Articolo 49 della Legge 12 agosto 1957, n. 752
Articolo 48Articolo 50
Versione
14 settembre 1957
Art. 49. Prescrizione e decadenza

I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.
Entrata in vigore il 14 settembre 1957
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