Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 56
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per mancato contraddittorio preventivo

    La Corte ritiene che l'avviso di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali rientri tra gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati esclusi dal contraddittorio preventivo, ai sensi dell'art. 2 del D.MEF del 24/04/2024, in combinato disposto con l'art. 6-bis dello Statuto del Contribuente e l'art. 7 del D.L. 34/2019.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 D.L. 34/2019

    La Corte ha ritenuto che, alla data dell'atto di compravendita, l'oggetto sociale della ricorrente non includeva l'attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare, come richiesto dalla normativa agevolativa che deve essere interpretata in senso stretto. L'inserimento di tale attività è avvenuto solo successivamente tramite modifica statutaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 56
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 56
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo