Art. 49. Prescrizione e decadenza
I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.
I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.