Versione
14 settembre 1957
14 settembre 1957
Art. 49. Prescrizione e decadenza
I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.
I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 18/03/2021, n. 3328Provvedimento: Pubblicato il 18/03/2021 N. 03328/2021 REG.PROV.COLL. N. 00763/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 763 del 2014, proposto da LE NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Romagnoli, Federico Romagnoli, con domicilio eletto presso lo studio Italo Romagnoli in Roma, via Ruggero Fauro 102; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via …Leggi di più...
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- giurisprudenza amministrativa·
- sospensione del termine di prescrizione·
- giurisdizione amministrativa·
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- art. 2948 c.c.·
- legge 313/1993