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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 547/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2485/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi N. 1 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6669 2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Milazzo in data 08.04.2025, depositato in pari data,
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento prot. 78571 del 22/11/2024 - avviso n. 6669 del 14/11/2024”, emesso a titolo di Imposta Municipale Propria-IMU 2019, notificato via pec il 18/2/2025, per euro 487,00, oltre accessori e spese.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Inesistenza dell'obbligo di versamento e la violazione, con falsa applicazione, degli artt. 8, comma 1,
e 9, commi 1, primo periodo, 2 e 3, del d.lgs. n. 23/2011. Si contesta che l'immobile è stato oggetto di compravendita nel 2018;
2. Violazione con falsa applicazione, dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006. Si contesta la decadenza dal potere impositivo.
Con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c., stante il mancato riscontro all'istanza di annullamento in autotutela ed al successivo sollecito.
In data 09.10.2025 controparte si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo l'ente impositore provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato con atto prot. n.
0073861 del 07/10/2025, versato in atti.
In data 08.01.2026 parte ricorrente ha depositato memoria nella quale si è associato alle richieste del comune, anche in punto di spese.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso che, a fronte dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2485/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi N. 1 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6669 2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Milazzo in data 08.04.2025, depositato in pari data,
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento prot. 78571 del 22/11/2024 - avviso n. 6669 del 14/11/2024”, emesso a titolo di Imposta Municipale Propria-IMU 2019, notificato via pec il 18/2/2025, per euro 487,00, oltre accessori e spese.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Inesistenza dell'obbligo di versamento e la violazione, con falsa applicazione, degli artt. 8, comma 1,
e 9, commi 1, primo periodo, 2 e 3, del d.lgs. n. 23/2011. Si contesta che l'immobile è stato oggetto di compravendita nel 2018;
2. Violazione con falsa applicazione, dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006. Si contesta la decadenza dal potere impositivo.
Con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c., stante il mancato riscontro all'istanza di annullamento in autotutela ed al successivo sollecito.
In data 09.10.2025 controparte si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo l'ente impositore provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato con atto prot. n.
0073861 del 07/10/2025, versato in atti.
In data 08.01.2026 parte ricorrente ha depositato memoria nella quale si è associato alle richieste del comune, anche in punto di spese.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso che, a fronte dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.