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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.9.2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2235/2024 r.g. tra
, , , in qualità di eredi della signora Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
con il patrocinio dell'Avv. Antonella Sirianni, Per_1
ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.4.2024 i ricorrenti, in qualità di eredi della signora
[...]
deceduta in data 1.2.2021, hanno chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei Per_1 CP_1 relativi all'indennità di accompagnamento, in favore della de cuius, a far data dal 25.3.2019 e fino al decesso, dovuti in virtù di decreto di omologa r.g.n. 309/2020 emesso il 3.12.2021 dal Tribunale di
Tivoli.
L'Ente resistente, non si costituiva nonostante la tempestività e ritualità della notifica.
Dalla documentazione in atti, risulta che la notifica del decreto di omologa è stata effettuata alla sede provinciale in data 13.4.2023, correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005. Il modello
AP23 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 8.5.2023, a mezzo pec, modalità che – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della l.
412/91.
Le parti ricorrenti hanno tuttavia dedotto che, decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, co. 4, c.p.c., le relative somme non sono state liquidate dall'Ente.
La domanda è fondata.
La sussistenza in capo alla de cuius del requisito sanitario di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. con decorrenza dal 25.3.2019 e fino alla data del decesso è sancita nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo.
Sussiste inoltre il requisito socioeconomico, costituito dalla condizione di non ricovero della de cuius con retta a carico dello Stato che, trattandosi di requisito negativo, può essere autocertificato.
Ne consegue la condanna dell'Ente al pagamento delle somme dovute nella misura di legge, a dette somme dovranno aggiungersi gli interessi legali dal 120° giorno successivo alla data di spettanza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, in considerazione dell'assenza di attività defensionale di parte relativamente alla istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 309/2024 r.g.:
- Accertato il diritto dei ricorrenti, quali eredi della signora di ricevere i ratei Persona_1 di indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo, condanna l' al pagamento dei ratei non versati al CP_1 de cuius, con decorrenza dal 25.3.2019, fino alla data del decesso oltre interessi legali come per legge;
- condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
Tivoli, 2.12.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.9.2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2235/2024 r.g. tra
, , , in qualità di eredi della signora Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
con il patrocinio dell'Avv. Antonella Sirianni, Per_1
ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.4.2024 i ricorrenti, in qualità di eredi della signora
[...]
deceduta in data 1.2.2021, hanno chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei Per_1 CP_1 relativi all'indennità di accompagnamento, in favore della de cuius, a far data dal 25.3.2019 e fino al decesso, dovuti in virtù di decreto di omologa r.g.n. 309/2020 emesso il 3.12.2021 dal Tribunale di
Tivoli.
L'Ente resistente, non si costituiva nonostante la tempestività e ritualità della notifica.
Dalla documentazione in atti, risulta che la notifica del decreto di omologa è stata effettuata alla sede provinciale in data 13.4.2023, correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005. Il modello
AP23 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 8.5.2023, a mezzo pec, modalità che – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della l.
412/91.
Le parti ricorrenti hanno tuttavia dedotto che, decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, co. 4, c.p.c., le relative somme non sono state liquidate dall'Ente.
La domanda è fondata.
La sussistenza in capo alla de cuius del requisito sanitario di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. con decorrenza dal 25.3.2019 e fino alla data del decesso è sancita nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo.
Sussiste inoltre il requisito socioeconomico, costituito dalla condizione di non ricovero della de cuius con retta a carico dello Stato che, trattandosi di requisito negativo, può essere autocertificato.
Ne consegue la condanna dell'Ente al pagamento delle somme dovute nella misura di legge, a dette somme dovranno aggiungersi gli interessi legali dal 120° giorno successivo alla data di spettanza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, in considerazione dell'assenza di attività defensionale di parte relativamente alla istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 309/2024 r.g.:
- Accertato il diritto dei ricorrenti, quali eredi della signora di ricevere i ratei Persona_1 di indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo, condanna l' al pagamento dei ratei non versati al CP_1 de cuius, con decorrenza dal 25.3.2019, fino alla data del decesso oltre interessi legali come per legge;
- condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
Tivoli, 2.12.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni