Art. 6.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace commessi da militari entro il 13 marzo 1980, a causa ed in occasione di iniziative intese a sollecitare la riforma dei servizi di assistenza al volo.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace commessi da militari entro il 13 marzo 1980, a causa ed in occasione di iniziative intese a sollecitare la riforma dei servizi di assistenza al volo.