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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/11/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2591 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 21 Maggio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv.to Annamaria Soreca, come da Parte_1 procura in atti;
-attore-
E
, rappresentato e difeso dall' avv. to Michela FF come da procura in Controparte_1 atti;
-convenuto-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 21 maggio 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire dichiarare la nullità dell'atto di vendita del carro funebre targato CV873FY
[...] ed ottenere la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo pari ad euro 10.000,00, oltre interessi dal 07.07.2020.
L'attrice, premesso di aver contratto matrimonio con in data 03.05.2010 e di aver Controparte_1 sempre svolto la propria attività lavorativa presso l'agenzia funebre del marito, asseriva di aver costituito con il marito, in data 12.01.2015, la società “Guardiano s.r.l.”, avente ad oggetto la gestione di agenzie di pompe funebri e di servizi funebri in proprio, iscritta nel registro delle
1 imprese di Benevento il 16.01.2015, con numero di iscrizione con sede in P.IVA_1
Durazzano, alla via San Pietro;
che in data 19.12.19 la società il Guardiano s.r.l. era stata posta in liquidazione e, in data 19.03.2020, era stata definitivamente cancellata dal registro delle imprese.
L'attrice precisava che, in data 04.02.2020, unitamente ai due figli minorenni, era stata costretta a lasciare la casa coniugale per essere collocata in una struttura protetta presso la quale era rimasta fino al 11.12.2020; che da un controllo al P.R.A. veniva a conoscenza che il carro funebre targato
CV873FY, intestato alla società, era stato venduto da , senza averne legittimazione, Controparte_1
a “con salto di continuità nelle trascrizioni”; che con raccomandata a.r. del Controparte_2
03.01.2022 ella aveva contestato al convenuto la vendita del veicolo e aveva chiesto la restituzione del prezzo pari ad € 10.000,00, indebitamente percepito da . Controparte_1
Tanto premesso l'attrice chiedeva al Tribunale di dichiarare nulla la vendita dell'autocarro funebre tg. CV873FY eseguita con salto di continuità delle trascrizioni e da persona non legittimata all'alienazione e la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo. Controparte_1
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata in data 08.11.2022 nella quale Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità/ improcedibilità della domanda poiché la società il Guardiano s.r.l. era stata sciolta e cancellata dal registro delle imprese, precedentemente alla instaurazione del giudizio e, pertanto, erano da considerarsi irrilevanti i rapporti giuridici ancora pendenti.
Il convenuto, inoltre, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice la quale, non essendo parte del contratto di vendita, non era legittimata a proporre domanda di nullità del contratto.
Nel merito il convenuto deduceva che il carro funebre tg. CV873FY non era stato mai nel possesso della società Guardiano s.r.l. bensì nella propria disponibilità e nel proprio possesso ed intestato alla società solo formalmente.
Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., senza espletare attività istruttoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2024.
A tale udienza parte attrice eccepiva che alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto non era allegata alcuna procura alle liti e pertanto, stante l'insanabilità dell'assenza della procura ai sensi dell'art. 182 c.p.c., chiedeva di dichiarare priva di effetti l'attività difensiva espletata dall'avv.
FF nell'interesse del convenuto.
Il Giudice Istruttore si riservava in ordine a tale eccezione e pertanto, ritenuta inesistente la costituzione in giudizio del convenuto avvenuta in data 8.11.2022, dichiarava tardiva la costituzione del convenuto avvenuta con comparsa depositata in data 5.4.2024.
La causa veniva riservata in decisione alla successiva udienza del 21.05.2025.
2 Deve premettersi che alla comparsa di costituzione e risposta di depositata in data Controparte_1
08.11.2022 non era allegata una procura alle liti rilasciata dal convenuto all'avv. Michelina
FF ai fini della costituzione in giudizio nel presente processo. Alla comparsa depositata in data 8.11.2022 era allegata una procura rilasciata da altro soggetto ad un altro avvocato per cui si ravvisava l'ipotesi della inesistenza o “mancanza di procura”.
Si premette che il ministero di un difensore implica il necessario rilascio della procura, della quale si occupa l'art. 83 c.p.c., il quale, al comma 1, dispone: “Quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”. Il comma 2 del suddetto articolo specifica che la procura può essere generale o speciale e che, quanto alla forma, deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il comma 3, il quale indica i luoghi di apposizione, si premura di collegare la stessa a uno specifico atto processuale – a margine o in calce
– (citazione, ricorso, controricorso, comparsa di risposta, comparsa d'intervento, precetto, domanda d'intervento in sede esecutiva, memoria di nomina di nuovo difensore), e, ove rilasciata su atto separato, mediante congiunzione.
Il deposito in giudizio della procura alle liti, quindi, è strettamente correlata al primo atto giudiziario redatto e depositato in adempimento del ministero difensivo assunto dall'avvocato col cliente, derivante da un contratto d'opera professionale intercorso tra il professionista e il cliente.
La parte, pertanto, non ha ruolo processuale se non attraverso l'operare del suo difensore, il quale ex art. 84 c.p.c., compie e riceve atti nell'interesse del proprio rappresentato.
Qualora sussistano ed emergano vizi in ordine alla rappresentanza processuale delle parti, si osserva che l'art. 182 c.p.c. ex co. 2, nella formulazione vigente alla data in cui è stato introdotto il presente giudizio ( 1 luglio 2022), disponeva che il Giudice “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Si osserva che la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 37434/2022, con riferimento alla formulazione dell'art. 182, comma 2, introdotta dalla L. 69/2009, vigente alla data della proposizione del presente giudizio (introdotto con citazione notificata in data 1 luglio 2022) aveva escluso che fosse consentito « sanare » l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.
3 L'assenza della procura genera l'inammissibilità della posizione processuale della parte e il processo verrà definito dal giudice come in tutti i processi con convenuto contumace, se è il convenuto a essere privo del ministero di un difensore a meno che il convenuto non si costituisca tardivamente, proprio come avvenuto nel caso di specie.
Passando all'esame del merito si osserva che la domanda di parte attrice è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Dagli atti di causa risulta che l'autoveicolo uso speciale trasporti funebri DA targato
CV873FY è stato acquistato dalla società Guardiano s.r.l. in data 19.1.2015 (cfr. certificato di proprietà). Dal certificato cronologico del veicolo risulta che il convenuto alienava, Controparte_1 con salto di continuità nelle trascrizioni, tale autoveicolo a con scrittura privata Controparte_2 del 07.07.2020 per un importo pari ad euro 10.000,00.
Manca un passaggio di vendita del veicolo dalla proprietaria Guardiano s.r.l. a in Controparte_1 data antecedente alla vendita stipulata dal convenuto con . Controparte_2
Si rinviene pertanto l'ipotesi della vendita di cosa altrui la quale è un atto valido ed efficace.
L'art. 1478 c.c. dispone che “se al momento del contratto la consa venduta non era di proprietà del venditore questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”
La vendita di cosa altrui costituisce una particolare fattispecie del contratto di vendita la cui disciplina si caratterizza sotto il profilo della efficacia del contratto.
Ed invero, l'altruità della cosa non rende la vendita invalida, ma comporta l'impossibilità dell'immediato trasferimento della proprietà.
Più precisamente, trattasi di una deroga della efficacia reale immediata e propria del contratto di vendita.
Ed invero, il contratto produce a carico del venditore l'obbligo di acquistare la proprietà da colui che ne è il titolare effettivo al fine di poter consentire al contratto di produrre l'effetto reale: il trasferimento del diritto di proprietà.
Nella vendita di cosa altrui il principio del consenso traslativo subisce una deroga in quanto l'effetto del trasferimento del diritto reale di proprietà è condizionato all'adempimento dell'obbligo posto in capo al venditore, ovvero di procurarsi l'acquisto della proprietà della cosa.
L'efficacia reale condizionata all'adempimento dell'obbligo in capo al venditore non esclude la validità del contratto di vendita che, di conseguenza, produce effetti di natura esclusivamente obbligatoria.
4 Nel caso di specie, pertanto, il contratto di vendita stipulato in data 07.07.2020 è un contratto valido ed efficace ma non è in grado di produrre l'effetto reale tipico della vendita.
In conclusione, deve affermarsi che la vendita posta in essere da in favore di Controparte_1 [...]
ha prodotto soli effetti obbligatori. CP_2
Per tali ragioni, la domanda di nullità esperita da parte attrice va respinta stante la validità del contratto.
Ne consegue, altresì, che va respinta la domanda di restituzione del prezzo avanzata da parte attrice
Le spese seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda esperita da nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Parte_1 Controparte_1 provvede: rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in euro
1275,00 per compenso di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 425,00 per la fase decisoria, oltre IVA, spese e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Michelina FF ex art. 93 c.p.c.
Benevento 17 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2591 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 21 Maggio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv.to Annamaria Soreca, come da Parte_1 procura in atti;
-attore-
E
, rappresentato e difeso dall' avv. to Michela FF come da procura in Controparte_1 atti;
-convenuto-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 21 maggio 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire dichiarare la nullità dell'atto di vendita del carro funebre targato CV873FY
[...] ed ottenere la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo pari ad euro 10.000,00, oltre interessi dal 07.07.2020.
L'attrice, premesso di aver contratto matrimonio con in data 03.05.2010 e di aver Controparte_1 sempre svolto la propria attività lavorativa presso l'agenzia funebre del marito, asseriva di aver costituito con il marito, in data 12.01.2015, la società “Guardiano s.r.l.”, avente ad oggetto la gestione di agenzie di pompe funebri e di servizi funebri in proprio, iscritta nel registro delle
1 imprese di Benevento il 16.01.2015, con numero di iscrizione con sede in P.IVA_1
Durazzano, alla via San Pietro;
che in data 19.12.19 la società il Guardiano s.r.l. era stata posta in liquidazione e, in data 19.03.2020, era stata definitivamente cancellata dal registro delle imprese.
L'attrice precisava che, in data 04.02.2020, unitamente ai due figli minorenni, era stata costretta a lasciare la casa coniugale per essere collocata in una struttura protetta presso la quale era rimasta fino al 11.12.2020; che da un controllo al P.R.A. veniva a conoscenza che il carro funebre targato
CV873FY, intestato alla società, era stato venduto da , senza averne legittimazione, Controparte_1
a “con salto di continuità nelle trascrizioni”; che con raccomandata a.r. del Controparte_2
03.01.2022 ella aveva contestato al convenuto la vendita del veicolo e aveva chiesto la restituzione del prezzo pari ad € 10.000,00, indebitamente percepito da . Controparte_1
Tanto premesso l'attrice chiedeva al Tribunale di dichiarare nulla la vendita dell'autocarro funebre tg. CV873FY eseguita con salto di continuità delle trascrizioni e da persona non legittimata all'alienazione e la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo. Controparte_1
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata in data 08.11.2022 nella quale Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità/ improcedibilità della domanda poiché la società il Guardiano s.r.l. era stata sciolta e cancellata dal registro delle imprese, precedentemente alla instaurazione del giudizio e, pertanto, erano da considerarsi irrilevanti i rapporti giuridici ancora pendenti.
Il convenuto, inoltre, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice la quale, non essendo parte del contratto di vendita, non era legittimata a proporre domanda di nullità del contratto.
Nel merito il convenuto deduceva che il carro funebre tg. CV873FY non era stato mai nel possesso della società Guardiano s.r.l. bensì nella propria disponibilità e nel proprio possesso ed intestato alla società solo formalmente.
Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., senza espletare attività istruttoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2024.
A tale udienza parte attrice eccepiva che alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto non era allegata alcuna procura alle liti e pertanto, stante l'insanabilità dell'assenza della procura ai sensi dell'art. 182 c.p.c., chiedeva di dichiarare priva di effetti l'attività difensiva espletata dall'avv.
FF nell'interesse del convenuto.
Il Giudice Istruttore si riservava in ordine a tale eccezione e pertanto, ritenuta inesistente la costituzione in giudizio del convenuto avvenuta in data 8.11.2022, dichiarava tardiva la costituzione del convenuto avvenuta con comparsa depositata in data 5.4.2024.
La causa veniva riservata in decisione alla successiva udienza del 21.05.2025.
2 Deve premettersi che alla comparsa di costituzione e risposta di depositata in data Controparte_1
08.11.2022 non era allegata una procura alle liti rilasciata dal convenuto all'avv. Michelina
FF ai fini della costituzione in giudizio nel presente processo. Alla comparsa depositata in data 8.11.2022 era allegata una procura rilasciata da altro soggetto ad un altro avvocato per cui si ravvisava l'ipotesi della inesistenza o “mancanza di procura”.
Si premette che il ministero di un difensore implica il necessario rilascio della procura, della quale si occupa l'art. 83 c.p.c., il quale, al comma 1, dispone: “Quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”. Il comma 2 del suddetto articolo specifica che la procura può essere generale o speciale e che, quanto alla forma, deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il comma 3, il quale indica i luoghi di apposizione, si premura di collegare la stessa a uno specifico atto processuale – a margine o in calce
– (citazione, ricorso, controricorso, comparsa di risposta, comparsa d'intervento, precetto, domanda d'intervento in sede esecutiva, memoria di nomina di nuovo difensore), e, ove rilasciata su atto separato, mediante congiunzione.
Il deposito in giudizio della procura alle liti, quindi, è strettamente correlata al primo atto giudiziario redatto e depositato in adempimento del ministero difensivo assunto dall'avvocato col cliente, derivante da un contratto d'opera professionale intercorso tra il professionista e il cliente.
La parte, pertanto, non ha ruolo processuale se non attraverso l'operare del suo difensore, il quale ex art. 84 c.p.c., compie e riceve atti nell'interesse del proprio rappresentato.
Qualora sussistano ed emergano vizi in ordine alla rappresentanza processuale delle parti, si osserva che l'art. 182 c.p.c. ex co. 2, nella formulazione vigente alla data in cui è stato introdotto il presente giudizio ( 1 luglio 2022), disponeva che il Giudice “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Si osserva che la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 37434/2022, con riferimento alla formulazione dell'art. 182, comma 2, introdotta dalla L. 69/2009, vigente alla data della proposizione del presente giudizio (introdotto con citazione notificata in data 1 luglio 2022) aveva escluso che fosse consentito « sanare » l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.
3 L'assenza della procura genera l'inammissibilità della posizione processuale della parte e il processo verrà definito dal giudice come in tutti i processi con convenuto contumace, se è il convenuto a essere privo del ministero di un difensore a meno che il convenuto non si costituisca tardivamente, proprio come avvenuto nel caso di specie.
Passando all'esame del merito si osserva che la domanda di parte attrice è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Dagli atti di causa risulta che l'autoveicolo uso speciale trasporti funebri DA targato
CV873FY è stato acquistato dalla società Guardiano s.r.l. in data 19.1.2015 (cfr. certificato di proprietà). Dal certificato cronologico del veicolo risulta che il convenuto alienava, Controparte_1 con salto di continuità nelle trascrizioni, tale autoveicolo a con scrittura privata Controparte_2 del 07.07.2020 per un importo pari ad euro 10.000,00.
Manca un passaggio di vendita del veicolo dalla proprietaria Guardiano s.r.l. a in Controparte_1 data antecedente alla vendita stipulata dal convenuto con . Controparte_2
Si rinviene pertanto l'ipotesi della vendita di cosa altrui la quale è un atto valido ed efficace.
L'art. 1478 c.c. dispone che “se al momento del contratto la consa venduta non era di proprietà del venditore questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”
La vendita di cosa altrui costituisce una particolare fattispecie del contratto di vendita la cui disciplina si caratterizza sotto il profilo della efficacia del contratto.
Ed invero, l'altruità della cosa non rende la vendita invalida, ma comporta l'impossibilità dell'immediato trasferimento della proprietà.
Più precisamente, trattasi di una deroga della efficacia reale immediata e propria del contratto di vendita.
Ed invero, il contratto produce a carico del venditore l'obbligo di acquistare la proprietà da colui che ne è il titolare effettivo al fine di poter consentire al contratto di produrre l'effetto reale: il trasferimento del diritto di proprietà.
Nella vendita di cosa altrui il principio del consenso traslativo subisce una deroga in quanto l'effetto del trasferimento del diritto reale di proprietà è condizionato all'adempimento dell'obbligo posto in capo al venditore, ovvero di procurarsi l'acquisto della proprietà della cosa.
L'efficacia reale condizionata all'adempimento dell'obbligo in capo al venditore non esclude la validità del contratto di vendita che, di conseguenza, produce effetti di natura esclusivamente obbligatoria.
4 Nel caso di specie, pertanto, il contratto di vendita stipulato in data 07.07.2020 è un contratto valido ed efficace ma non è in grado di produrre l'effetto reale tipico della vendita.
In conclusione, deve affermarsi che la vendita posta in essere da in favore di Controparte_1 [...]
ha prodotto soli effetti obbligatori. CP_2
Per tali ragioni, la domanda di nullità esperita da parte attrice va respinta stante la validità del contratto.
Ne consegue, altresì, che va respinta la domanda di restituzione del prezzo avanzata da parte attrice
Le spese seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda esperita da nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Parte_1 Controparte_1 provvede: rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in euro
1275,00 per compenso di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 425,00 per la fase decisoria, oltre IVA, spese e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Michelina FF ex art. 93 c.p.c.
Benevento 17 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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