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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente
DI LORENZO CARMELA, Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 228/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - OB - Indirizzo_2 86100 OB CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 462/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 04/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 TASSA AUTO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 DOGANE-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. St. Aden Mary Alessandra che esercita la professione forense in Italia d'intesa con l'Avv. Nominativo_2 presso il cui studio eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 027 2022 90011762 89 000, notificata il 02/03/2022 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione contenente il recupero delle elencate somme per imposte, tributi ed altro per un totale di € 50.298,93.
Il difensore eccepiva la nullità delle notifiche esattoriali per mancata consegna da parte dell'addetto alla ricezione per essere il proprio assistito persona sottoposta al programma di protezione che, in tal modo, non è mai venuto a conoscenza degli atti ad esso presuntivamente notificati.
Precisava, a tal proposito, in via preliminare che nel periodo compreso dal 14 luglio 2014 al mese di giugno
2020 il ricorrente sottoposto a programma di protezione aveva la residenza presso la Caserma dei Carabinieri sita in OB alla Indirizzo_1 , come per legge, aggiungendo che l'atto da notificare per perfezionarsi doveva essere materialmente consegnato al destinatario sottoposto a tale misura di protezione, consegna non verificatasi nella fattispecie e, per tale motivo, faceva richiesta alla Corte adita di acquisire prova dell'avvenuta notifica ai menzionati Organi, chiedendo, in ogni caso, dichiarazione di nullità dell'atto di intimazione.
Eccepiva, ancora, la decadenza e la prescrizione per tutte le riprese contenute nell'avviso di intimazione per mancata conoscibilità delle riprese in esso contenute.
Per gli esposti motivi chiedeva la sospensione dell'atto in quanto pregiudizievole;
in via preliminare,
l'acquisizione degli atti precedenti presso i competenti Organi (Caserma dei Carabinieri e Servizio Centrale di Protezione presso il Ministero degli Interni, quale referente dei soggetti sottoposti a programma di protezione); nel merito accoglimento del ricorso e, dichiarazione di nullità delle notifiche riportate nell'intimazione impugnata, ritenendo quale prima notifica quella dell'intimazione impugnata con dichiarazione dei crediti in quanto prescritti, il tutto con vittoria delle spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Riscossione che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 17-bis, comma 3, e dell'art. 22 del D.Lgs
n. 546/92 rappresentandone i motivi.
In via preliminare ed assorbente, eccepiva il parziale difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia in favore del Giudice Ordinario essendo alla stessa precluso l'esame di posizione di credito che non riferite a tasse ed imposte sono di spettanza di altra Autorità Giudiziaria.
Ed ancora, in via preliminare, invocava il proprio parziale difetto di legittimazione passiva in merito agli atti esattivi presupposti contenuti nell'impugnato avviso di intimazione in quanto di competenza di altri Enti impositori cui compete il contraddittorio essendo agli stessi ascrivibili in merito alle intervenute decadenze e prescrizioni dall'azione di riscossione eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo, dichiarando la non accettazione su questioni attinenti il merito della vicenda riguardante i menzionati
Enti impositori quali litisconsorti necessari chiedendo alla Corte adita la chiamata in causa al fine di essere manlevata da conseguenze per essa pregiudizievoli.
Nel merito, l'Agenzia Riscossione deduceva la inammissibilità ed infondatezza della eccezione sollevata dal ricorrente in merito alla nullità delle notifiche esattoriali a persona sottoposta al programma di protezione per mancata consegna dell'atto da parte dell'addetto alla sua ricezione e mancata conoscenza dello stesso per essere tardiva dovendo la stessa essere sollevata entro i sessanta giorni dalla notifica degli atti menzionati, rilevando, comunque, la corretta notifica di tutti gli atti propedeutici all'intimazione come da produzione dei rispettivi referti di notificazione, anche in formato digitale, depositati in atti di causa.
Né risulta verificatasi prescrizione alcuna, come sostenuto dal ricorrente, sia in virtù di sospensione del termine prescrizionale per situazione emergenziale sia in virtù di interruzione della prescrizione per notifica di preavviso di fermo amministrativo notificato il 25/10/2018 e della odierna opposta intimazione di pagamento notificata l'11/07/2019.
Pari infondatezza avanzava per la sostenuta intervenuta decadenza in quanto doveva essere eccepita entro sessanta giorni dalla notifica delle cartelle delle quali tuttavia si producono le relate di notifica delle stesse e degli estratti di ruolo.
In merito alla richiesta sospensiva cautelare dell'atto ne deduceva la infondatezza non ricorrendone i presupposti ed in particolar modo la dimostrazione del danno grave ed irreparabile.
Concludeva con richiesta preliminare di rigetto dell'istanza cautelare;
il parziale difetto di giurisdizione;
il parziale difetto di legittimazione passiva dell'Ente della riscossione con riguardo alle eccezioni relative al difetto di notifica degli atti esattivi presupposti non di competenza dell'Agente della Riscossione e l'inammissibilità del ricorso per tardività. Nel merito pronuncia di legittimità dell'atto opposto e rigetto del ricorso. Il tutto unitamente a condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze processuali.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 462/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OB si concludeva con rigetto del ricorso e condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, liquidate, in € 2.000,00, oltre quanto dovuto per legge.
La sentenza veniva appellata dal medesimo difensore di primo grado della parte ricorrente che eccepiva il difetto di motivazione della sentenza essendosi il giudice pronunciato sulla notifica delle cartelle omettendo qualsiasi considerazione sulla circostanza che le notifiche effettuate al piantone della Caserma dei C.C. di
OB non sono state recapitate al destinatario.
Concludeva con richiesta di accoglimento dell'appello in riforma della sentenza impugnata previa acquisizione delle certificazioni agli Enti indicati con ogni conseguenza in ordine alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi l'Agenzia Riscossione nelle prodotte note, in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs n. 546/1992 per esatta riproduzione delle osservazioni svolte nel ricorso introduttivo.
In merito alla eccezione di nullità per difetto di motivazione della sentenza impugnata proposta dall'appellante,
l'Agenzia Riscossione ne rappresentava la infondatezza atteso che per quanto indicato il decisum è stato emesso nel rispetto della indicata normativa di riferimento.
Quanto alla eccezione relativa alla omessa notifica delle cartelle di pagamento osservava che la stessa è superata dal decisum che ha respinto il ricorso per tardività della costituzione in giudizio.
Concludeva con richiesta preliminare di accertamento e dichiarazione di inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs n. 546/1992 e nel merito rigetto dell'appello per destituzione giuridica e fattuale in conferma della sentenza opposta e condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
L'appellante, a mezzo difensore, produceva memoria con la quale ribadiva che nel ricorso introduttivo era stata contestata la modalità della notifica a persona sottoposta a programma di protezione dolendosi della circostanza che nella sentenza non vi era stato alcun richiamo a tale eccezione e, per tale motivo, confermava la fondatezza della domanda.
L'odierna udienza si celebra col rito camerale ed a seguito discussione il procedimento viene assegnato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise ritiene rigettare l'appello.
Oggetto del contendere è un'intimazione di pagamento con la quale veniva richiesta una somma totale di
€ 50.298,93 afferente diverse riprese ed alcune di natura non tributaria.
Avendo carattere pregiudiziale deve essere, preliminarmente, esaminata la dedotta richiesta di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Agenzia Riscossione per violazione dell'art. 53 del D.Lgs n.
546/1992 perché privo di motivi specifici di impugnativa.
La stessa non può trovare accoglimento alla luce dei condivi principi di legittimità.
Invero, con Ordinanza n. 2843 del 06/02/2020 la Corte di Cassazione dalla quale il Collegio non ritiene discostarsi, ha statuito che “nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, anche la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione”.
La Suprema Corte esprime anche il condiviso principio che “la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione non sussistono perché il gravame, anche se formulato in modo sintetico, contiene una motivazione interpretabile in modo inequivoco, i cui elementi di specificità possono essere dedotti dall'intero atto di impugnazione. La mera riproposizione delle ragioni di impugnazione, continua la Corte, se effettuata in contrapposizione alle argomentazioni effettuate dal giudice di primo grado assolve pienamente l'onere di impugnazione specifica, dato il carattere devolutivo pieno, che l'appello ha nel processo tributario.
Questo non è, infatti, limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito”.
Ancora, in via preliminare, il Collegio ritiene non condividere il motivo per il quale il giudice di primo grado accoglieva il ricorso per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 17-bis, comma 3, e dell'art. 22 del D.Lgs n. 546/1992 avanzata nelle deduzioni dall'Agenzia Riscossione la quale sosteneva che il ricorrente si fosse costituito il 30 settembre 2022 e quindi, in ritardo rispetto al calcolo dei 90 giorni della mediazione e dei 30 giorni per la costituzione in giudizio come per legge.
Invero, giusta risultanza documentale agli atti deve osservarsi che il ricorso veniva notificato all'Agenzia
Riscossione il 28 aprile 2022 e la costituzione in giudizio del ricorrente avveniva il 21 settembre 2022 e non già il 30 settembre 2022 secondo quanto indicato dall'Agenzia Riscossione e confermato anche dal primo giudice.
La costituzione in giudizio è avvenuta al 115° giorno dalla notifica del ricorso e non già al 124° giorno come sostenuto dall'Agenzia Riscossione potendo la stessa essere effettuata fino al 26 settembre 2022 coincidente con i 120 giorni stabiliti normativamente per tale costituzione.
Per tali motivi, deve ammettersi che la costituzione in giudizio del ricorrente risultando del tutto legittima non poteva produrre l'effetto della dichiarata tardività.
Per quanto innanzi l'appello deve essere valutato nel merito e, a tal proposito, deve rilevarsi che il ricorrente/ attuale appellante nel prodotto ricorso eccepiva la nullità dell'avviso di intimazione per mancata consegna delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, contenuti nell'avviso.
Lo stesso deduceva che quale persona soggetta a programma di protezione dal 14 luglio 2014 al mese di giugno 2020 non poteva ricevere direttamente le notifiche degli atti che venivano consegnate alla Caserma dei Carabinieri che provvedeva, tramite incaricato a recapitarle al destinatario, precisando, tuttavia, che le cartelle esattoriali e gli avvisi contenuti nell'opposto avviso di intimazione non venivano allo stesso recapitati e, di conseguenza, ignorandone l'esistenza non aveva potuto produrre alcuna difesa chiedendo, per tale motivo, la decadenza e la prescrizione delle riprese contenute nell'avviso medesimo.
Osserva il Collegio, concordando con le ragioni espresse dal ricorrente/appellante che la notifica di atti tributari a soggetti nel programma di protezione avviene tramite canali speciali che garantiscono la riservatezza, spesso attraverso le autorità preposte alla protezione (come il Ministero dell'Interno o l'Autorità giudiziaria) e i messi speciali, utilizzando l'indirizzo protetto o un domicilio speciale, seguendo le disposizioni del Codice di Procedura Civile e del D.P.R. 600/73, ma adattate per non rivelare l'identità e la posizione effettiva del beneficiario.
La notifica deve garantire la conoscenza legale dell'atto, rispettando il principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonostante le condizioni di protezione e ed al fine di proteggere l'Identità non può essere utilizzato l'indirizzo di residenza/domicilio usuale dovendo essere utilizzato un "domicilio speciale" o procedure dedicate.
In effetti, la notifica in atti viene effettuata tramite Autorità specializzata (Ministero dell'Interno), che provvede alla consegna protetta tramite agenti o messi speciali presso la sede protetta i quali devono provvedere a loro volta alla consegna al destinatario. Ma nella fattispecie, il ricorrente ha dichiarato la mancata consegna delle notifiche delle cartelle e degli accertamenti esecutivi.
La questione di massima di particolare importanza sulle modalità di notificazione degli atti processuali alle persone soggette a programmi di protezione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Ordinanza interlocutoria del 14/06/2018, n. 15689.
Questione che veniva risolta dalla Corte di Cassazione SSUU con sent. n. 33208, del 21/12/2018 alla quale il Collegio intende non discostarsi non ravvisandosi ragioni.
Tale sentenza contempera le esigenze del notificante (cui non può farsi carico della sostanziale irreperibilità del destinatario della notifica) con quelle del suo destinatario e quelle pubblicistiche di sicurezza ed effettività della protezione, così ammettendo la validità della notifica presso la residenza anagrafica “protetta” (e cioè anche quando questa corrisponda al polo residenziale fittizio), ma postulando un obbligo di cooperazione del Servizio Centrale per la consegna dell'atto all'interessato, desunto, al di là del tenore testuale, dal sistema delle disposizioni in materia.
Al contempo, affronta il problema delle garanzie per quest'ultimo adottando un'interpretazione in modo espresso qualificata come costituzionalmente e convenzionalmente orientata (riguardo ai cui parametri la sentenza fornisce puntuali riferimenti giurisprudenziali) delle disposizioni normative esaminate, onde salvaguardare la posizione processuale del beneficiario ignaro dell'avvenuta notifica nelle mani del consegnatario e che versi in una condizione di incolpevolezza in ordine alla conoscenza dell'atto al medesimo non consegnato o tardivamente consegnato. Tale protezione appare necessaria per garantire al beneficiario
(collaboratore o testimone) così da consentirgli di non subire pregiudizio in ambito processuale dall'intempestività della consegna.
La condivisa conclusione cui pervengono le Sezioni Unite è che “un adeguato contemperamento dei fondamentali diritti dell'interessato (al giusto processo ed alla vita privata) si attua riconoscendo non solo l'obbligo del Servizio di protezione di cooperare fattivamente per la consegna al suo destinatario dell'atto notificato, ma anche una tutela restitutoria di quest'ultimo - e del suo diritto di conoscere gli atti processuali che lo riguardano, al contempo mantenendo la sicurezza imposta dalla sua sottoposizione al programma di protezione - mediante l'istituto generale della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, co. 2, cod. proc. civ., opportunamente adeguata dal giudice del merito alle peculiarità della fattispecie;
e la conclusione è estesa anche alla fattispecie della notificazione presso il Servizio centrale (oggetto della controversia all'esame del Supremo Collegio), che si riconosce non già sostituirsi, ma affiancarsi a quella ordinaria o presso la residenza (quand'anche fittizia), proprio per la compresenza dell'obbligo di consegna a carico del
Servizio medesimo e della salvaguardia dei diritti del beneficiario costituita dalla rimessione in termini”.
Il contemperamento delle esigenze del notificante e del destinatario della notifica è, infine, espressamente, riconosciuto conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che "ammette limitazioni al diritto alla vita privata di matrice convenzionale purché fondate su di una base legale, proporzionate e necessarie in relazione all'ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in caso di bilanciamento fra diritti fondamentali"
Infatti, la limitazione alla propria sfera privata correlata alla ricezione diretta degli atti giudiziari sottesa all'ammissione al programma di protezione che deriva dall'allontanamento del beneficiario dall'ambiente nel quale egli si trova finirebbe, altrimenti, col risultare sproporzionata se ad essa si aggiungesse l'impossibilità per il suddetto di fare valere la mancata o tardiva consegna dell'atto giudiziario ascrivibile a condotta negligente o, comunque, ad un disservizio del sistema di protezione che ha in carico il protetto.
La soluzione è vista come misura proporzionata al fine di salvaguardare tutti gli interessi in gioco, favorendo soluzioni armoniche ed una piena sintonia fra gli orientamenti espressi dalle giurisdizionali civili e penali della Corte.
Nella fattispecie, ravvisandosi che le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi sono stati notificati dall'Agenzia Riscossione, il ricorrente attuale-appellante poteva per il dianzi richiamato principio di legittimità avvalersi della richiesta al giudice di primo grado di avvalersi della richiesta della rimessione in termini.
Invero, l'articolo 153, comma 2, c.p.c. disciplina la rimessione in termini, permettendo alla parte che ha subito una decadenza, come sostenuto nella presente fattispecie, per un motivo non imputabile alla stessa di essere "riammessa nei termini", cioè di compiere l'atto processuale tardivamente, dimostrando l'esistenza di un impedimento assoluto, esterno alla sua volontà e non superabile con l'ordinaria diligenza, e chiedendolo al giudice tempestivamente al fine di evitare abusi e garantire la celerità processuale.
Tale istanza da prodursi non appena la parte ne è a conoscenza consentendo al giudice la valutazione secondo le regole di cui all'art. 294 c.p.c..
La stessa non è stata prodotta e, di conseguenza, l'appello non può trovare accoglimento essendo divenute definitive le pretese creditorie avanzate dall'Agenzia Riscossione non risultando, peraltro, le stesse decadute o prescritte come dedotto dalla parte appellante in virtù di risultanza documentale agli atti.
Il Collegio dichiara, infine, la propria incompetenza per le altre riprese contenute nell'avviso di intimazione opposto per essere le stesse di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
In ordine alle spese, sussistendo giusti motivi per la peculiarità delle questioni trattate, si provvede alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise rigetta l'appello. Compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente
DI LORENZO CARMELA, Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 228/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - OB - Indirizzo_2 86100 OB CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 462/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 04/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 TASSA AUTO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 DOGANE-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720229001176289000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. St. Aden Mary Alessandra che esercita la professione forense in Italia d'intesa con l'Avv. Nominativo_2 presso il cui studio eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 027 2022 90011762 89 000, notificata il 02/03/2022 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione contenente il recupero delle elencate somme per imposte, tributi ed altro per un totale di € 50.298,93.
Il difensore eccepiva la nullità delle notifiche esattoriali per mancata consegna da parte dell'addetto alla ricezione per essere il proprio assistito persona sottoposta al programma di protezione che, in tal modo, non è mai venuto a conoscenza degli atti ad esso presuntivamente notificati.
Precisava, a tal proposito, in via preliminare che nel periodo compreso dal 14 luglio 2014 al mese di giugno
2020 il ricorrente sottoposto a programma di protezione aveva la residenza presso la Caserma dei Carabinieri sita in OB alla Indirizzo_1 , come per legge, aggiungendo che l'atto da notificare per perfezionarsi doveva essere materialmente consegnato al destinatario sottoposto a tale misura di protezione, consegna non verificatasi nella fattispecie e, per tale motivo, faceva richiesta alla Corte adita di acquisire prova dell'avvenuta notifica ai menzionati Organi, chiedendo, in ogni caso, dichiarazione di nullità dell'atto di intimazione.
Eccepiva, ancora, la decadenza e la prescrizione per tutte le riprese contenute nell'avviso di intimazione per mancata conoscibilità delle riprese in esso contenute.
Per gli esposti motivi chiedeva la sospensione dell'atto in quanto pregiudizievole;
in via preliminare,
l'acquisizione degli atti precedenti presso i competenti Organi (Caserma dei Carabinieri e Servizio Centrale di Protezione presso il Ministero degli Interni, quale referente dei soggetti sottoposti a programma di protezione); nel merito accoglimento del ricorso e, dichiarazione di nullità delle notifiche riportate nell'intimazione impugnata, ritenendo quale prima notifica quella dell'intimazione impugnata con dichiarazione dei crediti in quanto prescritti, il tutto con vittoria delle spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Riscossione che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 17-bis, comma 3, e dell'art. 22 del D.Lgs
n. 546/92 rappresentandone i motivi.
In via preliminare ed assorbente, eccepiva il parziale difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia in favore del Giudice Ordinario essendo alla stessa precluso l'esame di posizione di credito che non riferite a tasse ed imposte sono di spettanza di altra Autorità Giudiziaria.
Ed ancora, in via preliminare, invocava il proprio parziale difetto di legittimazione passiva in merito agli atti esattivi presupposti contenuti nell'impugnato avviso di intimazione in quanto di competenza di altri Enti impositori cui compete il contraddittorio essendo agli stessi ascrivibili in merito alle intervenute decadenze e prescrizioni dall'azione di riscossione eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo, dichiarando la non accettazione su questioni attinenti il merito della vicenda riguardante i menzionati
Enti impositori quali litisconsorti necessari chiedendo alla Corte adita la chiamata in causa al fine di essere manlevata da conseguenze per essa pregiudizievoli.
Nel merito, l'Agenzia Riscossione deduceva la inammissibilità ed infondatezza della eccezione sollevata dal ricorrente in merito alla nullità delle notifiche esattoriali a persona sottoposta al programma di protezione per mancata consegna dell'atto da parte dell'addetto alla sua ricezione e mancata conoscenza dello stesso per essere tardiva dovendo la stessa essere sollevata entro i sessanta giorni dalla notifica degli atti menzionati, rilevando, comunque, la corretta notifica di tutti gli atti propedeutici all'intimazione come da produzione dei rispettivi referti di notificazione, anche in formato digitale, depositati in atti di causa.
Né risulta verificatasi prescrizione alcuna, come sostenuto dal ricorrente, sia in virtù di sospensione del termine prescrizionale per situazione emergenziale sia in virtù di interruzione della prescrizione per notifica di preavviso di fermo amministrativo notificato il 25/10/2018 e della odierna opposta intimazione di pagamento notificata l'11/07/2019.
Pari infondatezza avanzava per la sostenuta intervenuta decadenza in quanto doveva essere eccepita entro sessanta giorni dalla notifica delle cartelle delle quali tuttavia si producono le relate di notifica delle stesse e degli estratti di ruolo.
In merito alla richiesta sospensiva cautelare dell'atto ne deduceva la infondatezza non ricorrendone i presupposti ed in particolar modo la dimostrazione del danno grave ed irreparabile.
Concludeva con richiesta preliminare di rigetto dell'istanza cautelare;
il parziale difetto di giurisdizione;
il parziale difetto di legittimazione passiva dell'Ente della riscossione con riguardo alle eccezioni relative al difetto di notifica degli atti esattivi presupposti non di competenza dell'Agente della Riscossione e l'inammissibilità del ricorso per tardività. Nel merito pronuncia di legittimità dell'atto opposto e rigetto del ricorso. Il tutto unitamente a condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze processuali.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 462/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OB si concludeva con rigetto del ricorso e condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, liquidate, in € 2.000,00, oltre quanto dovuto per legge.
La sentenza veniva appellata dal medesimo difensore di primo grado della parte ricorrente che eccepiva il difetto di motivazione della sentenza essendosi il giudice pronunciato sulla notifica delle cartelle omettendo qualsiasi considerazione sulla circostanza che le notifiche effettuate al piantone della Caserma dei C.C. di
OB non sono state recapitate al destinatario.
Concludeva con richiesta di accoglimento dell'appello in riforma della sentenza impugnata previa acquisizione delle certificazioni agli Enti indicati con ogni conseguenza in ordine alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi l'Agenzia Riscossione nelle prodotte note, in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs n. 546/1992 per esatta riproduzione delle osservazioni svolte nel ricorso introduttivo.
In merito alla eccezione di nullità per difetto di motivazione della sentenza impugnata proposta dall'appellante,
l'Agenzia Riscossione ne rappresentava la infondatezza atteso che per quanto indicato il decisum è stato emesso nel rispetto della indicata normativa di riferimento.
Quanto alla eccezione relativa alla omessa notifica delle cartelle di pagamento osservava che la stessa è superata dal decisum che ha respinto il ricorso per tardività della costituzione in giudizio.
Concludeva con richiesta preliminare di accertamento e dichiarazione di inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs n. 546/1992 e nel merito rigetto dell'appello per destituzione giuridica e fattuale in conferma della sentenza opposta e condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
L'appellante, a mezzo difensore, produceva memoria con la quale ribadiva che nel ricorso introduttivo era stata contestata la modalità della notifica a persona sottoposta a programma di protezione dolendosi della circostanza che nella sentenza non vi era stato alcun richiamo a tale eccezione e, per tale motivo, confermava la fondatezza della domanda.
L'odierna udienza si celebra col rito camerale ed a seguito discussione il procedimento viene assegnato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise ritiene rigettare l'appello.
Oggetto del contendere è un'intimazione di pagamento con la quale veniva richiesta una somma totale di
€ 50.298,93 afferente diverse riprese ed alcune di natura non tributaria.
Avendo carattere pregiudiziale deve essere, preliminarmente, esaminata la dedotta richiesta di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Agenzia Riscossione per violazione dell'art. 53 del D.Lgs n.
546/1992 perché privo di motivi specifici di impugnativa.
La stessa non può trovare accoglimento alla luce dei condivi principi di legittimità.
Invero, con Ordinanza n. 2843 del 06/02/2020 la Corte di Cassazione dalla quale il Collegio non ritiene discostarsi, ha statuito che “nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, anche la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione”.
La Suprema Corte esprime anche il condiviso principio che “la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione non sussistono perché il gravame, anche se formulato in modo sintetico, contiene una motivazione interpretabile in modo inequivoco, i cui elementi di specificità possono essere dedotti dall'intero atto di impugnazione. La mera riproposizione delle ragioni di impugnazione, continua la Corte, se effettuata in contrapposizione alle argomentazioni effettuate dal giudice di primo grado assolve pienamente l'onere di impugnazione specifica, dato il carattere devolutivo pieno, che l'appello ha nel processo tributario.
Questo non è, infatti, limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito”.
Ancora, in via preliminare, il Collegio ritiene non condividere il motivo per il quale il giudice di primo grado accoglieva il ricorso per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 17-bis, comma 3, e dell'art. 22 del D.Lgs n. 546/1992 avanzata nelle deduzioni dall'Agenzia Riscossione la quale sosteneva che il ricorrente si fosse costituito il 30 settembre 2022 e quindi, in ritardo rispetto al calcolo dei 90 giorni della mediazione e dei 30 giorni per la costituzione in giudizio come per legge.
Invero, giusta risultanza documentale agli atti deve osservarsi che il ricorso veniva notificato all'Agenzia
Riscossione il 28 aprile 2022 e la costituzione in giudizio del ricorrente avveniva il 21 settembre 2022 e non già il 30 settembre 2022 secondo quanto indicato dall'Agenzia Riscossione e confermato anche dal primo giudice.
La costituzione in giudizio è avvenuta al 115° giorno dalla notifica del ricorso e non già al 124° giorno come sostenuto dall'Agenzia Riscossione potendo la stessa essere effettuata fino al 26 settembre 2022 coincidente con i 120 giorni stabiliti normativamente per tale costituzione.
Per tali motivi, deve ammettersi che la costituzione in giudizio del ricorrente risultando del tutto legittima non poteva produrre l'effetto della dichiarata tardività.
Per quanto innanzi l'appello deve essere valutato nel merito e, a tal proposito, deve rilevarsi che il ricorrente/ attuale appellante nel prodotto ricorso eccepiva la nullità dell'avviso di intimazione per mancata consegna delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, contenuti nell'avviso.
Lo stesso deduceva che quale persona soggetta a programma di protezione dal 14 luglio 2014 al mese di giugno 2020 non poteva ricevere direttamente le notifiche degli atti che venivano consegnate alla Caserma dei Carabinieri che provvedeva, tramite incaricato a recapitarle al destinatario, precisando, tuttavia, che le cartelle esattoriali e gli avvisi contenuti nell'opposto avviso di intimazione non venivano allo stesso recapitati e, di conseguenza, ignorandone l'esistenza non aveva potuto produrre alcuna difesa chiedendo, per tale motivo, la decadenza e la prescrizione delle riprese contenute nell'avviso medesimo.
Osserva il Collegio, concordando con le ragioni espresse dal ricorrente/appellante che la notifica di atti tributari a soggetti nel programma di protezione avviene tramite canali speciali che garantiscono la riservatezza, spesso attraverso le autorità preposte alla protezione (come il Ministero dell'Interno o l'Autorità giudiziaria) e i messi speciali, utilizzando l'indirizzo protetto o un domicilio speciale, seguendo le disposizioni del Codice di Procedura Civile e del D.P.R. 600/73, ma adattate per non rivelare l'identità e la posizione effettiva del beneficiario.
La notifica deve garantire la conoscenza legale dell'atto, rispettando il principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonostante le condizioni di protezione e ed al fine di proteggere l'Identità non può essere utilizzato l'indirizzo di residenza/domicilio usuale dovendo essere utilizzato un "domicilio speciale" o procedure dedicate.
In effetti, la notifica in atti viene effettuata tramite Autorità specializzata (Ministero dell'Interno), che provvede alla consegna protetta tramite agenti o messi speciali presso la sede protetta i quali devono provvedere a loro volta alla consegna al destinatario. Ma nella fattispecie, il ricorrente ha dichiarato la mancata consegna delle notifiche delle cartelle e degli accertamenti esecutivi.
La questione di massima di particolare importanza sulle modalità di notificazione degli atti processuali alle persone soggette a programmi di protezione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Ordinanza interlocutoria del 14/06/2018, n. 15689.
Questione che veniva risolta dalla Corte di Cassazione SSUU con sent. n. 33208, del 21/12/2018 alla quale il Collegio intende non discostarsi non ravvisandosi ragioni.
Tale sentenza contempera le esigenze del notificante (cui non può farsi carico della sostanziale irreperibilità del destinatario della notifica) con quelle del suo destinatario e quelle pubblicistiche di sicurezza ed effettività della protezione, così ammettendo la validità della notifica presso la residenza anagrafica “protetta” (e cioè anche quando questa corrisponda al polo residenziale fittizio), ma postulando un obbligo di cooperazione del Servizio Centrale per la consegna dell'atto all'interessato, desunto, al di là del tenore testuale, dal sistema delle disposizioni in materia.
Al contempo, affronta il problema delle garanzie per quest'ultimo adottando un'interpretazione in modo espresso qualificata come costituzionalmente e convenzionalmente orientata (riguardo ai cui parametri la sentenza fornisce puntuali riferimenti giurisprudenziali) delle disposizioni normative esaminate, onde salvaguardare la posizione processuale del beneficiario ignaro dell'avvenuta notifica nelle mani del consegnatario e che versi in una condizione di incolpevolezza in ordine alla conoscenza dell'atto al medesimo non consegnato o tardivamente consegnato. Tale protezione appare necessaria per garantire al beneficiario
(collaboratore o testimone) così da consentirgli di non subire pregiudizio in ambito processuale dall'intempestività della consegna.
La condivisa conclusione cui pervengono le Sezioni Unite è che “un adeguato contemperamento dei fondamentali diritti dell'interessato (al giusto processo ed alla vita privata) si attua riconoscendo non solo l'obbligo del Servizio di protezione di cooperare fattivamente per la consegna al suo destinatario dell'atto notificato, ma anche una tutela restitutoria di quest'ultimo - e del suo diritto di conoscere gli atti processuali che lo riguardano, al contempo mantenendo la sicurezza imposta dalla sua sottoposizione al programma di protezione - mediante l'istituto generale della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, co. 2, cod. proc. civ., opportunamente adeguata dal giudice del merito alle peculiarità della fattispecie;
e la conclusione è estesa anche alla fattispecie della notificazione presso il Servizio centrale (oggetto della controversia all'esame del Supremo Collegio), che si riconosce non già sostituirsi, ma affiancarsi a quella ordinaria o presso la residenza (quand'anche fittizia), proprio per la compresenza dell'obbligo di consegna a carico del
Servizio medesimo e della salvaguardia dei diritti del beneficiario costituita dalla rimessione in termini”.
Il contemperamento delle esigenze del notificante e del destinatario della notifica è, infine, espressamente, riconosciuto conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che "ammette limitazioni al diritto alla vita privata di matrice convenzionale purché fondate su di una base legale, proporzionate e necessarie in relazione all'ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in caso di bilanciamento fra diritti fondamentali"
Infatti, la limitazione alla propria sfera privata correlata alla ricezione diretta degli atti giudiziari sottesa all'ammissione al programma di protezione che deriva dall'allontanamento del beneficiario dall'ambiente nel quale egli si trova finirebbe, altrimenti, col risultare sproporzionata se ad essa si aggiungesse l'impossibilità per il suddetto di fare valere la mancata o tardiva consegna dell'atto giudiziario ascrivibile a condotta negligente o, comunque, ad un disservizio del sistema di protezione che ha in carico il protetto.
La soluzione è vista come misura proporzionata al fine di salvaguardare tutti gli interessi in gioco, favorendo soluzioni armoniche ed una piena sintonia fra gli orientamenti espressi dalle giurisdizionali civili e penali della Corte.
Nella fattispecie, ravvisandosi che le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi sono stati notificati dall'Agenzia Riscossione, il ricorrente attuale-appellante poteva per il dianzi richiamato principio di legittimità avvalersi della richiesta al giudice di primo grado di avvalersi della richiesta della rimessione in termini.
Invero, l'articolo 153, comma 2, c.p.c. disciplina la rimessione in termini, permettendo alla parte che ha subito una decadenza, come sostenuto nella presente fattispecie, per un motivo non imputabile alla stessa di essere "riammessa nei termini", cioè di compiere l'atto processuale tardivamente, dimostrando l'esistenza di un impedimento assoluto, esterno alla sua volontà e non superabile con l'ordinaria diligenza, e chiedendolo al giudice tempestivamente al fine di evitare abusi e garantire la celerità processuale.
Tale istanza da prodursi non appena la parte ne è a conoscenza consentendo al giudice la valutazione secondo le regole di cui all'art. 294 c.p.c..
La stessa non è stata prodotta e, di conseguenza, l'appello non può trovare accoglimento essendo divenute definitive le pretese creditorie avanzate dall'Agenzia Riscossione non risultando, peraltro, le stesse decadute o prescritte come dedotto dalla parte appellante in virtù di risultanza documentale agli atti.
Il Collegio dichiara, infine, la propria incompetenza per le altre riprese contenute nell'avviso di intimazione opposto per essere le stesse di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
In ordine alle spese, sussistendo giusti motivi per la peculiarità delle questioni trattate, si provvede alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise rigetta l'appello. Compensa le spese.