Art. 1.
Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore eta'.
I limiti e le modalita' di esercizio delle singole arti saranno determinati dal regolamento, da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, per l'esecuzione della presente legge.
Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore eta'.
I limiti e le modalita' di esercizio delle singole arti saranno determinati dal regolamento, da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, per l'esecuzione della presente legge.