da egli addotta ossia la asserita necessità di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, quale quella dell’autoisolamento precauzionale.
2.1. Con il secondo motivo l’appellante lamenta, infine, l’omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, della rilevanza da attribuire al provvedimento di archiviazione del giudice penale reso a in suo favore.
Espone che a seguito del rapporto della Questura l’autorità giudiziaria competente riteneva la notizia di reato “ infondata ” sulla base delle argomentazioni difensive svolte dalla parte; e dopo che il G.I.P. aveva rifiutato l’emissione di decreto penale di condanna richiesto dal P.M. disponeva l’archiviazione del procedimento in data 29 marzo 2023.
Non si tratterebbe, secondo l’appellante, di una semplice irrilevanza penale per particolare tenuità del fatto o per difetto di dolo, bensì di un accertamento definitivo e pieno della totale insussistenza della condotta contestata, che travolgerebbe in radice il presupposto unico del provvedimento amministrativo adottato dalla Questura.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Rileva infatti il Collegio, sulla scorta della pacifica giurisprudenza della Sezione:
- che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738);
- che, stante l’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in ordine all’affidabilità del richiedente e il pericolo di abuso delle armi (a fronte del generale divieto di detenzione e porto delle stesse), anche un singolo episodio può non irragionevolmente essere posto a base del giudizio di inaffidabilità, restando escluso che l’Amministrazione sia tenuta a operare una complessiva valutazione della precedente condotta e della personalità dell’interessato;
- che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell’arma per attività di diporto o sportiva (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738);
- che l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge anche i profili inerenti gli obblighi di denuncia e custodia delle armi da parte di chi è già titolare di licenza, finalizzati da un lato a consentire all’Autorità di pubblica sicurezza il tracciamento delle armi materialmente detenute sul territorio, per l’effettuazione dei dovuti controlli, e dall’altro essendo rivelatori del grado di diligenza con cui il titolare della licenza attende alla denuncia delle armi acquistate, alla loro custodia e, in generale, al rispetto delle disposizioni del T.U.L.P.S.
- che, nel caso di specie, i provvedimenti adottati in prime cure sono fondati sull’inosservanza dell’obbligo legale di denuncia dell’acquisto di un’arma entro le 72 ore e sull’assoluta omissione di denuncia delle relative munizioni, comportamento dal quale l’Amministrazione ha desunto in modo non manifestamente irragionevole il giudizio di inaffidabilità dell’odierno appellante (al punto di interessare anche l’A.G. penale in relazione al fatto che, neanche in sede di denuncia tardiva, egli ritenne di comunicare la detenzione delle munizioni, rinvenute solo a seguito di sopralluogo presso la sua abitazione);
- che, a fronte di ciò, l’appello non appare idoneo a scalfire le conclusioni del primo giudice laddove ha ritenuto condivisibili – tra l’altro – anche le espresse motivazioni sulla base delle quali l’Amministrazione ha ritenuto non convincenti né esaustive le argomentazioni con le quali l’istante ha cercato di giustificare il ritardo nella presentazione della denuncia.
3.2. Infatti, il ritardo nella denuncia è oggettivamente ingiustificabile per chi detiene il porto d’armi da 25 anni e quindi conosce, anche per esperienza diretta, il rigore della normativa che regola la materia.
E sotto questo profilo le giustificazioni dell’appellante appaiono inconferenti considerato che lo stesso non adduce impedimenti di carattere oggettivo o di forza maggiore, bensì impedimenti di carattere meramente soggettivo e peraltro neanche dimostrati, come puntualmente è stato rilevato nel provvedimento impugnato.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure in sede cautelare (e poi ribadito in sentenza), “ per quanto concerne l’acquisto della carabina avvenuto in data 10 giugno 2021, lo stesso ben poteva essere denunciato dal predetto ricorrente avvalendosi della posta elettronica, come peraltro espressamente previsto dall’art. 38, comma 1, TULPS, e tale possibilità era del tutto percorribile da parte del medesimo in quanto lo stesso si era asseritamente posto in isolamento precauzionale, circostanza che certo non impediva al ricorrente di poter procedere al predetto adempimento in via telematica ”; dovendosi, altresì, rilevare che anche gli asseriti improrogabili impegni di lavoro addotti per giustificare il protrarsi dell’omissione costituiscono impedimenti di carattere soggettivo che non possono giustificare l’omissione di un preciso ed inderogabile adempimento richiesto dalla legge.
Come ha condivisibilmente osservato il giudice di prime cure nella sentenza appellata “ la mancanza di diligenza rilevata nell’omissione o nel ritardo della denuncia dell’acquisto di armi e munizioni è idonea, di per sé, a fondare una prognosi di inaffidabilità del soggetto, se la negligenza non riguarda nel singolo caso una prestazione inesigibile ma è riferita ad un parametro consueto di condotta, ovvero alla diligenza che è ragionevole attendersi da chi dispone di armi e deve dunque dimostrare di saper prestare particolare attenzione anche alle formalità richieste dalla legge per consentire all’Autorità di pubblica sicurezza l’effettuazione dei dovuti controlli sulle armi detenute dai titolari di licenza ”.
3.3. La circostanza, infine, che sia stata archiviato il procedimento penale a carico dell’appellante non incide sull’apprezzamento fatto dall’Amministrazione.
Il rispetto degli adempimenti formali è, infatti, requisito fondamentale per dimostrare l’affidabilità nell’uso e nella detenzione delle armi e - come già rilevato - corrisponde a un parametro consueto di condotta per chi è titolare di porto d’armi.
3.4. La sentenza appellata è pertanto immune dai vizi denunziati ed il provvedimento impugnato in primo grado ha correttamente motivato la revoca prendendo in considerazione, oltra al ritardo nella denuncia, la circostanza che neanche in sede di denuncia tardiva, l’appellante ha ritenuto di comunicare la detenzione delle munizioni, rinvenute solo a seguito di sopralluogo presso la sua abitazione.
4. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è infondato e va respinto.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA RE, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
ST RA, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| ST RA | RA RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.