Versione
16 agosto 1927
16 agosto 1927
Art. 1.
Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore eta'.
I limiti e le modalita' di esercizio delle singole arti saranno determinati dal regolamento, da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, per l'esecuzione della presente legge.
Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore eta'.
I limiti e le modalita' di esercizio delle singole arti saranno determinati dal regolamento, da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, per l'esecuzione della presente legge.
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Milano, sentenza 23/10/2024, n. 9173Provvedimento: […] Ha dedotto di avere acquisito il titolo abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di “massaggiatore ex artt. 1 e 2 legge 1264/1927 e 1 RD 1334/1928” dopo avere seguito un corso in struttura abilitata presso la Regione Lombardia;Leggi di più...
- diffida illegittima·
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- danno ingiusto·
- chiamata in garanzia·
- attività sanitaria·
- giurisdizione giudice ordinario·
- responsabilità della PA ex art. 2043 cc