CASS
Sentenza 16 dicembre 2022
Sentenza 16 dicembre 2022
Massime • 1
Il sostituto del difensore esercita tutti i diritti e assume tutti i doveri del titolare a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., sicché non rilevano eventuali limitazioni apposte alla sua designazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto di una richiesta di rinvio del processo per concomitante impegno professionale avanzata da difensore che aveva nominato un sostituto processuale che, a sua volta, aveva svolto attività difensiva in udienza).
Commentario • 1
- 1. Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensorehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2022, n. 47785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47785 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO LO BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2021 del TRIBUNALE di ENNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'Avv. MONICA ELEANNA PARASILITI per la parte civile, che si è associata alle conclusioni del P.G., depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. ANTONIO IMPELLIZZERI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 ottobre 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Enna che, quale Giudice di appello adito dall'imputato, ha parzialmente riformato la decisione del Giudice di pace della stessa città che aveva condannato — anche agli effetti civili — AN RT Profeta per lesioni personali ai danni di AO LA. Penale Sent. Sez. 5 Num. 47785 Anno 2022 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 27/10/2022 La riforma in appello è consistita nell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e nella riduzione della pena comminata all'imputato. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 111 Cost e degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. La doglianza concerne la circostanza che il Tribunale, il 20 ottobre 2021, non aveva dato la parola alla difesa per illustrare le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dando immediatamente lettura di un'ordinanza e procedendo alla relazione orale, per poi invitare le parti a concludere. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 420-ter, 495 507 e 603 cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si impugna, con questo motivo, l'ordinanza del Tribunale di Enna del 10 maggio 2021 quanto a: - istanza di rinvio del difensore per la sola discussione finale per legittimo impedimento;
- richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
- richiesta ex art. 507 cod. proc. pen. di escutere testi. 2.2.1 Quanto al primo aspetto, il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia rigettato la richiesta di rinvio del difensore proposta al solo fine di rassegnare le conclusioni. Vero è che, a detta udienza, il titolare del mandato difensivo aveva nominato un sostituto processuale, ma tale nomina atteneva solo ad altra attività istruttoria richiesta dalla difesa nella stessa udienza. L'impedimento del difensore di fiducia era stato documentato con produzione del biglietto aereo e scambio di mail con il cliente difeso del diverso procedimento. 2.2.2. Il secondo snodo del secondo motivo di ricorso concerne la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ma poi articola una questione che riguarda la risposta del Giudice monocratico al motivo di appello relativo alla revoca, da parte del Giudice di pace all'udienza dell'8 febbraio 2021, dei testi della difesa ON e NA. Sostiene il ricorrente, a quest'ultimo proposito, che il Giudice di pace, all'udienza predetta, aveva preso atto della rinunzia ai testi da parte della difesa ed aveva revocato i testi LM e ZA, ai quali solo testualmente si riferiva la rinunzia del difensore siccome si trattava dei soggetti da escutere in quella stessa data. All'udienza successiva del 10 maggio, quando si era trattato di sentire gli ultimi due testi della difesa (ON e NA, appunto), il Giudice di pace aveva affermato che il difensore, con la revoca dell'udienza precedente, aveva inteso riferirsi a tutti i testi della difesa anche a 2 quelli, come ON e NA, contenuti in una seconda lista testi;
ciò sarebbe stato dimostrato dal fatto che, all'udienza dell'8 febbraio, dopo la menzionata revoca e senza che la difesa nulla osservasse, il giudicante aveva anche rinviato per la produzione di un verbale e per la discussione. Il Tribunale dell'appello ha respinto il motivo di appello ma il ricorrente sostiene che tale decisione non è corretta giacché la revoca non riguardava anche i predetti testi, che sono strategici per la linea difensiva, trattandosi, rispettivamente, di un consulente e di un teste oculare. 2.2.3. Il terzo segmento del secondo motivo di ricorso si duole che la motivazione alla base del diniego della richiesta di rinnovazione sarebbe assertiva quanto alla non assoluta indispensabilità dei testi predetti ON e NA. Al contrario, il consulente tecnico avrebbe dovuto riferire della condizione di trapiantato di reni del prevenuto, che lo aveva indotto solo a mantenere la scrivania per evitare di subire un colpo all'addome, essendo stato sottoposto ad un altro intervento a pochi mesi dal fatto ed essendo costretto ad una terapia immunosoppressiva che lo indeboliva;
ciò rendeva inverosimile che si fosse sottoposto a sforzi particolari. Nel contempo il consulente aveva espresso dubbi sulle lesioni riportate dalla persona offesa. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La sentenza impugnata si sarebbe appiattita sulle motivazioni di quella di primo grado, disattendendo le doglianze difensive. Non era stata colta l'inverosimiglianza della versione della persona offesa secondo cui l'imputato prima le aveva consentito l'accesso al luogo di lavoro e poi aveva reagito nel modo denunziato. EN LL, dal canto suo, aveva reso una versione contrastante con quello della LA circa le ragioni della caduta anch'essa non percepita dal Giudice di appello. Il Tribunale, inoltre non si era reso conto che il teste a difesa LE aveva riferito una versione ancora diversa da quelle della persona offesa e della LL. Tutto questo avrebbe reso necessario riaprire l'istruttoria dibattimentale escutendo i testi indicati dalla difesa. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale, pur diminuendo la pena, aveva comunque revocato le circostanze attenuanti generiche, senza tenere conto del comportamento processuale dell'imputato (sempre presente a tutte le udienze) e della sua incensuratezza. Inoltre, pur temperando la pena, il Giudice di appello si era comunque discostato dal minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto. 1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 111 Cost e degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. e concerne la circostanza che il Tribunale, il 20 ottobre 2021, non aveva dato la parola alla difesa per illustrare le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dando immediatamente lettura di un'ordinanza sul punto e procedendo alla relazione orale, per poi invitare le parti a concludere. Orbene, il Collegio — nell'effettuare il controllo degli atti processuali, possibile in ragione della natura della censura — ha verificato che effettivamente, dal verbale del 20 ottobre 2021, risulta che il Giudice monocratico ha dato immediata lettura dell'ordinanza con cui provvedeva sulle richieste istruttorie dell'appellante e poi ha dato la parola alle parti per la discussione. Ciò nonostante, non si rileva alcun vizio di carattere processuale nella scansione data dal Giudice monocratico all'udienza, dal momento che, nel codice di rito, non è prevista una fase appositamente dedicata all'illustrazione delle richieste di rinnovazione, che devono essere illustrate nell'atto di appello o nei motivi aggiunti;
è prevista, infatti, la relazione della causa e la discussione, una volta esaurita l'assunzione delle prove, il che presuppone un provvedimento che le abbia riguardate. D'altronde l'ordinanza emessa dal Tribunale sulla richiesta di rinnovazione era revocabile ma la difesa dell'appellante, una volta ottenuta la parola per la discussione, non ne ha chiesto la revoca. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 111 Cost., come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, dep. il 23/10/2020, RD, in motivazione), non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (in termini, Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Secondo l'autorevole precedente, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, questione che, nel caso di specie, non risulta proposta. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato. 2. Il secondo motivo di ricorso è fatto di vari segmenti. Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 420-ter, 495 507 e 603 cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si impugna, con questo motivo, l'ordinanza del Tribunale di Enna quanto a: 4 - istanza di rinvio del difensore al Giudice di pace per la sola discussione finale per legittimo impedimento;
- richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello;
- richiesta ex art. 507 cod. proc. pen. al Giudice di pace di escutere testi. 2.1. Il motivo di ricorso, quando affronta il tema dell'istanza di rinvio, fa innanzitutto una confusione tra l'autorità dinanzi alla quale l'istanza fu formulata e quella che ha deciso sulla relativa eccezione quale Giudice di appello. In disparte questo aspetto, che tuttavia denota una mancanza di specificità censoria dell'impugnativa, e volendo concentrare l'attenzione sulla decisione del Giudice monocratico che ha rigettato il motivo di appello relativo a quanto accaduto all'udienza, dinanzi al Giudice di pace, del 10 maggio 2021, il Collegio osserva quanto segue. La decisione è corretta. Va premesso che, come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Orbene, la tesi propugnata dal ricorrente non tiene conto della logica delineata dall'autorevole precedente. In primo luogo, è evidente, riguardando il dictum sopra rievocato, che la nomina di un sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore dell'imputato — che, solo se impossibile, legittima la richiesta di rinvio — è logicamente e giuridicamente incompatibile con la pretesa di ottenere un rinvio per concomitante impegno professionale nel processo nel quale tale nomina è avvenuta ed in cui il sostituto è presente. Per sfuggire a questa regula iuris, il ricorrente fa riferimento ad una nomina a sostituto processuale di carattere "parziale" — cioè finalizzata solo a consentire al sostituto di formulare alcune richieste — ma tale possibilità non è contemplata dal codice di rito, giacché il sostituto del difensore esercita i diritti e assume i doveri del titolare a norma dell'art. 102, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7458 del 15/01/2008, Barranca, Rv. 239010, in cui si è ritenuto legittimo il rigetto del rinvio 5 dell'udienza richiesto dal difensore nominato sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. dal titolare del mandato difensivo;
cfr. anche Sez. 2, n. 40230 del 28/09/2005, Rizzo, Rv. 232663). Ne consegue che — come correttamente argomentato dal Tribunale — quando viene nominato un sostituto, questi è dotato di pieni poteri di sostituzione per ogni attività difensiva debba svolgersi nella fase processuale in cui è conferita la delega, poteri che, nel caso di specie, ne facevano un idoneo presidio difensivo anche per la discussione. D'altra parte il Giudice monocratico ha osservato — in questo non avversato da alcuna argomentazione censoria del ricorrente — che il sostituto aveva già svolto attività processuale in quell'udienza e che non era stata evidenziata alcuna specifica necessità che richiedesse la presenza del dominus per l'arringa finale. In secondo luogo, il ricorso è altresì inammissibile in quanto non contiene alcuna smentita di quanto pure osservato dal Giudice di appello, vale a dire che il concomitante impegno professionale del difensore di fiducia non era stato documentato con atti provenienti dall'autorità giudiziaria del processo concorrente, non costituendo prova in tal senso il biglietto aereo del difensore e lo scambio di mail con il cliente di cui si legge nel ricorso che, oltre a non provenire da fonte certa, non attestavano neanche la data in cui l'impedimento era stato conosciuto. Il Collegio osserva, infine, che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, si ricorda che la già menzionata Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 RD (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio;
i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2.2. Il secondo snodo del secondo motivo di ricorso concerne la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ma poi articola una questione che riguarda la risposta del Giudice monocratico al motivo di appello relativo alla 6 revoca, da parte del Giudice di pace all'udienza dell'8 febbraio 2021, dei testi della difesa ON e NA. Il Collegio osserva che l'ordinanza del 20 ottobre 2021 del Giudice monocratico, nella parte in cui ha disatteso la questione concernente la mancata escussione dei testi ON e NA, non è manifestamente illogica. Ed invero la richiesta di revoca formulata dalla difesa all'udienza dell'8 febbraio 2021 era relativa genericamente agli "altri testi" e, ancorché il provvedimento di revoca del Giudice di pace menzionasse effettivamente i soli testi LM e ZA (da escutere in quell'udienza), non è irrazionale evincere che quello del giudicante sia stato un mero errore materiale nel dettare a verbale l'ordinanza. Ciò si può ricavare dalla considerazione congiunta della richiesta di revoca della difesa (che non escludeva alcun teste) e della ragione del rinvio, per una produzione della difesa e la discussione e non già per proseguire l'istruttoria dibattimentale. Corretta appare altresì la motivazione del Giudice monocratico quanto al rigetto della richiesta di escutere i citati ON e NA ex art. 507 cod. proc. pen., in ragione della ritenuta non necessità di detta escussione. Il ricorso dunque è, in parte qua, infondato. 2.3. In relazione al terzo segmento del motivo di ricorso — che concerne specificamente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale — il Giudice monocratico ha fornito una motivazione circa il rigetto, evidenziando specificamente come la rinnovazione non fosse necessaria e le critiche del ricorrente contengono solo argomentazioni di merito. D'altra parte il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile l'integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Ne consegue che in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Anche questa articolazione del motivo di ricorso merita il rigetto. 7 3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Richiamando quanto sopra osservato a proposito della rinnovazione, circa la decisione di conferma sulla base delle testimonianze a disposizione, la sentenza impugnata è immune da qualsiasi critica, avendo fatto corretta applicazione dei principi che sovraintendono alla valutazione della testimonianza della persona offesa. Inoltre, quale dato di conforto al narrato della LA, è stata valorizzata la testimonianza della LL — che, a dispetto di quanto lamentato nel ricorso, nella frase riportata nel ricorso pag. 8, afferma proprio che la caduta era dovuta alla spinta della scrivania — e le lesioni riportate nel certificato medico, compatibili con la dinamica descritta, mentre è stata rimarcata l'inverosimiglianza del contributo ricostruttivo di LE. In questo modo, il Giudice ha applicato i dicta di Sezioni Unite Bell'arte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214), secondo cui: - le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto. - Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. - Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa — come non è accaduto nel caso di specie — si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato. Il ricorso è, dunque, inammissibile perché manifestamente infondato. Contribuisce a tale conclusione anche l'impostazione stessa della censura dove si legge, ancora una volta, la denunzia congiunta ed indistinta di tutti i vizi della motivazione nonché la denunzia della violazione degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. Anche a quest'ultimo riguardo vanno evocati gli insegnamenti di Sezioni Unite RD, (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, RD, Rv. 280027), secondo cui non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca 8 la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 4. Il ricorso, nella parte in cui contesta il trattamento sanzionatorio, è complessivamente infondato. La pena è quasi aderente al minimo edittale ed il ricorso, sul punto della quantificazione, è del tutto generico. Quanto alla revoca delle circostanze attenuanti generiche, il Giudice di appello ha valorizzato la mancanza di contributi dell'imputato al procedimento, argomentazione sufficiente a negare il beneficio, potendo il Giudice considerare in malam partem anche solo un dato negativo. Quanto alla legittimità di tale revoca in assenza di impugnativa della parte pubblica, il Collegio segnala che non vi è motivo di ricorso sulla reformatio in peius, sulla cui effettiva sussistenza ci sarebbe comunque da interrogarsi, tenuto conto che la pena finale è stata diminuita. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3690,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile LA AO, che si liquidano in complessivi euro 3690,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 27/10/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'Avv. MONICA ELEANNA PARASILITI per la parte civile, che si è associata alle conclusioni del P.G., depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. ANTONIO IMPELLIZZERI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 ottobre 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Enna che, quale Giudice di appello adito dall'imputato, ha parzialmente riformato la decisione del Giudice di pace della stessa città che aveva condannato — anche agli effetti civili — AN RT Profeta per lesioni personali ai danni di AO LA. Penale Sent. Sez. 5 Num. 47785 Anno 2022 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 27/10/2022 La riforma in appello è consistita nell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e nella riduzione della pena comminata all'imputato. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 111 Cost e degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. La doglianza concerne la circostanza che il Tribunale, il 20 ottobre 2021, non aveva dato la parola alla difesa per illustrare le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dando immediatamente lettura di un'ordinanza e procedendo alla relazione orale, per poi invitare le parti a concludere. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 420-ter, 495 507 e 603 cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si impugna, con questo motivo, l'ordinanza del Tribunale di Enna del 10 maggio 2021 quanto a: - istanza di rinvio del difensore per la sola discussione finale per legittimo impedimento;
- richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
- richiesta ex art. 507 cod. proc. pen. di escutere testi. 2.2.1 Quanto al primo aspetto, il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia rigettato la richiesta di rinvio del difensore proposta al solo fine di rassegnare le conclusioni. Vero è che, a detta udienza, il titolare del mandato difensivo aveva nominato un sostituto processuale, ma tale nomina atteneva solo ad altra attività istruttoria richiesta dalla difesa nella stessa udienza. L'impedimento del difensore di fiducia era stato documentato con produzione del biglietto aereo e scambio di mail con il cliente difeso del diverso procedimento. 2.2.2. Il secondo snodo del secondo motivo di ricorso concerne la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ma poi articola una questione che riguarda la risposta del Giudice monocratico al motivo di appello relativo alla revoca, da parte del Giudice di pace all'udienza dell'8 febbraio 2021, dei testi della difesa ON e NA. Sostiene il ricorrente, a quest'ultimo proposito, che il Giudice di pace, all'udienza predetta, aveva preso atto della rinunzia ai testi da parte della difesa ed aveva revocato i testi LM e ZA, ai quali solo testualmente si riferiva la rinunzia del difensore siccome si trattava dei soggetti da escutere in quella stessa data. All'udienza successiva del 10 maggio, quando si era trattato di sentire gli ultimi due testi della difesa (ON e NA, appunto), il Giudice di pace aveva affermato che il difensore, con la revoca dell'udienza precedente, aveva inteso riferirsi a tutti i testi della difesa anche a 2 quelli, come ON e NA, contenuti in una seconda lista testi;
ciò sarebbe stato dimostrato dal fatto che, all'udienza dell'8 febbraio, dopo la menzionata revoca e senza che la difesa nulla osservasse, il giudicante aveva anche rinviato per la produzione di un verbale e per la discussione. Il Tribunale dell'appello ha respinto il motivo di appello ma il ricorrente sostiene che tale decisione non è corretta giacché la revoca non riguardava anche i predetti testi, che sono strategici per la linea difensiva, trattandosi, rispettivamente, di un consulente e di un teste oculare. 2.2.3. Il terzo segmento del secondo motivo di ricorso si duole che la motivazione alla base del diniego della richiesta di rinnovazione sarebbe assertiva quanto alla non assoluta indispensabilità dei testi predetti ON e NA. Al contrario, il consulente tecnico avrebbe dovuto riferire della condizione di trapiantato di reni del prevenuto, che lo aveva indotto solo a mantenere la scrivania per evitare di subire un colpo all'addome, essendo stato sottoposto ad un altro intervento a pochi mesi dal fatto ed essendo costretto ad una terapia immunosoppressiva che lo indeboliva;
ciò rendeva inverosimile che si fosse sottoposto a sforzi particolari. Nel contempo il consulente aveva espresso dubbi sulle lesioni riportate dalla persona offesa. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La sentenza impugnata si sarebbe appiattita sulle motivazioni di quella di primo grado, disattendendo le doglianze difensive. Non era stata colta l'inverosimiglianza della versione della persona offesa secondo cui l'imputato prima le aveva consentito l'accesso al luogo di lavoro e poi aveva reagito nel modo denunziato. EN LL, dal canto suo, aveva reso una versione contrastante con quello della LA circa le ragioni della caduta anch'essa non percepita dal Giudice di appello. Il Tribunale, inoltre non si era reso conto che il teste a difesa LE aveva riferito una versione ancora diversa da quelle della persona offesa e della LL. Tutto questo avrebbe reso necessario riaprire l'istruttoria dibattimentale escutendo i testi indicati dalla difesa. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale, pur diminuendo la pena, aveva comunque revocato le circostanze attenuanti generiche, senza tenere conto del comportamento processuale dell'imputato (sempre presente a tutte le udienze) e della sua incensuratezza. Inoltre, pur temperando la pena, il Giudice di appello si era comunque discostato dal minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto. 1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 111 Cost e degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. e concerne la circostanza che il Tribunale, il 20 ottobre 2021, non aveva dato la parola alla difesa per illustrare le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dando immediatamente lettura di un'ordinanza sul punto e procedendo alla relazione orale, per poi invitare le parti a concludere. Orbene, il Collegio — nell'effettuare il controllo degli atti processuali, possibile in ragione della natura della censura — ha verificato che effettivamente, dal verbale del 20 ottobre 2021, risulta che il Giudice monocratico ha dato immediata lettura dell'ordinanza con cui provvedeva sulle richieste istruttorie dell'appellante e poi ha dato la parola alle parti per la discussione. Ciò nonostante, non si rileva alcun vizio di carattere processuale nella scansione data dal Giudice monocratico all'udienza, dal momento che, nel codice di rito, non è prevista una fase appositamente dedicata all'illustrazione delle richieste di rinnovazione, che devono essere illustrate nell'atto di appello o nei motivi aggiunti;
è prevista, infatti, la relazione della causa e la discussione, una volta esaurita l'assunzione delle prove, il che presuppone un provvedimento che le abbia riguardate. D'altronde l'ordinanza emessa dal Tribunale sulla richiesta di rinnovazione era revocabile ma la difesa dell'appellante, una volta ottenuta la parola per la discussione, non ne ha chiesto la revoca. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 111 Cost., come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, dep. il 23/10/2020, RD, in motivazione), non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (in termini, Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Secondo l'autorevole precedente, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, questione che, nel caso di specie, non risulta proposta. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato. 2. Il secondo motivo di ricorso è fatto di vari segmenti. Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 420-ter, 495 507 e 603 cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si impugna, con questo motivo, l'ordinanza del Tribunale di Enna quanto a: 4 - istanza di rinvio del difensore al Giudice di pace per la sola discussione finale per legittimo impedimento;
- richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello;
- richiesta ex art. 507 cod. proc. pen. al Giudice di pace di escutere testi. 2.1. Il motivo di ricorso, quando affronta il tema dell'istanza di rinvio, fa innanzitutto una confusione tra l'autorità dinanzi alla quale l'istanza fu formulata e quella che ha deciso sulla relativa eccezione quale Giudice di appello. In disparte questo aspetto, che tuttavia denota una mancanza di specificità censoria dell'impugnativa, e volendo concentrare l'attenzione sulla decisione del Giudice monocratico che ha rigettato il motivo di appello relativo a quanto accaduto all'udienza, dinanzi al Giudice di pace, del 10 maggio 2021, il Collegio osserva quanto segue. La decisione è corretta. Va premesso che, come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Orbene, la tesi propugnata dal ricorrente non tiene conto della logica delineata dall'autorevole precedente. In primo luogo, è evidente, riguardando il dictum sopra rievocato, che la nomina di un sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore dell'imputato — che, solo se impossibile, legittima la richiesta di rinvio — è logicamente e giuridicamente incompatibile con la pretesa di ottenere un rinvio per concomitante impegno professionale nel processo nel quale tale nomina è avvenuta ed in cui il sostituto è presente. Per sfuggire a questa regula iuris, il ricorrente fa riferimento ad una nomina a sostituto processuale di carattere "parziale" — cioè finalizzata solo a consentire al sostituto di formulare alcune richieste — ma tale possibilità non è contemplata dal codice di rito, giacché il sostituto del difensore esercita i diritti e assume i doveri del titolare a norma dell'art. 102, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7458 del 15/01/2008, Barranca, Rv. 239010, in cui si è ritenuto legittimo il rigetto del rinvio 5 dell'udienza richiesto dal difensore nominato sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. dal titolare del mandato difensivo;
cfr. anche Sez. 2, n. 40230 del 28/09/2005, Rizzo, Rv. 232663). Ne consegue che — come correttamente argomentato dal Tribunale — quando viene nominato un sostituto, questi è dotato di pieni poteri di sostituzione per ogni attività difensiva debba svolgersi nella fase processuale in cui è conferita la delega, poteri che, nel caso di specie, ne facevano un idoneo presidio difensivo anche per la discussione. D'altra parte il Giudice monocratico ha osservato — in questo non avversato da alcuna argomentazione censoria del ricorrente — che il sostituto aveva già svolto attività processuale in quell'udienza e che non era stata evidenziata alcuna specifica necessità che richiedesse la presenza del dominus per l'arringa finale. In secondo luogo, il ricorso è altresì inammissibile in quanto non contiene alcuna smentita di quanto pure osservato dal Giudice di appello, vale a dire che il concomitante impegno professionale del difensore di fiducia non era stato documentato con atti provenienti dall'autorità giudiziaria del processo concorrente, non costituendo prova in tal senso il biglietto aereo del difensore e lo scambio di mail con il cliente di cui si legge nel ricorso che, oltre a non provenire da fonte certa, non attestavano neanche la data in cui l'impedimento era stato conosciuto. Il Collegio osserva, infine, che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, si ricorda che la già menzionata Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 RD (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio;
i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2.2. Il secondo snodo del secondo motivo di ricorso concerne la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ma poi articola una questione che riguarda la risposta del Giudice monocratico al motivo di appello relativo alla 6 revoca, da parte del Giudice di pace all'udienza dell'8 febbraio 2021, dei testi della difesa ON e NA. Il Collegio osserva che l'ordinanza del 20 ottobre 2021 del Giudice monocratico, nella parte in cui ha disatteso la questione concernente la mancata escussione dei testi ON e NA, non è manifestamente illogica. Ed invero la richiesta di revoca formulata dalla difesa all'udienza dell'8 febbraio 2021 era relativa genericamente agli "altri testi" e, ancorché il provvedimento di revoca del Giudice di pace menzionasse effettivamente i soli testi LM e ZA (da escutere in quell'udienza), non è irrazionale evincere che quello del giudicante sia stato un mero errore materiale nel dettare a verbale l'ordinanza. Ciò si può ricavare dalla considerazione congiunta della richiesta di revoca della difesa (che non escludeva alcun teste) e della ragione del rinvio, per una produzione della difesa e la discussione e non già per proseguire l'istruttoria dibattimentale. Corretta appare altresì la motivazione del Giudice monocratico quanto al rigetto della richiesta di escutere i citati ON e NA ex art. 507 cod. proc. pen., in ragione della ritenuta non necessità di detta escussione. Il ricorso dunque è, in parte qua, infondato. 2.3. In relazione al terzo segmento del motivo di ricorso — che concerne specificamente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale — il Giudice monocratico ha fornito una motivazione circa il rigetto, evidenziando specificamente come la rinnovazione non fosse necessaria e le critiche del ricorrente contengono solo argomentazioni di merito. D'altra parte il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile l'integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Ne consegue che in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Anche questa articolazione del motivo di ricorso merita il rigetto. 7 3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Richiamando quanto sopra osservato a proposito della rinnovazione, circa la decisione di conferma sulla base delle testimonianze a disposizione, la sentenza impugnata è immune da qualsiasi critica, avendo fatto corretta applicazione dei principi che sovraintendono alla valutazione della testimonianza della persona offesa. Inoltre, quale dato di conforto al narrato della LA, è stata valorizzata la testimonianza della LL — che, a dispetto di quanto lamentato nel ricorso, nella frase riportata nel ricorso pag. 8, afferma proprio che la caduta era dovuta alla spinta della scrivania — e le lesioni riportate nel certificato medico, compatibili con la dinamica descritta, mentre è stata rimarcata l'inverosimiglianza del contributo ricostruttivo di LE. In questo modo, il Giudice ha applicato i dicta di Sezioni Unite Bell'arte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214), secondo cui: - le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto. - Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. - Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa — come non è accaduto nel caso di specie — si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato. Il ricorso è, dunque, inammissibile perché manifestamente infondato. Contribuisce a tale conclusione anche l'impostazione stessa della censura dove si legge, ancora una volta, la denunzia congiunta ed indistinta di tutti i vizi della motivazione nonché la denunzia della violazione degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. Anche a quest'ultimo riguardo vanno evocati gli insegnamenti di Sezioni Unite RD, (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, RD, Rv. 280027), secondo cui non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca 8 la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 4. Il ricorso, nella parte in cui contesta il trattamento sanzionatorio, è complessivamente infondato. La pena è quasi aderente al minimo edittale ed il ricorso, sul punto della quantificazione, è del tutto generico. Quanto alla revoca delle circostanze attenuanti generiche, il Giudice di appello ha valorizzato la mancanza di contributi dell'imputato al procedimento, argomentazione sufficiente a negare il beneficio, potendo il Giudice considerare in malam partem anche solo un dato negativo. Quanto alla legittimità di tale revoca in assenza di impugnativa della parte pubblica, il Collegio segnala che non vi è motivo di ricorso sulla reformatio in peius, sulla cui effettiva sussistenza ci sarebbe comunque da interrogarsi, tenuto conto che la pena finale è stata diminuita. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3690,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile LA AO, che si liquidano in complessivi euro 3690,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 27/10/2022.