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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 698/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha PRnunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 698/2023 PRmossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMATO EMMA MARIA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. SCIRPA FEDERICO ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore avv. AMATO EMMA MARIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL RE ANDREA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in LUNGARNO ARCHIBUSIERI 8 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. DEL RE ANDREA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2023 citava a giudizio Parte_1 CP_1 allegando:
- di avere prestato attività lavorativa in maniera continuata in favore dell'ente convenuto a partire dal 4 marzo 2008 e fino al 31 marzo 2018 sulla base di una serie contratti di lavoro a PRgetto (compiutamente descritti in ricorso), intervallati da un unico contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per il periodo 4 marzo 2013-21.12.2014;
- che in data 12.09.2018 aveva sottoscritto un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con inquadramento nella categoria C2 CCNL dipendenti enti del comparto funzioni locali e orario full-time ( 36 ore settimanali), contratto poi trasformato a tempo indeterminato:
-che, a far data dal 1.02.2021 aveva ottenuto la PRgressione al liv C4 e il rapporto era ancora in essere al momento del ricorso.
Affermava inoltre che nel periodo dal 4 marzo 2008 all'11 settembre 2018:
- aveva sempre lavorato nel lasso temporale esistente tra la scadenza di un contratto e la stipula del successivo;
1 - aveva osservato un regolare orario di lavoro e precisamente “dal 4.3.2008 al 31.1.2009 e dall'1.1.2011 al 28.2.2013: mediamente 2/3 volte a settimana (in giorni variabili sulla base delle direttive di volta in volta impartite dal Dott. , con orario dalle 9.00 alle 13.00 e Persona_1 dalle 14.00 alle 17.00 (alle volte anche 18.00); - dall'1.2.2009 al 31.12.2010: da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00; - dall'1.3.2013 all'11.9.2018: 4 giorni alla settimana, da lunedì a giovedì, seguendo due distinte turnazioni: dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 oppure dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00; talvolta anche il venerdì, solo il pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:00 o dalle ore 15:00 alle 18:00; - dal 12.9.2018 al 31.12.2019: il lunedì ed il mercoledì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:00, il martedì ed il giovedì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 18:00, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle ore 13:30 alle 16:30; - dall'1.1.2020 ad oggi: da lunedì a mercoledì dalle ore 9:00 alle
18:00, il giovedì ed il venerdì dalle 9:00 alle 16:00, quotidianamente con un'ora di pausa pranzo”;
- aveva svolto attività ( dettagliatamente descritte alle pagg da 6 a 9 del ricorso alla cui lettura si rimanda) che esulavano dal PRgetto via via assegnatole,
- aveva lavorato in assenza di autonomia, essendo tenuta a rispettare le direttive impartitele da dipendenti e cioè dal dott. (dal marzo 2008 ad ottobre 2014), (dal dott. CP_1 Persona_1
dall'ottobre 2014 in avanti), oltre che dalla dott.ssa (per tutto il Persona_2 Persona_3 periodo dal 2008 al 2014 ).
La ricorrente riferiva inoltre che a seguito della instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
- aveva subito un demansionamento essendo stata addetta a attività di mera segreteria e limitate alla gestione amministrativa dei corsi per la formazione;
- le era stata assegnata una mole di lavoro eccessiva, da svolgersi in tempi ristretti;
- era stata via via estromessa dal contesto aziendale, non avendo più rapporti con gli altri colleghi.
Tale situazione le aveva causato una sindrome ansioso-depressiva.
Ciò premesso in fatto la ricorrente sosteneva la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con a partire dal 2008, per ragioni formali ( assenza di PRgetto) e sostanziali CP_1
(caratteristiche concrete del rapporto di lavoro) con diritto all'inquadramento nel liv III CCNL
quindi alle conseguenti differenze retributive: CP_1
Sosteneva inoltre avere subito un demansionamento e una lesione della sfera psico fisica a causa di illegittimi comportamenti datoriali (qualificabili come mobbing o straining) e chiedeva il
2 risarcimento del danno subito.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni. “a) accerti e dichiari che tra la parte ricorrente ed
è sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data CP_1 dal 4.3.2008 (o la diversa data ritenuta di giustizia) con orario part-time al 50% dal 4.3.2008 al
31.1.2009 e dall'1.1.2011 al 28.2.2013, part-time al 91,43% dall'1.3.2013 all'11.9.2018 e full- time dall'1.2.2009 al 31.12.2010 e dal 12.09.2018 a oggi (per 36 ore alla settimana, ovvero la diversa articolazione oraria ritenuta di giustizia), con inquadramento della lavoratrice nel
Livello III CCNL Anci e, per l'effetto: a.1) condanni la convenuta, in persona del rapp.te legale
p.t., di pagare a per i titoli di cui in narrativa, la somma lorda di Euro 150.327,93 Parte_1
(o la diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive maturate sino al 31.8.2022, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
a.2) condanni la convenuta, in persona del rapp.te legale p.t., di pagare alla ricorrente – per i titoli in narrativa – le corrispondenti differenze retributive che matureranno in corso di causa, dal rientro della lavoratrice dall'aspettativa non retribuita e sino alla sentenza, nella misura che sarà precisata nelle more del giudizio e, comunque, non oltre l'udienza di discussione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
b) accerti
e dichiari che la ricorrente è stata fatto oggetto da parte della resistente, nell'ambiente di lavoro
e nel corso del rapporto, di illegittimi atti persecutori, vessatori, di demansionamento ed emarginazione dal contesto aziendale (come meglio individuati e dettagliati in narrativa) tali da aver ingenerato un danno definibile come danno da mobbing - ovvero in difetto, un danno da straining – alla salute (nella sua componente biologica, esistenziale, morale) e all'integrità psico-fisica della lavoratrice, e, per l'effetto, condanni , in persona del rapp.te CP_1 legale p.t., a riassegnare la alle mansioni svolte sino al 31.12.2019 (ovvero a mansioni Pt_1 equivalenti), a cessare qualunque atto persecutorio verso la ricorrente adottando ogni comportamento e/o PRvvedimento a ciò necessario, nonché a corrispondere alla sig.ra Pt_1
il risarcimento dei danni dalla medesima subiti in conseguenza dell'illegittimo
[...] comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale che si quantificano in Euro 1.068,00 (o la diversa somma – maggiore e/o minore – ritenuta di giustizia), sia di natura non patrimoniale, che si quantificano nella somma di Euro 32.536,00 (ovvero la diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia) a titolo di danno biologico, esistenziale e morale e danno all'integrità psico-fisica, come meglio specificati nella parte narrativa, oltre a quegli ulteriori danni alla salute che verranno accertati nel corso di causa eventualmente mediante apposita CTU medica, il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria “.
3 si costituiva regolarmente contestando la natura subordinata del rapporto con CP_1 riguardo al periodo 4 marzo 2008- 28 febbraio 2013, affermando la conformità al modello legale dei contratti a PRgetto stipulati nel periodo indicato e la natura autonoma del rapporto instaurato.
Ammetteva invece che- a partire dal 4 marzo 2013 il rapporto dovesse essere qualificato come di natura subordinata.
Negava che la ricorrente avesse lavorato nella pausa tra un contratto e l'altro.
Negava che la lavoratrice avesse svolto attività esulanti da quelle strettamente connesse ai PRgetti via via assegnati.
Contestava l'applicabilità al rapporto dell'invocato CCNL Anci e che le mansioni della ricorrente avessero in concreto le caratteristiche per l'inquadramento rivendicato.
Negava il demansionamento, il mobbing e lo straining e presentava le seguenti conclusioni: nel merito: rigettare il ricorso e le domande della ricorrente per come formulate, riguardo : sub a) all'accertamento della decorrenza di contratto-rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 04.03.2008; sub a) all'inquadramento nel livello III CCNL sub a.1) alla CP_1 quantificazione delle differenze retributive maturate fino al 31.08.2022 sub a.2) alla quantificazione delle differenze retributive maturande dopo il rientro della lavoratrice dall'aspettativa non retribuita sub b) all'accertamento di sussistenza di atti e contegni illegittimi, persecutori, vessatori, di demansionamento ed emarginazione configuranti mobbing, ovvero straining, con relativo conseguente danno alla salute ed integrità psicofisica sub b) alla condanna di alla cessazione di atti persecutori verso la ricorrente ed adozione di CP_1 PRvvedimenti a ciò necessari sub b) alla condanna di al risarcimento del danno CP_1 alla salute psicofisica e non patrimoniale in genere quantificato in € 32.536,00 e del danno patrimoniale per spese quantificato in € 1.068,00 sub c) all'accertamento di sussistenza di dequalificazione PRfessionale, svuotamento mansionario, da gennaio 2020 sub c) alla condanna di al risarcimento del danno arrecatole per dequalificazione e demansionamento, e CP_1 comunque alla sua quantificazione, sia per parametrazione equitativa a 1/3 della retribuzione mensile, sia per l'entità della retribuzione (per inquadramento e c.c.n.l.), sia per durata estesa oltre l'accesso ad aspettativa non retribuita. Con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite”.
La causa, istruita tramite audizione di testi è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La subordinazione
4 La questione controversa all'esame del Tribunale è la natura del rapporto intercorso tra le parti dal 4.03.2008 al 31.12.2008; da 1.02.2009 al 31.01.2010; dal 2.02.2010 al 31.12.2010; dal
1.01.2011 al 28.02.2012, dal 1.03.2012 al 20.02.2013, periodi in cui la ricorrente ha lavorato in virtù dei seguenti contratti di lavoro a PRgetto che la lavoratrice impugna sia con riguardo alla conformità al modello legale ( assenza di PRgetto) sia con riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto.
Deve premettersi che è consolidato in giurisprudenza il principio per cui in tema di lavoro a PRgetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 (anche nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92/2012 vedi in particolare Cass. 31 agosto 2016, n. 17448), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico PRgetto, PRgramma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (v. Cass. 16 ottobre 2017, n. 24379; Cass. 17 agosto 2016, n. 17127;
Cass. 21 giugno 2016, n. 12828; Cass. 10 maggio 2016, n. 9471).
E' stato inoltre chiarito dalla Suprema Corte che non vi sono differenze concettuali tra
'PRgramma' e 'PRgetto' i quali devono essere entrambi caratterizzati dalla esatta individuazione della prestazione richiesta al lavoratore e dalla relativa indicazione nell'atto scritto dell'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere e del risultato della prestazione richiesta al collaboratore. La suddetta prestazione deve essere necessariamente rivolta a quell'obiettivo ciò in quanto il risultato diventa un fattore chiave “che giustifica l'autonomia gestionale del PRgetto o del PRgramma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perché
l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosi in uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato ( così Cass Sez. L - ,
Ordinanza n. 5418 del 25/02/2019 in motivazione).
Nel caso di specie i vari PRgetti assegnati alla lavoratrice prevedevano espressamente che la stessa dovesse svolgere oltre ad attività che corrispondevano al modello legale quali
“realizzazione di una prima banca dati e di una mailing list aggiornata per le Consulte e per il
Coordinamento regionale dei Consigli e delle Consulte degli stranieri” anche attività generiche e non tendenti ad uno specifico risultato quali “ attività di assistenza per quanto concerne
5 l'organizzazione di riunioni e incontri operativi con i soggetti interessati;
assistenza e coordinamento delle iniziative decise dalle Consulte per l'Immigrazione, la Cooperazione e la
Pace, del Coordinamento regionale dei consigli degli stranieri in attuazione del PRgramma definito;
partecipare alla redazione del periodico “Percorsi di cittadinanza”, inserto-realizzato su iniziativa delle ; ( cfr doc 2 e 3 ric) Parte_2
“collaborazione e supporto ai PRgetti ed alla attività dell'Ufficio di Direzione, che potranno svilupparsi nel corso della durata del rapporto di co.co.PR ( cfr contratto doc 4, 5 e 6 ric), attività quindi mirate ad un risultato non diverso da quello coincidente con la normale attività dell'ente e dunque rivolte a soddisfare esigenze ordinarie e continuative della committente.
Deve quindi accogliersi la domanda di conversione del rapporto come subordinato per i soli periodi coperti dai contratti a PRgetto, non essendo stato PRvato lo svolgimento di attività lavorativa nelle pause tra un contratto e l'altro ( nessuno dei testi ha confermato le allegazioni sul punto contenute in ricorso e la circostanza, contestata dalla convenuta, non è desumibile dalla documentazione allegata).
Il rapporto subordinato è divenuto a tempo indeterminato a far data dal 4 marzo 2013 come da ammissioni contenute nella memoria di costituzione della convenuta ( cfr pag 13)
Inquadramento ed orario.
E' noto che nel vigente ordinamento, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune - nella carenza di una specifica disciplina normativa e della perdurante inattuazione dell'art. 39 della Cost. - l'individuazione della contrattazione collettiva va fatta unicamente sulla base delle regole dei contratti in generale ed attraverso l'indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla PRtratta e non contestata applicazione di fatto di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata. ( cfr tra le altre Cass
Sez. L, Sentenza n. 11372 del 08/05/2008).
Nel caso di specie non risulta che (soggetto giuridico autonomo e distinto da CP_1
. CP_1
a) sia federata ad quindi abbia sottoscritto il CCNL invocato dalla ricorrente;
CP_1
b) abbia, nei fatti , applicato in maniera PRtratta e continuativa il suddetto CCNL.
6 Al contrario dalla documentazione in atti ( vedi contratti stipulati dalla ricorrente e sentenze PRdotte dalla convenuta ) emerge la costante applicazione prima del CCNL commercio e poi- a partire dal 2015 del CCNL comparto funzioni locali.
Né l'adesione al CCNL invocato dalla può dedursi dal mero fatto che lo stesso risulti Pt_1 essere stato applicato ad un'unica dipendente con la quale, peraltro, è intervenuto accordo transattivo per consentire il passaggio del rapporto al CCNL comparto funzioni locali ( cfr doc M conv) applicato a tutto il resto del personale dipendente.
Ne consegue che il diritto della all'inquadramento nel IV livello CCNL commercio ( Pt_1 concordato dalle parti nel contratto a tempo determinato stipulato il 4 marzo 2013) fino all' 11 settembre 2018 allorquando le parti hanno concordato il passaggio al liv C2 CCNL comparto funzioni locali.
Nessun superiore inquadramento può essere riconosciuto in assenza di specifiche allegazioni circa la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte rispetto alle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria effettivamente applicabile.
L'orario di lavoro osservato, oggetto di specifiche e dettagliate allegazioni da parte della ricorrente, non risulta contestato dalla convenuta e, dunque, è da ritenersi pacifico.
Il demansionamento, il mobbing e lo straining
In via preliminare deve chiarirsi che le allegazioni contenute in ricorso non appaiono sufficienti a configurare l'esistenza del denunciato demansionamento. Deve infatti sottolinearsi che seguito della modifica dell'art 2103 cc intervenuta nel 2015, risulta irrilevante la mera assenza di omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, (sotto il PRfilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello PRfessionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio PRfessionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta), ma l'inadempimento sussiste solo ove le nuove mansioni non siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. A seguito della riforma, quindi, il lavoratore che sostiene di aver subito un demansionamento non può limitarsi ad allegare di aver perso singole attribuzioni o visto diminuire la sua influenza all'interno dell'azienda ma ha l'onere di confrontare le nuove mansioni con la declaratoria relativa all'inquadramento contrattualmente riconosciuto, evidenziando come le stesse mansioni, a seguito delle modifiche intervenute, risultino prive delle caratteristiche (responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento,) corrispondenti all'inquadramento posseduto. I suddetti dati di fatto, concorrendo a formare l'ossatura della domanda non possono essere presunti dal
7 giudice.
Nel caso di specie tale raffronto è del tutto mancato, di talchè non è possibile accertare il demansionamento.
L'impossibilità di accertare il denunciato demansionamento esclude che possa ritenersi l'esistenza del lamentato danno alla PRfessionalità.
Per il resto si osserva che la ricostruzione dei fatti storici effettata sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione acquisita ha fatto emergere l'esistenza di una serie di comportamenti datoriali pregiudizievoli senza che però possa evincersi che gli stessi fossero caratterizzati da un intento persecutorio
In particolare è emerso che la Pt_1
a) è rimasta in condizione di precarietà lavorativa per circa 12 anni prima di essere stabilizzata,
b) Dopo la stabilizzazione le è stato assegnato un compito del tutto nuovo ( addetta ai corsi di formazione) che doveva svolgere da sola e in assenza di idonea formazione “Quando la ha iniziato a lavorare non c'era nessuno in ANCI che potesse formarla in quanto per Pt_1 noi era un'esperienza del tutto nuova” ( così teste ) ; Tes_1
c) La suddetta attività era svolta in un luogo- (presso la Regione diverso dalla sede di CP_1 lavoro di tutti i suoi colleghi ( fatto pacifico);
d) La mole di lavoro assegnatale è andata aumentando nel tempo, creando alla lavoratrice oggettivi PRblemi di gestione ( cfr mail inviata dalla lavoratrice doc 17 ric nonché concordi dichiarazioni dei testi e , solo parzialmente risolti dalla Tes_2 Tes_3 Tes_1 datrice con l'adibizione di ulteriore personale “La sig.ra in più occasioni ha fatto Pt_1 presente delle difficoltà nella gestione delle sue mansioni in particolare ci ha segnalato la macchinosità della PRcedura necessaria per la rilevazione delle presenze. Abbiamo riscontrato che quanto ci diceva era corretto ma purtroppo il PRblema derivava dai software sui quali noi non potevamo in alcun modo intervenire, ciò è avvenuto nel 2020, io più volte ho tentato di ottenere delle modifiche da parte di Regione Toscana a volte sollevando dei veri
e PRpri conflitti purtroppo senza esito” ( cfr teste . Tes_2
Non hanno, invece, trovato conferma PRbatoria le allegazioni circa il fatto che la suddetta fosse stata l'unica lavoratrice presso mantenuta in stato di precarietà per Pt_1 CP_1 molti anni ( al contrario è risultato che fosse una pratica diffusa vedi testi e Tes_4 Tes_3
che hanno condiviso la medesima esperienza), che le sia stata offerta la stabilizzazione Tes_5 condizionata all'accettazione di mansioni inferiori, che sia stata esclusa dalla percezione di benefit aziendali concessi ad altri dipendenti (la circostanza non è stata confermata da alcun teste
8 ed anzi è stata negata dalla teste “La ha sempre percepito il premio di PRduttività Tes_1 Pt_1 tranne che nel 2018. In tale annualità non rientrava nei parametri poiché è stata assunta solo a settembre”), che sia stata estromessa dalle comunicazioni aziendali ( circostanza negata sia dalla teste che dalla teste ), che il trasferimento della sede di lavoro presso la Regione Tes_2 Tes_1
Toscana fosse stato disposto precipuo fine di isolarla (essendo invece previsto dagli accordi presi con la Regione Toscana cfr testi e Tes_1 Tes_2
Non è quindi configurabile una condotta di "mobbing" attesa l'insussistenza di elementi dai quali dedurre un intento persecutorio, ma è , comunque, ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. ( cfr Cass Sez. L - , Ordinanza n. 3692 del 07/02/2023) avendo datore di lavoro colposamente creato un ambiente stressogeno, fonte di danno alla salute.
L'accertamento dell'entità del suddetto danno e delle differenze retributive spettanti alla lavoratrice per il periodo antecedente all'11 settembre 2018 necessitano dell'ausilio di consulenza tecnica, adempimento cui si PRvvederà con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente PRnunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti dal 4.03.2008 al
31.12.2008; da 1.02.2009 al 31.01.2010; dal 2.02.2010 al 31.12.2010; dal 1.01.2011 al
28.02.2012, dal 1.03.2012 al 20.02.2013, con diritto all'inquadramento nel IV liv CCNL
Commercio e orario di lavoro corrispondente alle allegazioni contenute in ricorso;
accerta che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data da 4 marzo 2013 con iniziale diritto all'inquadramento nel liv C2 CCNL comparto Enti
Locali, divenuto C4 a far data dal 1.02.2021 e orario di lavoro conforme alle allegazioni contenute in ricorso;
dispone la PRsecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha PRnunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 698/2023 PRmossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMATO EMMA MARIA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. SCIRPA FEDERICO ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore avv. AMATO EMMA MARIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL RE ANDREA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in LUNGARNO ARCHIBUSIERI 8 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. DEL RE ANDREA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2023 citava a giudizio Parte_1 CP_1 allegando:
- di avere prestato attività lavorativa in maniera continuata in favore dell'ente convenuto a partire dal 4 marzo 2008 e fino al 31 marzo 2018 sulla base di una serie contratti di lavoro a PRgetto (compiutamente descritti in ricorso), intervallati da un unico contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per il periodo 4 marzo 2013-21.12.2014;
- che in data 12.09.2018 aveva sottoscritto un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con inquadramento nella categoria C2 CCNL dipendenti enti del comparto funzioni locali e orario full-time ( 36 ore settimanali), contratto poi trasformato a tempo indeterminato:
-che, a far data dal 1.02.2021 aveva ottenuto la PRgressione al liv C4 e il rapporto era ancora in essere al momento del ricorso.
Affermava inoltre che nel periodo dal 4 marzo 2008 all'11 settembre 2018:
- aveva sempre lavorato nel lasso temporale esistente tra la scadenza di un contratto e la stipula del successivo;
1 - aveva osservato un regolare orario di lavoro e precisamente “dal 4.3.2008 al 31.1.2009 e dall'1.1.2011 al 28.2.2013: mediamente 2/3 volte a settimana (in giorni variabili sulla base delle direttive di volta in volta impartite dal Dott. , con orario dalle 9.00 alle 13.00 e Persona_1 dalle 14.00 alle 17.00 (alle volte anche 18.00); - dall'1.2.2009 al 31.12.2010: da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00; - dall'1.3.2013 all'11.9.2018: 4 giorni alla settimana, da lunedì a giovedì, seguendo due distinte turnazioni: dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 oppure dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00; talvolta anche il venerdì, solo il pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:00 o dalle ore 15:00 alle 18:00; - dal 12.9.2018 al 31.12.2019: il lunedì ed il mercoledì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:00, il martedì ed il giovedì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 18:00, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle ore 13:30 alle 16:30; - dall'1.1.2020 ad oggi: da lunedì a mercoledì dalle ore 9:00 alle
18:00, il giovedì ed il venerdì dalle 9:00 alle 16:00, quotidianamente con un'ora di pausa pranzo”;
- aveva svolto attività ( dettagliatamente descritte alle pagg da 6 a 9 del ricorso alla cui lettura si rimanda) che esulavano dal PRgetto via via assegnatole,
- aveva lavorato in assenza di autonomia, essendo tenuta a rispettare le direttive impartitele da dipendenti e cioè dal dott. (dal marzo 2008 ad ottobre 2014), (dal dott. CP_1 Persona_1
dall'ottobre 2014 in avanti), oltre che dalla dott.ssa (per tutto il Persona_2 Persona_3 periodo dal 2008 al 2014 ).
La ricorrente riferiva inoltre che a seguito della instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
- aveva subito un demansionamento essendo stata addetta a attività di mera segreteria e limitate alla gestione amministrativa dei corsi per la formazione;
- le era stata assegnata una mole di lavoro eccessiva, da svolgersi in tempi ristretti;
- era stata via via estromessa dal contesto aziendale, non avendo più rapporti con gli altri colleghi.
Tale situazione le aveva causato una sindrome ansioso-depressiva.
Ciò premesso in fatto la ricorrente sosteneva la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con a partire dal 2008, per ragioni formali ( assenza di PRgetto) e sostanziali CP_1
(caratteristiche concrete del rapporto di lavoro) con diritto all'inquadramento nel liv III CCNL
quindi alle conseguenti differenze retributive: CP_1
Sosteneva inoltre avere subito un demansionamento e una lesione della sfera psico fisica a causa di illegittimi comportamenti datoriali (qualificabili come mobbing o straining) e chiedeva il
2 risarcimento del danno subito.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni. “a) accerti e dichiari che tra la parte ricorrente ed
è sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data CP_1 dal 4.3.2008 (o la diversa data ritenuta di giustizia) con orario part-time al 50% dal 4.3.2008 al
31.1.2009 e dall'1.1.2011 al 28.2.2013, part-time al 91,43% dall'1.3.2013 all'11.9.2018 e full- time dall'1.2.2009 al 31.12.2010 e dal 12.09.2018 a oggi (per 36 ore alla settimana, ovvero la diversa articolazione oraria ritenuta di giustizia), con inquadramento della lavoratrice nel
Livello III CCNL Anci e, per l'effetto: a.1) condanni la convenuta, in persona del rapp.te legale
p.t., di pagare a per i titoli di cui in narrativa, la somma lorda di Euro 150.327,93 Parte_1
(o la diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive maturate sino al 31.8.2022, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
a.2) condanni la convenuta, in persona del rapp.te legale p.t., di pagare alla ricorrente – per i titoli in narrativa – le corrispondenti differenze retributive che matureranno in corso di causa, dal rientro della lavoratrice dall'aspettativa non retribuita e sino alla sentenza, nella misura che sarà precisata nelle more del giudizio e, comunque, non oltre l'udienza di discussione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
b) accerti
e dichiari che la ricorrente è stata fatto oggetto da parte della resistente, nell'ambiente di lavoro
e nel corso del rapporto, di illegittimi atti persecutori, vessatori, di demansionamento ed emarginazione dal contesto aziendale (come meglio individuati e dettagliati in narrativa) tali da aver ingenerato un danno definibile come danno da mobbing - ovvero in difetto, un danno da straining – alla salute (nella sua componente biologica, esistenziale, morale) e all'integrità psico-fisica della lavoratrice, e, per l'effetto, condanni , in persona del rapp.te CP_1 legale p.t., a riassegnare la alle mansioni svolte sino al 31.12.2019 (ovvero a mansioni Pt_1 equivalenti), a cessare qualunque atto persecutorio verso la ricorrente adottando ogni comportamento e/o PRvvedimento a ciò necessario, nonché a corrispondere alla sig.ra Pt_1
il risarcimento dei danni dalla medesima subiti in conseguenza dell'illegittimo
[...] comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale che si quantificano in Euro 1.068,00 (o la diversa somma – maggiore e/o minore – ritenuta di giustizia), sia di natura non patrimoniale, che si quantificano nella somma di Euro 32.536,00 (ovvero la diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia) a titolo di danno biologico, esistenziale e morale e danno all'integrità psico-fisica, come meglio specificati nella parte narrativa, oltre a quegli ulteriori danni alla salute che verranno accertati nel corso di causa eventualmente mediante apposita CTU medica, il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria “.
3 si costituiva regolarmente contestando la natura subordinata del rapporto con CP_1 riguardo al periodo 4 marzo 2008- 28 febbraio 2013, affermando la conformità al modello legale dei contratti a PRgetto stipulati nel periodo indicato e la natura autonoma del rapporto instaurato.
Ammetteva invece che- a partire dal 4 marzo 2013 il rapporto dovesse essere qualificato come di natura subordinata.
Negava che la ricorrente avesse lavorato nella pausa tra un contratto e l'altro.
Negava che la lavoratrice avesse svolto attività esulanti da quelle strettamente connesse ai PRgetti via via assegnati.
Contestava l'applicabilità al rapporto dell'invocato CCNL Anci e che le mansioni della ricorrente avessero in concreto le caratteristiche per l'inquadramento rivendicato.
Negava il demansionamento, il mobbing e lo straining e presentava le seguenti conclusioni: nel merito: rigettare il ricorso e le domande della ricorrente per come formulate, riguardo : sub a) all'accertamento della decorrenza di contratto-rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 04.03.2008; sub a) all'inquadramento nel livello III CCNL sub a.1) alla CP_1 quantificazione delle differenze retributive maturate fino al 31.08.2022 sub a.2) alla quantificazione delle differenze retributive maturande dopo il rientro della lavoratrice dall'aspettativa non retribuita sub b) all'accertamento di sussistenza di atti e contegni illegittimi, persecutori, vessatori, di demansionamento ed emarginazione configuranti mobbing, ovvero straining, con relativo conseguente danno alla salute ed integrità psicofisica sub b) alla condanna di alla cessazione di atti persecutori verso la ricorrente ed adozione di CP_1 PRvvedimenti a ciò necessari sub b) alla condanna di al risarcimento del danno CP_1 alla salute psicofisica e non patrimoniale in genere quantificato in € 32.536,00 e del danno patrimoniale per spese quantificato in € 1.068,00 sub c) all'accertamento di sussistenza di dequalificazione PRfessionale, svuotamento mansionario, da gennaio 2020 sub c) alla condanna di al risarcimento del danno arrecatole per dequalificazione e demansionamento, e CP_1 comunque alla sua quantificazione, sia per parametrazione equitativa a 1/3 della retribuzione mensile, sia per l'entità della retribuzione (per inquadramento e c.c.n.l.), sia per durata estesa oltre l'accesso ad aspettativa non retribuita. Con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite”.
La causa, istruita tramite audizione di testi è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La subordinazione
4 La questione controversa all'esame del Tribunale è la natura del rapporto intercorso tra le parti dal 4.03.2008 al 31.12.2008; da 1.02.2009 al 31.01.2010; dal 2.02.2010 al 31.12.2010; dal
1.01.2011 al 28.02.2012, dal 1.03.2012 al 20.02.2013, periodi in cui la ricorrente ha lavorato in virtù dei seguenti contratti di lavoro a PRgetto che la lavoratrice impugna sia con riguardo alla conformità al modello legale ( assenza di PRgetto) sia con riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto.
Deve premettersi che è consolidato in giurisprudenza il principio per cui in tema di lavoro a PRgetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 (anche nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92/2012 vedi in particolare Cass. 31 agosto 2016, n. 17448), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico PRgetto, PRgramma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (v. Cass. 16 ottobre 2017, n. 24379; Cass. 17 agosto 2016, n. 17127;
Cass. 21 giugno 2016, n. 12828; Cass. 10 maggio 2016, n. 9471).
E' stato inoltre chiarito dalla Suprema Corte che non vi sono differenze concettuali tra
'PRgramma' e 'PRgetto' i quali devono essere entrambi caratterizzati dalla esatta individuazione della prestazione richiesta al lavoratore e dalla relativa indicazione nell'atto scritto dell'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere e del risultato della prestazione richiesta al collaboratore. La suddetta prestazione deve essere necessariamente rivolta a quell'obiettivo ciò in quanto il risultato diventa un fattore chiave “che giustifica l'autonomia gestionale del PRgetto o del PRgramma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perché
l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosi in uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato ( così Cass Sez. L - ,
Ordinanza n. 5418 del 25/02/2019 in motivazione).
Nel caso di specie i vari PRgetti assegnati alla lavoratrice prevedevano espressamente che la stessa dovesse svolgere oltre ad attività che corrispondevano al modello legale quali
“realizzazione di una prima banca dati e di una mailing list aggiornata per le Consulte e per il
Coordinamento regionale dei Consigli e delle Consulte degli stranieri” anche attività generiche e non tendenti ad uno specifico risultato quali “ attività di assistenza per quanto concerne
5 l'organizzazione di riunioni e incontri operativi con i soggetti interessati;
assistenza e coordinamento delle iniziative decise dalle Consulte per l'Immigrazione, la Cooperazione e la
Pace, del Coordinamento regionale dei consigli degli stranieri in attuazione del PRgramma definito;
partecipare alla redazione del periodico “Percorsi di cittadinanza”, inserto-realizzato su iniziativa delle ; ( cfr doc 2 e 3 ric) Parte_2
“collaborazione e supporto ai PRgetti ed alla attività dell'Ufficio di Direzione, che potranno svilupparsi nel corso della durata del rapporto di co.co.PR ( cfr contratto doc 4, 5 e 6 ric), attività quindi mirate ad un risultato non diverso da quello coincidente con la normale attività dell'ente e dunque rivolte a soddisfare esigenze ordinarie e continuative della committente.
Deve quindi accogliersi la domanda di conversione del rapporto come subordinato per i soli periodi coperti dai contratti a PRgetto, non essendo stato PRvato lo svolgimento di attività lavorativa nelle pause tra un contratto e l'altro ( nessuno dei testi ha confermato le allegazioni sul punto contenute in ricorso e la circostanza, contestata dalla convenuta, non è desumibile dalla documentazione allegata).
Il rapporto subordinato è divenuto a tempo indeterminato a far data dal 4 marzo 2013 come da ammissioni contenute nella memoria di costituzione della convenuta ( cfr pag 13)
Inquadramento ed orario.
E' noto che nel vigente ordinamento, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune - nella carenza di una specifica disciplina normativa e della perdurante inattuazione dell'art. 39 della Cost. - l'individuazione della contrattazione collettiva va fatta unicamente sulla base delle regole dei contratti in generale ed attraverso l'indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla PRtratta e non contestata applicazione di fatto di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata. ( cfr tra le altre Cass
Sez. L, Sentenza n. 11372 del 08/05/2008).
Nel caso di specie non risulta che (soggetto giuridico autonomo e distinto da CP_1
. CP_1
a) sia federata ad quindi abbia sottoscritto il CCNL invocato dalla ricorrente;
CP_1
b) abbia, nei fatti , applicato in maniera PRtratta e continuativa il suddetto CCNL.
6 Al contrario dalla documentazione in atti ( vedi contratti stipulati dalla ricorrente e sentenze PRdotte dalla convenuta ) emerge la costante applicazione prima del CCNL commercio e poi- a partire dal 2015 del CCNL comparto funzioni locali.
Né l'adesione al CCNL invocato dalla può dedursi dal mero fatto che lo stesso risulti Pt_1 essere stato applicato ad un'unica dipendente con la quale, peraltro, è intervenuto accordo transattivo per consentire il passaggio del rapporto al CCNL comparto funzioni locali ( cfr doc M conv) applicato a tutto il resto del personale dipendente.
Ne consegue che il diritto della all'inquadramento nel IV livello CCNL commercio ( Pt_1 concordato dalle parti nel contratto a tempo determinato stipulato il 4 marzo 2013) fino all' 11 settembre 2018 allorquando le parti hanno concordato il passaggio al liv C2 CCNL comparto funzioni locali.
Nessun superiore inquadramento può essere riconosciuto in assenza di specifiche allegazioni circa la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte rispetto alle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria effettivamente applicabile.
L'orario di lavoro osservato, oggetto di specifiche e dettagliate allegazioni da parte della ricorrente, non risulta contestato dalla convenuta e, dunque, è da ritenersi pacifico.
Il demansionamento, il mobbing e lo straining
In via preliminare deve chiarirsi che le allegazioni contenute in ricorso non appaiono sufficienti a configurare l'esistenza del denunciato demansionamento. Deve infatti sottolinearsi che seguito della modifica dell'art 2103 cc intervenuta nel 2015, risulta irrilevante la mera assenza di omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, (sotto il PRfilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello PRfessionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio PRfessionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta), ma l'inadempimento sussiste solo ove le nuove mansioni non siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. A seguito della riforma, quindi, il lavoratore che sostiene di aver subito un demansionamento non può limitarsi ad allegare di aver perso singole attribuzioni o visto diminuire la sua influenza all'interno dell'azienda ma ha l'onere di confrontare le nuove mansioni con la declaratoria relativa all'inquadramento contrattualmente riconosciuto, evidenziando come le stesse mansioni, a seguito delle modifiche intervenute, risultino prive delle caratteristiche (responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento,) corrispondenti all'inquadramento posseduto. I suddetti dati di fatto, concorrendo a formare l'ossatura della domanda non possono essere presunti dal
7 giudice.
Nel caso di specie tale raffronto è del tutto mancato, di talchè non è possibile accertare il demansionamento.
L'impossibilità di accertare il denunciato demansionamento esclude che possa ritenersi l'esistenza del lamentato danno alla PRfessionalità.
Per il resto si osserva che la ricostruzione dei fatti storici effettata sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione acquisita ha fatto emergere l'esistenza di una serie di comportamenti datoriali pregiudizievoli senza che però possa evincersi che gli stessi fossero caratterizzati da un intento persecutorio
In particolare è emerso che la Pt_1
a) è rimasta in condizione di precarietà lavorativa per circa 12 anni prima di essere stabilizzata,
b) Dopo la stabilizzazione le è stato assegnato un compito del tutto nuovo ( addetta ai corsi di formazione) che doveva svolgere da sola e in assenza di idonea formazione “Quando la ha iniziato a lavorare non c'era nessuno in ANCI che potesse formarla in quanto per Pt_1 noi era un'esperienza del tutto nuova” ( così teste ) ; Tes_1
c) La suddetta attività era svolta in un luogo- (presso la Regione diverso dalla sede di CP_1 lavoro di tutti i suoi colleghi ( fatto pacifico);
d) La mole di lavoro assegnatale è andata aumentando nel tempo, creando alla lavoratrice oggettivi PRblemi di gestione ( cfr mail inviata dalla lavoratrice doc 17 ric nonché concordi dichiarazioni dei testi e , solo parzialmente risolti dalla Tes_2 Tes_3 Tes_1 datrice con l'adibizione di ulteriore personale “La sig.ra in più occasioni ha fatto Pt_1 presente delle difficoltà nella gestione delle sue mansioni in particolare ci ha segnalato la macchinosità della PRcedura necessaria per la rilevazione delle presenze. Abbiamo riscontrato che quanto ci diceva era corretto ma purtroppo il PRblema derivava dai software sui quali noi non potevamo in alcun modo intervenire, ciò è avvenuto nel 2020, io più volte ho tentato di ottenere delle modifiche da parte di Regione Toscana a volte sollevando dei veri
e PRpri conflitti purtroppo senza esito” ( cfr teste . Tes_2
Non hanno, invece, trovato conferma PRbatoria le allegazioni circa il fatto che la suddetta fosse stata l'unica lavoratrice presso mantenuta in stato di precarietà per Pt_1 CP_1 molti anni ( al contrario è risultato che fosse una pratica diffusa vedi testi e Tes_4 Tes_3
che hanno condiviso la medesima esperienza), che le sia stata offerta la stabilizzazione Tes_5 condizionata all'accettazione di mansioni inferiori, che sia stata esclusa dalla percezione di benefit aziendali concessi ad altri dipendenti (la circostanza non è stata confermata da alcun teste
8 ed anzi è stata negata dalla teste “La ha sempre percepito il premio di PRduttività Tes_1 Pt_1 tranne che nel 2018. In tale annualità non rientrava nei parametri poiché è stata assunta solo a settembre”), che sia stata estromessa dalle comunicazioni aziendali ( circostanza negata sia dalla teste che dalla teste ), che il trasferimento della sede di lavoro presso la Regione Tes_2 Tes_1
Toscana fosse stato disposto precipuo fine di isolarla (essendo invece previsto dagli accordi presi con la Regione Toscana cfr testi e Tes_1 Tes_2
Non è quindi configurabile una condotta di "mobbing" attesa l'insussistenza di elementi dai quali dedurre un intento persecutorio, ma è , comunque, ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. ( cfr Cass Sez. L - , Ordinanza n. 3692 del 07/02/2023) avendo datore di lavoro colposamente creato un ambiente stressogeno, fonte di danno alla salute.
L'accertamento dell'entità del suddetto danno e delle differenze retributive spettanti alla lavoratrice per il periodo antecedente all'11 settembre 2018 necessitano dell'ausilio di consulenza tecnica, adempimento cui si PRvvederà con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente PRnunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti dal 4.03.2008 al
31.12.2008; da 1.02.2009 al 31.01.2010; dal 2.02.2010 al 31.12.2010; dal 1.01.2011 al
28.02.2012, dal 1.03.2012 al 20.02.2013, con diritto all'inquadramento nel IV liv CCNL
Commercio e orario di lavoro corrispondente alle allegazioni contenute in ricorso;
accerta che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data da 4 marzo 2013 con iniziale diritto all'inquadramento nel liv C2 CCNL comparto Enti
Locali, divenuto C4 a far data dal 1.02.2021 e orario di lavoro conforme alle allegazioni contenute in ricorso;
dispone la PRsecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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