Articolo 1 della Legge 23 giugno 1927, n. 1264
Articolo 2
Versione
16 agosto 1927
Art. 1.

Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore eta'.

I limiti e le modalita' di esercizio delle singole arti saranno determinati dal regolamento, da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, per l'esecuzione della presente legge.

Entrata in vigore il 16 agosto 1927
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