Articolo 195 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 194Articolo 196
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15 gennaio 1976
Art. 195.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti "Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa" iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli Dicasteri.
Analogo trasferimento puo' essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente "Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976