Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 10665/2024 RG,
T R A nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Stanislao Di Bello, domiciliata come in atti;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti, domiciliato come in atti;
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto CP_ La ricorrente allegava che in data 15/07/2024 aveva ricevuto dall' sede di Aversa, i solleciti di pagamento indicati in ricorso per l'importo complessivo di euro 1.774,20, relativi a somme indebitamente percepite a titolo di indennità malattia e maternità, esponendo inoltre che i solleciti di pagamento seguono la notifica di eventuali precedenti avvisi.
Deduceva che era maturata la prescrizione quinquennale e chiedeva di “accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati, per i motivi esposti in narrativa;
– per l'effetto, condannare
[...]
alla cancellazione del relativo debito prescritto;
– con vittoria di spese e competenze di CP_2 lite.”
Si è costituito l' esponendo che, stante i vari provvedimenti di sollecito di pagamento indicati CP_1
in ricorso e regolarmente notificati derivanti dal disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, consegue, che incombe sull'attore l'onere di dimostrare l'effettività della subordinazione del rapporto di lavoro contestato e/o la durata del rapporto di lavoro stesso.
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L'art. 52 legge 88/1989 prevede che:
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”
L'art. 13 legge 412/1991 ha poi previsto:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1
sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale CP_1
anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'
Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica……”
Emerge, dunque, dal chiaro ed inequivoco tenore letterale che la suddetta disciplina è stata dettata
2 con specifico riferimento all'erogazione dei ratei pensionistici di tal che non risulta applicabile al caso che ci occupa, riguardante il diritto dell' a ripetere l'indennità di malattia e maternità CP_1
erogata alla ricorrente.
Deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione, applicandosi alla fattispecie concreta in esame la prescrizione decennale.
L' ha comunicato in data 5.6.2015 alla ricorrente l'indebito relativo all'indennità di malattia CP_1
e maternità inerente al periodo dal 4.6.2007 al 26.7.2007, avendo inoltre sollecitato il pagamento con ulteriore comunicazione ricevuta il 28.3.2022.
L' ha comunicato in data 5.6.2015 alla ricorrente l'ulteriore indebito relativo all'indennità di CP_1
malattia e maternità inerente al periodo dal 30.5.2006 al 17.7.2006.
Inoltre la stessa ricorrente dà atto in ricorso di aver ricevuto in data 15.7.2024 i solleciti di pagamento prodotti in atti.
Pertanto non è maturata la prescrizione decennale del diritto dell' a chiedere la restituzione CP_1
delle somme erogate.
Nel merito deve applicarsi il principio di diritto espresso dalla Corte di Legittimità.
La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
(Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata) (cfr. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
Nel caso che ci occupa, a fronte delle comunicazioni dell' relative alla formazione degli CP_1 indebiti, sussiste l'onere probatorio incombente sulla ricorrente di provare lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per il numero di giornate necessario per conseguire la prestazione richiesta.
La Corte di Cassazione ha affermato infatti che "L' iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso,
3 il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all' iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr. Cass. n. 7845 del 19/05/2003).
Invero come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1133 del
26/10/2000) con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, ma le stesse affermazioni sono state fatte anche in relazione ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9536 del 14/06/2003), il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).
Nel caso che ci occupa l'istante non ha allegato e chiesto di provare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'erogazione delle prestazioni riscosse e pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, liquidate in CP_1
€1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 14.05.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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