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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1097/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Dimetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00291207 30 000 CONTRIBUTO 2022
proposto da
Nominativo_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Dimetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00306120 63 000 CONTRIBUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7659/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Nominativo_2 hanno proposto ricorso impugnando, rispettivamente,
- Ricorrente_1, la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00291207 30 000 CONTRIBUTO 2022
- Nominativo_2, la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00306120 63 000 CONTRIBUTO 2022
Si è costituita ADER, mentre non risulta costituito il Consorzio di Bomifica Tirreno Reggino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va confermata la legittimità del c.d. "ricorso cumulativo" (come, in ipotesi, deve qualificarsi quello proposto da Ricorrente_1 e Nominativo_1).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass 27 ottobre 2010 n. 21955, Cass. 30/06/2010, n. 15582) ha ritenuto a ammissibile il ricorso cumulativo avverso atti segnati dalla medesima “ratio”, sia pure distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta e dipendenti per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause e in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d'imposta. La possibilità di ricorso cumulativo, in fattispecie ove il valore della controversia è limitato (ad esempio per contributi consortili), assicura in concreto il principio di cui all'art.24 Cost. rendendo economicamente possibile la tutela in giudizio dei diritti, oltre che quello della ragionevole durata del processo in quanto è evidente che il numero dei giudizi influisce sulla loro durata (Cass. S.U. 16/02/2009 N. 3692, sulla ammissibilità del ricorso cumulativo in tema di consorzi di bonifica e Cass. 29 marzo 2011 n. 7159).
Ciò posto, deve rilevarsi che il Consorzio è rimasto assente nel giudizio e non ha contestato le osservazioni puntuali e dettagliate dei ricorrenti in ordine alla non debenza del contributo per assenza di benefici ai terreni, in assenza delle opere che dovevavno essere realizzate secondo il Piano Regionale e, di fatto, non hanno trovato attuazione.
Ferma restando la estraneità di ADER ai rilievi mossi dai ricorrenti, il ricorso nei termini di cui sopra va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio_1 al pagamento delle competenze legali e spese di lite, complessivamente liquidate in € 400,00
(quattrocento), da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1097/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Dimetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00291207 30 000 CONTRIBUTO 2022
proposto da
Nominativo_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Dimetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00306120 63 000 CONTRIBUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7659/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Nominativo_2 hanno proposto ricorso impugnando, rispettivamente,
- Ricorrente_1, la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00291207 30 000 CONTRIBUTO 2022
- Nominativo_2, la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00306120 63 000 CONTRIBUTO 2022
Si è costituita ADER, mentre non risulta costituito il Consorzio di Bomifica Tirreno Reggino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va confermata la legittimità del c.d. "ricorso cumulativo" (come, in ipotesi, deve qualificarsi quello proposto da Ricorrente_1 e Nominativo_1).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass 27 ottobre 2010 n. 21955, Cass. 30/06/2010, n. 15582) ha ritenuto a ammissibile il ricorso cumulativo avverso atti segnati dalla medesima “ratio”, sia pure distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta e dipendenti per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause e in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d'imposta. La possibilità di ricorso cumulativo, in fattispecie ove il valore della controversia è limitato (ad esempio per contributi consortili), assicura in concreto il principio di cui all'art.24 Cost. rendendo economicamente possibile la tutela in giudizio dei diritti, oltre che quello della ragionevole durata del processo in quanto è evidente che il numero dei giudizi influisce sulla loro durata (Cass. S.U. 16/02/2009 N. 3692, sulla ammissibilità del ricorso cumulativo in tema di consorzi di bonifica e Cass. 29 marzo 2011 n. 7159).
Ciò posto, deve rilevarsi che il Consorzio è rimasto assente nel giudizio e non ha contestato le osservazioni puntuali e dettagliate dei ricorrenti in ordine alla non debenza del contributo per assenza di benefici ai terreni, in assenza delle opere che dovevavno essere realizzate secondo il Piano Regionale e, di fatto, non hanno trovato attuazione.
Ferma restando la estraneità di ADER ai rilievi mossi dai ricorrenti, il ricorso nei termini di cui sopra va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio_1 al pagamento delle competenze legali e spese di lite, complessivamente liquidate in € 400,00
(quattrocento), da distrarsi a favore del procuratore antistatario.