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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4042/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PIEPOLI Parte_1
ANTONIO, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CAZZATO Controparte_1
FIORENZO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 19/12/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in
[...] Controparte_1
Santiago de Cuba in data 24/10/2017, che dalla loro unione nasceva il figlio in Taranto (TA) il 19/05/2019 e, che in data 10/04/2022 era Persona_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 20.10.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 10/04/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 19/12/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/10/2017 in
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Santiago de Cuba, da , nata a [...] il Parte_1
12/12/1990, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto (Ta) dell'anno 2017 parte 2, serie C, numero 12;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti ed i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4042/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PIEPOLI Parte_1
ANTONIO, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CAZZATO Controparte_1
FIORENZO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 19/12/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in
[...] Controparte_1
Santiago de Cuba in data 24/10/2017, che dalla loro unione nasceva il figlio in Taranto (TA) il 19/05/2019 e, che in data 10/04/2022 era Persona_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 20.10.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 10/04/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 19/12/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/10/2017 in
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Santiago de Cuba, da , nata a [...] il Parte_1
12/12/1990, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto (Ta) dell'anno 2017 parte 2, serie C, numero 12;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti ed i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3