Articolo 41 della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 40Articolo 42
Versione
14 aprile 1968
Art. 41.
Sulle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, non e' dovuta, dal 1 gennaio 1968, la tredicesima mensilita' prevista a favore dei pensionati dalla legge 26 novembre 1953, n. 876 , quando nella liquidazione della pensione siano state o vengano considerate mensilita' aggiuntive allo stipendio annuo.
Entrata in vigore il 14 aprile 1968