Decreto cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 5039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5039 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11745/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11745 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Balducelli e Adriano Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata di Italia ad Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare e presentare la domanda di visto per motivi di studio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. TO LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
All’udienza camerale dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, va dato atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che – come indicato dalla sede diplomatica italiana in Pakistan in data 10 marzo 2026 – “la pratica relativa all’ammissione del ricorrente risulta “in sospeso” sul portale Universitaly e pertanto ancora non è possibile fissare un appuntamento”.
Tale circostanza – dalla parte ricorrente non contestata in punto di fatto – priva quest’ultima di alcun interesse alla delibazione del proposto gravame, atteso che, in difetto di ammissione allo studio presso istituzione sul territorio nazionale, il rilascio del richiesto visto non può intervenire.
Rileva conclusivamente il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO LI, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.