Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 22/01/2026, n. 593
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata indicazione della data di conoscenza dell'atto impugnato

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la parte ricorrente non ha fornito la prova o anche solo l'indicazione della data di conoscenza del provvedimento impugnato, elemento essenziale per la verifica della tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. n. 546 del 1992.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 60 D.P.R. 600/1973

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso, pertanto non ha esaminato nel merito i singoli motivi di impugnazione.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/1973

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso, pertanto non ha esaminato nel merito i singoli motivi di impugnazione.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 39 D.P.R. 600/1973

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso, pertanto non ha esaminato nel merito i singoli motivi di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 22/01/2026, n. 593
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 593
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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