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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
SERENA PIERLUIGI, TO
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1179/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T057839000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SPA ricorre avverso l'Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2021 1T 057839 000 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, U.T. Atti
Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA - Brescia notificato in data 26/09/2024, con il quale l'Ufficio revoca le agevolazioni fiscali previste dall'art. 7 D.L. 34/2019 convertito dalla L. n. 58 del 28/06/2019, usufruite dalla società contribuente per l'atto di compravendita registrato telematicamente presso l'Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia al n. 57839 in data 02/11/2021, con conseguente riliquidazione e recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre agli interessi moratori e alle sanzioni previste.
L'atto registrato riguarda l'acquisto dell'immobile sito in Moniga del Garda (BS) censito al
Dati_catastali_1 al prezzo di euro 1.200.000,00. In tale atto di compravendita le parti intervenienti sono Nominativo_1 parte venditrice, la società Società_1 S.R.L. parte stipulante, la società "Ricorrente_1 S.P.A." parte nominata e acquirente. Nell'atto si chiede di poter usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 7 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58. L'agevolazione in discorso prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute in misura fissa in caso di trasferimento di un intero fabbricato a favore di impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare che si impegni entro i successivi dieci anni dall'acquisto, alla demolizione e ricostruzione del fabbricato.
A seguito di controlli formali finalizzati alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa in materia, per poter fruire delle agevolazioni fiscali richieste in un atto, l'Ufficio riscontra che la società Ricorrente_1 SPA, alla data di stipula dell'atto, non poteva considerarsi un'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare perché “… al momento dell'acquisto agevolato non aveva quale oggetto sociale anche l'attività di “costruzione, ristrutturazione, gestione e amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione, in proprio o mediante affidamento in appalto”. L'oggetto sociale della Ricorrente_1 SPA, infatti, era stato integrato in tal senso solo in data 29/02/2024 con atto di modifica dello statuto sociale”.
Ne sono conseguite: la revoca dell'agevolazione richiesta in atto;
la riliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria;
il recupero della differenza di imposta dovuta;
l'irrogazione della sanzione prevista dalla norma agevolativa, pari al 30% della maggiore imposta dovuta.
Con il ricorso la società eccepisce: “L'avviso di liquidazione …, è illegittimo per violazione dell'art. 6bis dello STATUTO DEL CONTRIBUENTE, ovvero per il mancato esperimento del contraddittorio preventivo;
B) L'avviso di liquidazione …, è illegittimo ed infondato nel merito per VIOLAZIONE ED ERRONEA
APPLICAZIONE DELL'ART 7 in relazione ai soggetti beneficiari della disposizione”.
Si costituisce l'Ufficio che, con proprie controdeduzioni, conferma la regolarità e la legittimità del proprio operato.
Conclusioni delle parti.
Per la parte ricorrente: in via principale e nel merito, dichiarare nullo e/o invalido ad ogni effetto di legge e/
o annullare integralmente l'atto impugnato per i motivi illustrati in ricorso;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per la parte resistente: respingere il ricorso e, per l'effetto, confermare la legittimità del provvedimento impugnato;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite come da nota allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte osserva. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il Collegio ha esaminato e valutato ponderatamente la documentazione prodotta dalle parti, le domande e le contestazioni della parte ricorrente, le eccezioni e le repliche nelle controdeduzioni della parte resistente.
Con il primo motivo di ricorso la società Ricorrente_1 S.p.A. eccepisce l'illegittimità dell'avviso di liquidazione in quanto non preceduto da contradditorio preventivo e sostiene: “…contraddittorio che nella fattispecie, afferente all'imposta di registro, non è stato attivato, pur non rientrando il caso in esame, ad avviso della scrivente difesa, nelle ipotesi di esclusione elencate al secondo comma dell'art. 6 bis L. 27 luglio 2000, n.
212”.
Sostanzialmente la ricorrente ritiene che l'Ufficio abbia proceduto in spregio a quanto previsto dal decreto del MEF del 24/04/2024 che ha individuato gli atti specificamente oggetto di esclusione, sottolineando che dalla disamina dell'elencazione predisposta dal MEF non si rinviene la fattispecie per cui è causa.
Secondo la ricorrente, l'Ufficio ha ripreso a tassazione l'imposta di registro sul presupposto sostanziale e di merito, che la Ricorrente_1 non fosse impresa di costruzione e ristrutturazione. L'Ufficio non avrebbe cioè proceduto ad una mera operazione automatica di determinazione dell'imposta mediante l'applicazione dell'aliquota, o verificato omissioni e/o operazioni poste in essere tardivamente, ma avrebbe “…svolto attività istruttoria e valutazioni giuridiche sostanziali e di merito ulteriori rispetto alla mera lettura dell'atto sottoposto a tassazione, ritenendo carente il presupposto ex lege ovvero assenti le condizioni per l'applicabilità dell'agevolazione, conseguentemente ed illegittimamente privando la contribuente della possibilità di contraddire preventivamente sul punto, ovvero sul disconoscimento della possibilità di applicare l'agevolazione”.
Sul punto l'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, sottolinea come l'argomentazione posta a fondamento dell'eccezione avanzata dalla ricorrente sia infondata.
L'articolo 6 bis dello Statuto del Contribuente enuncia, al comma 1, il principio generale del contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli Organi di Giustizia Tributaria. Con il comma 2 vengono esclusi dall'ambito di applicazione di detto principio “gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. Tali atti esclusi dal contraddittorio ex comma 2 sono riportati dal D.MEF del 24/04/2024, pubblicato in G.U. n. 100 del 30/04/2024 (“Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212”).
L'art. 2, comma 1, del D.MEF del 24/04/2024 ha precisato che per “atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati” devesi intendere “ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione” ed ha compilato un elenco preciso degli atti esclusi da tale forma di contradditorio che l'A.F., per tali ragioni, può notificare direttamente al contribuente. Nel gruppo di tali atti, (lett. f dell'art. 2 comma 1 cit.) rientrano conformemente, “gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali”, come, appunto, l'avviso di liquidazione qui impugnato.
Per il Collegio, così come per l'Ufficio, è da ritenersi scorretto il ragionamento su cui si basa l'eccezione della ricorrente laddove intende la decadenza del beneficio fiscale collegabile solamente al perentorio termine del 31/12/2021 per l'acquisto dell'immobile (avendo la società rispettato tale termine).
Infatti non si tratta del solo termine previsto per il solo atto d'acquisto, ma della sussistenza, entro questa data, di tutte le condizioni e requisiti disciplinati.
Se ne ritrae che la qualificazione dell'impresa come impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, entro la data ultima per la stipula, sia la condizione essenziale per l'operatività/fruibilità dell'agevolazione.
La norma di riferimento esordisce: “Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, … omissis … Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo”.
Orbene, per il Collegio l'esclusione automatica da qualsiasi forma di contraddittorio preventivo dell'avviso di liquidazione qui impugnato discende necessariamente dal combinato disposto tra l'art. 6 bis dello
Statuto del Contribuente, l'art. 2 del D.MEF del 24/04/2024 e l'art. 7 D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito dalla L. n. 58 del 28/06/2019.
Sul punto il Collegio ritiene infondato quanto argomentato in ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per asserita violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 D.L. 30 aprile 2019, n. 34 avendo l'Ufficio escluso che la società potesse rientrare tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione.
Nella motivazione dell'atto impugnato, l'Ufficio liquidatore riporta: “… l'ufficio nell'ambito dei controlli formali volti alla verifica dei requisiti previsti per poter fruire delle agevolazioni fiscali richieste in un atto, ha verificato che, in realtà, la società Ricorrente_1 SPA al momento dell'acquisto agevolato sopra descritto, non poteva considerarsi un'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. Infatti, dai controlli effettuati emerge che la stessa al momento dell'acquisto agevolato non aveva quale oggetto sociale anche l'attività di “COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DI
IMMOBILI PER QUALSIVOGLIA USO E DESTINAZIONE, IN PROPRIO O MEDIANTE AFFIDAMENTO
IN APPALTO”. In particolare, l'oggetto sociale della Ricorrente_1 SPA è stato integrato in tal senso solo in data 29/02/2024 con atto di modifica dello statuto sociale registrato presso l'Ufficio di Brescia in data
11/03/2024 al n.11016 serie 1T”.
Nel ricorso la società Ricorrente_1 SPA afferma che “…l'oggetto sociale segna il campo delle attività che l'impresa può astrattamente svolgere …, ma non equivale ad attestare il concreto esercizio di quella determinata attività o ad escluderne un'altra. A parere della presente difesa, dunque, non è tanto l'elemento formale, ovvero l'oggetto sociale dichiarato in atto costitutivo/statuto dalla società ricorrente, a classificarla come impresa beneficiaria della norma agevolativa, quanto quello sostanziale, anche laddove trattasi di attività collegate, tipiche ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e con esso compatibili”. In pratica la società ricorrente ritiene la formulazione dell'oggetto sociale una formalità “di poco conto” rispetto alla reale propria attività svolta che, insiste, essere comprensiva dell'”attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare”.
Di tutta evidenza è il fatto che l'oggetto sociale portato pubblicamente dallo statuto societario/atto costitutivo sia di fondamentale importanza per la reale, sostanziale attività svolta dall'impresa.
La documentazione offerta dalle parti risulta significativa ai fini della valutazione ponderata delle ragioni e degli elementi rappresentati, dai quali il Collegio rileva il proprio convincimento.
Orbene, alla data della stipula dell'atto di acquisto dell'immobile di cui si tratta, risulta dagli atti che l'oggetto sociale della Ricorrente_1 SPA fosse la compravendita di immobili, la permuta, la lottizzazione, il comodato, la locazione ed ogni forma di conduzione di immobili - l'assunzione di partecipazioni in altre società.
Non risulta alcun riferimento relativo all'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. Peraltro,
l'inserimento nell'oggetto sociale dell'attività “… di costruzione, ristrutturazione…” viene deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci soltanto in data 29/02/2024 come risulta dal verbale di assemblea straordinaria a modifica dello statuto.
Per il Collegio, quanto sopra evidenziato è da considerarsi dirimente, poiché comprova, per tabulas, che, al momento dell'atto di compravendita con il quale la ricorrente chiede il beneficio, la società NON fosse da ricomprendersi tra “… le imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici” come preteso dalla rigida normativa che “ha carattere eccezionale e la sua applicazione è informata al principio di stretta interpretazione”.
Infatti le disposizioni di favore non ammettono interpretazioni analogiche e/o estensive e i benefici ivi previsti operano esclusivamente nei casi e nei limiti delle norme che li introducono (cfr., ex multis,
Cassazione, sent. 7/02/2013, n. 2925 e sent. 7/05/2008, n.11106). Inoltre, la prova relativa alla spettanza di agevolazioni, esenzioni o esimenti spetta, secondo la giurisprudenza consolidata, al contribuente (v. ex multis, Cass. 7/03/2019, n. 6634; Cass. 13/03/2015, n. 5058).
Sul punto si rileva, inoltre, come la puntuale titolazione del codice ATECO identificativo dell'attività, per la ricorrente era/è 68.10.00 “Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri” con “DESCRIZIONE
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri: edifici ed alloggi residenziali, edifici non residenziali, incluse sale per esposizioni, strutture di magazzinaggio, terreni”.
La documentazione prodotta in atti non risulta confacente, anzi, porta a rafforzare il convincimento del giudicante laddove emerge la reale natura commerciale rilevabile, segnatamente, dai bilanci. Se ne deduce, pertanto, la qualificazione attribuibile alla ricorrente Ricorrente_1 SPA di società commerciale e non già di impresa di costruzione e/o ristrutturazione come preteso dal legislatore.
In conclusione, per quanto sopra esposto e argomentato, il Collegio ritiene infondate le doglianze della società ricorrente, legittimo e fondato l'atto impugnato emesso dall'Ufficio, portante la puntuale liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Pone a carico della società ricorrente le spese di giudizio, a favore dell'Agenzia delle
Entrate, liquidate complessivamentein euro 6.941,40
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
SERENA PIERLUIGI, TO
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1179/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T057839000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SPA ricorre avverso l'Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2021 1T 057839 000 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, U.T. Atti
Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA - Brescia notificato in data 26/09/2024, con il quale l'Ufficio revoca le agevolazioni fiscali previste dall'art. 7 D.L. 34/2019 convertito dalla L. n. 58 del 28/06/2019, usufruite dalla società contribuente per l'atto di compravendita registrato telematicamente presso l'Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia al n. 57839 in data 02/11/2021, con conseguente riliquidazione e recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre agli interessi moratori e alle sanzioni previste.
L'atto registrato riguarda l'acquisto dell'immobile sito in Moniga del Garda (BS) censito al
Dati_catastali_1 al prezzo di euro 1.200.000,00. In tale atto di compravendita le parti intervenienti sono Nominativo_1 parte venditrice, la società Società_1 S.R.L. parte stipulante, la società "Ricorrente_1 S.P.A." parte nominata e acquirente. Nell'atto si chiede di poter usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 7 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58. L'agevolazione in discorso prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute in misura fissa in caso di trasferimento di un intero fabbricato a favore di impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare che si impegni entro i successivi dieci anni dall'acquisto, alla demolizione e ricostruzione del fabbricato.
A seguito di controlli formali finalizzati alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa in materia, per poter fruire delle agevolazioni fiscali richieste in un atto, l'Ufficio riscontra che la società Ricorrente_1 SPA, alla data di stipula dell'atto, non poteva considerarsi un'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare perché “… al momento dell'acquisto agevolato non aveva quale oggetto sociale anche l'attività di “costruzione, ristrutturazione, gestione e amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione, in proprio o mediante affidamento in appalto”. L'oggetto sociale della Ricorrente_1 SPA, infatti, era stato integrato in tal senso solo in data 29/02/2024 con atto di modifica dello statuto sociale”.
Ne sono conseguite: la revoca dell'agevolazione richiesta in atto;
la riliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria;
il recupero della differenza di imposta dovuta;
l'irrogazione della sanzione prevista dalla norma agevolativa, pari al 30% della maggiore imposta dovuta.
Con il ricorso la società eccepisce: “L'avviso di liquidazione …, è illegittimo per violazione dell'art. 6bis dello STATUTO DEL CONTRIBUENTE, ovvero per il mancato esperimento del contraddittorio preventivo;
B) L'avviso di liquidazione …, è illegittimo ed infondato nel merito per VIOLAZIONE ED ERRONEA
APPLICAZIONE DELL'ART 7 in relazione ai soggetti beneficiari della disposizione”.
Si costituisce l'Ufficio che, con proprie controdeduzioni, conferma la regolarità e la legittimità del proprio operato.
Conclusioni delle parti.
Per la parte ricorrente: in via principale e nel merito, dichiarare nullo e/o invalido ad ogni effetto di legge e/
o annullare integralmente l'atto impugnato per i motivi illustrati in ricorso;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per la parte resistente: respingere il ricorso e, per l'effetto, confermare la legittimità del provvedimento impugnato;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite come da nota allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte osserva. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il Collegio ha esaminato e valutato ponderatamente la documentazione prodotta dalle parti, le domande e le contestazioni della parte ricorrente, le eccezioni e le repliche nelle controdeduzioni della parte resistente.
Con il primo motivo di ricorso la società Ricorrente_1 S.p.A. eccepisce l'illegittimità dell'avviso di liquidazione in quanto non preceduto da contradditorio preventivo e sostiene: “…contraddittorio che nella fattispecie, afferente all'imposta di registro, non è stato attivato, pur non rientrando il caso in esame, ad avviso della scrivente difesa, nelle ipotesi di esclusione elencate al secondo comma dell'art. 6 bis L. 27 luglio 2000, n.
212”.
Sostanzialmente la ricorrente ritiene che l'Ufficio abbia proceduto in spregio a quanto previsto dal decreto del MEF del 24/04/2024 che ha individuato gli atti specificamente oggetto di esclusione, sottolineando che dalla disamina dell'elencazione predisposta dal MEF non si rinviene la fattispecie per cui è causa.
Secondo la ricorrente, l'Ufficio ha ripreso a tassazione l'imposta di registro sul presupposto sostanziale e di merito, che la Ricorrente_1 non fosse impresa di costruzione e ristrutturazione. L'Ufficio non avrebbe cioè proceduto ad una mera operazione automatica di determinazione dell'imposta mediante l'applicazione dell'aliquota, o verificato omissioni e/o operazioni poste in essere tardivamente, ma avrebbe “…svolto attività istruttoria e valutazioni giuridiche sostanziali e di merito ulteriori rispetto alla mera lettura dell'atto sottoposto a tassazione, ritenendo carente il presupposto ex lege ovvero assenti le condizioni per l'applicabilità dell'agevolazione, conseguentemente ed illegittimamente privando la contribuente della possibilità di contraddire preventivamente sul punto, ovvero sul disconoscimento della possibilità di applicare l'agevolazione”.
Sul punto l'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, sottolinea come l'argomentazione posta a fondamento dell'eccezione avanzata dalla ricorrente sia infondata.
L'articolo 6 bis dello Statuto del Contribuente enuncia, al comma 1, il principio generale del contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli Organi di Giustizia Tributaria. Con il comma 2 vengono esclusi dall'ambito di applicazione di detto principio “gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. Tali atti esclusi dal contraddittorio ex comma 2 sono riportati dal D.MEF del 24/04/2024, pubblicato in G.U. n. 100 del 30/04/2024 (“Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212”).
L'art. 2, comma 1, del D.MEF del 24/04/2024 ha precisato che per “atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati” devesi intendere “ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione” ed ha compilato un elenco preciso degli atti esclusi da tale forma di contradditorio che l'A.F., per tali ragioni, può notificare direttamente al contribuente. Nel gruppo di tali atti, (lett. f dell'art. 2 comma 1 cit.) rientrano conformemente, “gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali”, come, appunto, l'avviso di liquidazione qui impugnato.
Per il Collegio, così come per l'Ufficio, è da ritenersi scorretto il ragionamento su cui si basa l'eccezione della ricorrente laddove intende la decadenza del beneficio fiscale collegabile solamente al perentorio termine del 31/12/2021 per l'acquisto dell'immobile (avendo la società rispettato tale termine).
Infatti non si tratta del solo termine previsto per il solo atto d'acquisto, ma della sussistenza, entro questa data, di tutte le condizioni e requisiti disciplinati.
Se ne ritrae che la qualificazione dell'impresa come impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, entro la data ultima per la stipula, sia la condizione essenziale per l'operatività/fruibilità dell'agevolazione.
La norma di riferimento esordisce: “Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, … omissis … Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo”.
Orbene, per il Collegio l'esclusione automatica da qualsiasi forma di contraddittorio preventivo dell'avviso di liquidazione qui impugnato discende necessariamente dal combinato disposto tra l'art. 6 bis dello
Statuto del Contribuente, l'art. 2 del D.MEF del 24/04/2024 e l'art. 7 D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito dalla L. n. 58 del 28/06/2019.
Sul punto il Collegio ritiene infondato quanto argomentato in ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per asserita violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 D.L. 30 aprile 2019, n. 34 avendo l'Ufficio escluso che la società potesse rientrare tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione.
Nella motivazione dell'atto impugnato, l'Ufficio liquidatore riporta: “… l'ufficio nell'ambito dei controlli formali volti alla verifica dei requisiti previsti per poter fruire delle agevolazioni fiscali richieste in un atto, ha verificato che, in realtà, la società Ricorrente_1 SPA al momento dell'acquisto agevolato sopra descritto, non poteva considerarsi un'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. Infatti, dai controlli effettuati emerge che la stessa al momento dell'acquisto agevolato non aveva quale oggetto sociale anche l'attività di “COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DI
IMMOBILI PER QUALSIVOGLIA USO E DESTINAZIONE, IN PROPRIO O MEDIANTE AFFIDAMENTO
IN APPALTO”. In particolare, l'oggetto sociale della Ricorrente_1 SPA è stato integrato in tal senso solo in data 29/02/2024 con atto di modifica dello statuto sociale registrato presso l'Ufficio di Brescia in data
11/03/2024 al n.11016 serie 1T”.
Nel ricorso la società Ricorrente_1 SPA afferma che “…l'oggetto sociale segna il campo delle attività che l'impresa può astrattamente svolgere …, ma non equivale ad attestare il concreto esercizio di quella determinata attività o ad escluderne un'altra. A parere della presente difesa, dunque, non è tanto l'elemento formale, ovvero l'oggetto sociale dichiarato in atto costitutivo/statuto dalla società ricorrente, a classificarla come impresa beneficiaria della norma agevolativa, quanto quello sostanziale, anche laddove trattasi di attività collegate, tipiche ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e con esso compatibili”. In pratica la società ricorrente ritiene la formulazione dell'oggetto sociale una formalità “di poco conto” rispetto alla reale propria attività svolta che, insiste, essere comprensiva dell'”attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare”.
Di tutta evidenza è il fatto che l'oggetto sociale portato pubblicamente dallo statuto societario/atto costitutivo sia di fondamentale importanza per la reale, sostanziale attività svolta dall'impresa.
La documentazione offerta dalle parti risulta significativa ai fini della valutazione ponderata delle ragioni e degli elementi rappresentati, dai quali il Collegio rileva il proprio convincimento.
Orbene, alla data della stipula dell'atto di acquisto dell'immobile di cui si tratta, risulta dagli atti che l'oggetto sociale della Ricorrente_1 SPA fosse la compravendita di immobili, la permuta, la lottizzazione, il comodato, la locazione ed ogni forma di conduzione di immobili - l'assunzione di partecipazioni in altre società.
Non risulta alcun riferimento relativo all'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. Peraltro,
l'inserimento nell'oggetto sociale dell'attività “… di costruzione, ristrutturazione…” viene deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci soltanto in data 29/02/2024 come risulta dal verbale di assemblea straordinaria a modifica dello statuto.
Per il Collegio, quanto sopra evidenziato è da considerarsi dirimente, poiché comprova, per tabulas, che, al momento dell'atto di compravendita con il quale la ricorrente chiede il beneficio, la società NON fosse da ricomprendersi tra “… le imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici” come preteso dalla rigida normativa che “ha carattere eccezionale e la sua applicazione è informata al principio di stretta interpretazione”.
Infatti le disposizioni di favore non ammettono interpretazioni analogiche e/o estensive e i benefici ivi previsti operano esclusivamente nei casi e nei limiti delle norme che li introducono (cfr., ex multis,
Cassazione, sent. 7/02/2013, n. 2925 e sent. 7/05/2008, n.11106). Inoltre, la prova relativa alla spettanza di agevolazioni, esenzioni o esimenti spetta, secondo la giurisprudenza consolidata, al contribuente (v. ex multis, Cass. 7/03/2019, n. 6634; Cass. 13/03/2015, n. 5058).
Sul punto si rileva, inoltre, come la puntuale titolazione del codice ATECO identificativo dell'attività, per la ricorrente era/è 68.10.00 “Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri” con “DESCRIZIONE
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri: edifici ed alloggi residenziali, edifici non residenziali, incluse sale per esposizioni, strutture di magazzinaggio, terreni”.
La documentazione prodotta in atti non risulta confacente, anzi, porta a rafforzare il convincimento del giudicante laddove emerge la reale natura commerciale rilevabile, segnatamente, dai bilanci. Se ne deduce, pertanto, la qualificazione attribuibile alla ricorrente Ricorrente_1 SPA di società commerciale e non già di impresa di costruzione e/o ristrutturazione come preteso dal legislatore.
In conclusione, per quanto sopra esposto e argomentato, il Collegio ritiene infondate le doglianze della società ricorrente, legittimo e fondato l'atto impugnato emesso dall'Ufficio, portante la puntuale liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Pone a carico della società ricorrente le spese di giudizio, a favore dell'Agenzia delle
Entrate, liquidate complessivamentein euro 6.941,40