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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
OZ GI ES, Relatore
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 572/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 E C. Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3CR1I00256 FONDO PERDUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio controlli, la “Ricorrente_1 di Nominativo_1 & C s.a.s.” ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento n. TD3CR1I00256 (anno 2023), con cui è stato disposto il recupero parziale dei contributi a fondo perduto erogati in suo favore ex art. 25 del DL 34/2020 (nella misura di 8.858,00 anziché per euro 6.216,00) ed ex art. 2 del DL 149/2020
(nella misura di euro 17.716,00 anziché di euro 12.432,00).
In particolare, la ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione;
la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, unitamente all'omessa redazione di un processo verbale di constatazione riepilogativo degli esiti della verifica fiscale;
l'infondatezza della pretesa creditoria avendo l'ente impositore - nel calcolare i contributi spettanti al contribuente - considerato l'ammontare delle sole fatture emesse nel mese di aprile 2019 e non anche dei corrispettivi incassati per cassa.
In data 20.3.2024 l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la tardività del ricorso e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
All'udienza del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il ricorso è tempestivo.
Invero, l'avviso di accertamento in contestazione è stato notificato il 25.10.2023 ed il ricorso è stato proposto in data 22.12.2023 ovvero entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Passando al merito della controversia, il ricorso è fondato.
Appare opportuno affrontare preventivamente la doglianza con cui si contesta la fondatezza del credito.
Il contribuente ha dedotto che l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto da erogare, avrebbe considerato soltanto l'importo delle fatture emesse dalla società nel mese di aprile 2019 mentre avrebbe dovuto tener conto - oltre che di queste ultime - anche dei corrispettivi incassati e comunicati tramite il registratore di cassa connesso telematicamente all'ente impositore.
L'assunto è corretto.
Per come emerge dalla documentazione prodotta dal contribuente (registro delle fatture emesse e stralcio del registro dei corrispettivi) risulta, da un lato, che l'ammontare complessivo delle fatture attive e dei corrispettivi incassati dalla ricorrente nel mese di aprile 2019 è di euro 52.441,00 (importo corrispondente a quello dichiarato in sede di presentazione dell'istanza di erogazione del contributo); dall'altro, che l'ente impositore ai fini del calcolo del contributo ha effettivamente considerato soltanto l'importo delle fatture emesse dalla società nel mese di riferimento (euro 49.590,20).
In punto di condanna alle spese, va premesso che l''Agenzia delle Entrate, con comunicazione n. 55605 del
15.3.2022, ha segnalato al contribuente l'inesattezza dei dati forniti nella richiesta di erogazione del contributo e, conseguentemente, lo ha invitato a presentare documentazione utile ai fini dell'accertamento. Tale comunicazione è rimasta priva di riscontro avendo l'interessato prodotto quanto richiesto solo nel corso del giudizio.
Essendo il contribuente rimasto inerte rispetto alla richiesta di documentazione inviatagli dall'ente impositore, inerzia che ha comportato l'emissione dell'avviso di accertamento impugnato, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Sopese di lite compensate tra le parti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
OZ GI ES, Relatore
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 572/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 E C. Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3CR1I00256 FONDO PERDUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio controlli, la “Ricorrente_1 di Nominativo_1 & C s.a.s.” ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento n. TD3CR1I00256 (anno 2023), con cui è stato disposto il recupero parziale dei contributi a fondo perduto erogati in suo favore ex art. 25 del DL 34/2020 (nella misura di 8.858,00 anziché per euro 6.216,00) ed ex art. 2 del DL 149/2020
(nella misura di euro 17.716,00 anziché di euro 12.432,00).
In particolare, la ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione;
la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, unitamente all'omessa redazione di un processo verbale di constatazione riepilogativo degli esiti della verifica fiscale;
l'infondatezza della pretesa creditoria avendo l'ente impositore - nel calcolare i contributi spettanti al contribuente - considerato l'ammontare delle sole fatture emesse nel mese di aprile 2019 e non anche dei corrispettivi incassati per cassa.
In data 20.3.2024 l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la tardività del ricorso e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
All'udienza del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il ricorso è tempestivo.
Invero, l'avviso di accertamento in contestazione è stato notificato il 25.10.2023 ed il ricorso è stato proposto in data 22.12.2023 ovvero entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Passando al merito della controversia, il ricorso è fondato.
Appare opportuno affrontare preventivamente la doglianza con cui si contesta la fondatezza del credito.
Il contribuente ha dedotto che l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto da erogare, avrebbe considerato soltanto l'importo delle fatture emesse dalla società nel mese di aprile 2019 mentre avrebbe dovuto tener conto - oltre che di queste ultime - anche dei corrispettivi incassati e comunicati tramite il registratore di cassa connesso telematicamente all'ente impositore.
L'assunto è corretto.
Per come emerge dalla documentazione prodotta dal contribuente (registro delle fatture emesse e stralcio del registro dei corrispettivi) risulta, da un lato, che l'ammontare complessivo delle fatture attive e dei corrispettivi incassati dalla ricorrente nel mese di aprile 2019 è di euro 52.441,00 (importo corrispondente a quello dichiarato in sede di presentazione dell'istanza di erogazione del contributo); dall'altro, che l'ente impositore ai fini del calcolo del contributo ha effettivamente considerato soltanto l'importo delle fatture emesse dalla società nel mese di riferimento (euro 49.590,20).
In punto di condanna alle spese, va premesso che l''Agenzia delle Entrate, con comunicazione n. 55605 del
15.3.2022, ha segnalato al contribuente l'inesattezza dei dati forniti nella richiesta di erogazione del contributo e, conseguentemente, lo ha invitato a presentare documentazione utile ai fini dell'accertamento. Tale comunicazione è rimasta priva di riscontro avendo l'interessato prodotto quanto richiesto solo nel corso del giudizio.
Essendo il contribuente rimasto inerte rispetto alla richiesta di documentazione inviatagli dall'ente impositore, inerzia che ha comportato l'emissione dell'avviso di accertamento impugnato, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Sopese di lite compensate tra le parti.