Ordinanza presidenziale 19 maggio 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 22203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22203 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22203/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01090/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2022, proposto da NO BA, EN GO, NO IO, ON RE, PP RE, AO NJ, AU IS, NC ST, RL IN, IA MO, RI EL, PP TT, DO AR EN, EN ZO, AR UO, MI US, IO MI, NC EL ZI, AL AC, ST AP, PP NE, EG OM RC, CA OL, TO EL AR, ER LI, RI AR, ND LL, AL ZZ, UC HI, PP LO, EN CC, PP NE, FA MA AG, MA OL, PP TR, GA TE SC, OM D'OR, NT D'LE, IM LL TO, IZ De OL, NC De AC, OR De IN, VA De ON, AL D'TT, CO De TU, NT Di GE, ON AL Di IO, QU Di UR, NC Di RO, ID ZA, IM OS, MP IA, OM FE, NO FE, EN FE, IG RO, RO GU, IA NI, NE UR, MA OS, ND TA, PP UC IA, OL LE, VI AN, ND OR, OM UA, EL GR, GI RI, AT RI, PP AC, AL LI, GE IO, GI CE, NT EN, EN QU, TO LE, RI AR, RO ZZ, TO IO, PP MA, ZO CC, MI GU, PP MA, TO CI, AN IA CR, EL LO, IM AN, EF IZ, PP MA AR, OM RT, GI UL, HE AS, ST ON, AU ZZ, IM ME, EN LA, EN NT RC, EN NA, EN NA, NC OL, FA IT, PP LM, EL RI, ME EN CO, EN LI, EF OL, PP LE, AN RI, WA LO, RG OM, IO SA, IN BI, EF NO, RA SS, MA SA, TO MB, GI AR, RO SA, CA TA, ND LL, FA AR, RL RR, CA RA, AL DA, UC RB, TI GN, MA ZA, OD LI, RA TE, CO UR, ND LI, PP TA, ND TE, IM LR, OM CA, GI CA, AL CAro, AT PO, ON VA, IO NT, RI NT, EN OL, NC LL, UL CO, NT LA, PP ZU, OL Di OF, RA Intorcia, rappresentati e difesi dagli avvocati Anissa Touijar, Viviana La Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
1) Del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per la mancata inclusione dei benefici economici spettanti a seguito dell’attribuzione della funzione direttiva introdotta con i decreti legislativi nn.94 e 95 del 2017 in materia di riordino dei ruoli e delle carriere dl personale delle Forze Armate nonché di riordino/revisione dei ruoli delle Forze di Polizia.
2) Ogni ulteriore atto presupposto, collegato e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 la dott.ssa SS LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in oggetto i ricorrenti (150 tra appartenenti e ex appartenenti alle Forze Armate) agiscono per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno per la mancata inclusione dei benefici economici spettanti a seguito dell’attribuzione della funzione direttiva introdotta con i decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017 in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate nonché di riordino/revisione dei ruoli delle Forze di Polizia.
Espongono di lavorare o di aver lavorato nelle Forze Armate e che il riordino dei ruoli avrebbe previsto la valorizzazione del ruolo Marescialli/Ispettori attraverso il riconoscimento della carriera a sviluppo direttivo, attribuendo maggiori funzioni e responsabilità direttive e di Comando, anche mediante l’inserimento del nuovo grado apicale di Luogotenente e della qualifica di “Primo Luogotenente”. Pertanto assumono che l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di provvedere alla rideterminazione dell’assegno direttivo /funzionale mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo delle maggiorazioni previste e, in mancanza dei necessari adeguamenti economici e di alcuna indicazione al riguardo, lamentano di aver subito un rilevante danno economico per la mancata e ritardata previsione di meccanismi di adeguamento dell’assegno direttivo.
Secondo i ricorrenti tale danno ammonterebbe a:
per Primo Luogotenente/ LGT C.S. e gradi corrispondenti da € 1.296,40 a € 9.538,56;
Luogotenente e gradi corrispondenti da € 1.296,40 a € 9.538,56;
Primo Maresciallo/Maresciallo Maggiore da € 644,80 a 1.296,40.
Chiedono, dunque, accertarsi il diritto al riconoscimento del riadeguamento dell’assegno direttivo/funzionale contemplato dai decreti legislativi n. 94 e 95 del 2017, con il conseguenziale obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla sua rideterminazione.
2. Con istanza del 25.03.2025 il ricorrente Sig. Di GE NT ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame.
3. L’Amministrazione resistente, ritualmente costituitasi, con memoria del 10.06.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per mancanza della legittimazione attiva in capo ai ricorrenti e per genericità del gravame, sia con riferimento alle censure che con riferimento alla pozione dei ricorrenti, non indentificati neanche in relazione alla propria sede di servizio e Forza Armata di appartenenza al momento della presentazione del ricorso. Ha chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato.
4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 10 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisone.
DIRITTO
1. Preliminarmente il giudizio deve essere dichiarato improcedibile nei confronti del sig. Di GE NT, che ha depositato atto di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito del gravame.
2. Nei confronti di tutti gli altri ricorrenti, il ricorso è inammissibile sotto svariati profili, in particolare per difetto di legittimazione attiva e per assoluta genericità delle posizioni dei ricorrenti e delle doglianze formulate, nemmeno articolate in motivi di diritto.
Il Collegio ravvisa l’inammissibilità del proposto ricorso, innanzitutto, in ragione dell’omessa allegazione dei dati relativi alla sede di servizio dei soggetti ricorrenti al momento della proposizione del gravame, quale elemento idoneo a disvelare un profilo di indeterminatezza delle singole posizioni azionate e, in particolare, precludente il correlato accertamento funzionale alla determinazione in via preliminare della competenza di questo Tribunale a conoscere la relativa controversia.
Nella fattispecie in esame, infatti, trova applicazione il criterio posto dall’articolo 13, comma 2, cod. proc. amm., che individua la competenza in base alla sede di servizio del dipendente.
Al riguardo il Collegio intende richiamarsi al condivisibile orientamento giurisprudenziale, già espresso dalla Sezione nell’ambito di molteplici pronunciamenti resi su ricorsi proposti in forma collettiva da una pluralità di soggetti agenti nella qualità di pubblici dipendenti appartenenti al personale delle Forze armate (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 8 luglio 2024, n. 13676), in forza del quale l’intero gravame va ritenuto nel suo complesso inammissibile laddove il ricorso collettivo sia proposto innanzi a un Tribunale Amministrativo competente soltanto con riguardo ad alcuni ricorrenti (e non ad altri), per assenza del requisito rappresentato dalla necessaria identità delle posizioni processuali di quanti agiscono in giudizio, ovvero laddove emerga più radicalmente – come nella fattispecie in odierna trattazione – la mancanza stessa, a monte, di specifici elementi idonei a consentire la verifica in ordine alla competenza a decidere la controversia in relazione alla posizione di ciascuno dei soggetti ricorrenti (in termini analoghi, cfr. altresì TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 15 febbraio 2024, n. 3040 e sent. 15 novembre 2024, n. 20322).
Nel caso di specie, infatti, difetta negli atti di parte e neppure risulta dall’allegata documentazione depositata in giudizio la specifica indicazione della sede in cui i singoli ricorrenti prestano, rispettivamente, servizio. Inoltre i ricorrenti si qualificano come appartenenti, attualmente o in passato, alle Forze Armate, senza indicare, per ciascuno, né la Forza armata di appartenenza, né il grado posseduto, né la sede di servizio, né tantomeno specificare le funzioni singolarmente svolte in concreto, non soddisfacendo quindi l’onere di provare la sussistenza e l’ampiezza di compiti direttivi loro loro eventualmente assegnati.
2. In secondo luogo, l’inammissibilità del proposto ricorso discende dalla genericità delle doglianze formulate – come pure eccepito dalla resistente Amministrazione nella prodotta memoria difensiva e rilevato d’ufficio dal Collegio nel corso dell’udienza, con avviso ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
In proposito può richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “… nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste … ” e, per l’effetto, sono stati ritenuti inammissibili i motivi “… i) da cui non si evincono le disposizioni normative violate … o gli specifici elementi in base ai quali sarebbero sussistenti i dedotti vizi …; ii) meramente ipotetici o basati su congetture … ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 4 giugno 2020, n. 3541, in specie punto 5.3.1).
Nella specie va rilevato che le doglianze mosse sono generiche, non articolate in motivi di diritto e si sostanziano nell’affermare che “ la mancata e ritardata previsione di meccanismi di adeguamento dell’assegno direttivo, ha determinato un rilevante danno economico per il personale militare ”, quantificati “ in proporzione al grado e all’anzianità di servizio ( calcolato dal 1° Ottobre 2017 al 30 Settembre 2021 ): Primo Luogotenente/ LGT C.S. e gradi corrispondenti da € 1.296,40 a € 9.538,56; Luogotenente e gradi corrispondenti da € 1.296,40 a € 9.538,56; Primo Maresciallo/Maresciallo Maggiore da € 644,80 a 1.296,40. ”
Oltre alla mancata articolazione dei motivi di diritto, difettano elementi di prova circa la quantificazione del supposto danno.
3. Infine, l’inammissibilità del ricorso deriva, come ancora eccepito dall’amministrazione costituitasi, dalla mancanza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, in quanto i miglioramenti stipendiali per il personale si realizzano mediante i rinnovi degli accordi sindacali e le procedure di concertazione, di talché i ricorrenti medesimi non vantano alcuna posizione giuridica autonomamente azionabile in giudizio e nei termini assunti nel ricorso de quo .
4. In ogni caso, il ricorso è pure infondato nel merito.
I ricorrenti lamentano l’asserito mancato adeguamento stipendiale rispetto a quanto previsto dal riordino di cui ai d.lgs. nn. 94 e 95 del 2017, in particolare dell’assegno direttivo.
Al di là della già rilevata assenza di prova sulle funzioni direttive effettivamente svolte, va evidenziato che il decreto legislativo de quo ha riconosciuto agli interessati un miglioramento economico, mediante la rivisitazione dell’intera scala parametrale, fissando per tali incrementi parametrali la decorrenza del 1° ottobre 2017, in concomitanza con la cessazione dell’erogazione del c.d. “bonus F.A.” al 30 settembre 2017.
Come dedotto dall’amministrazione, detti incrementi economici sono stati applicati in concreto con il primo decreto di concertazione utile, ossia con il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 “Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate relativo al triennio economico e normativo 2016 – 2018”. Inoltre , con riferimento al personale militare con il grado/qualifica apicale e con una certa anzianità nel grado delle categorie dei sottufficiali e graduati, l’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 94 del 2017 ridetermina, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare mensile lordo dell’importo aggiuntivo pensionabile, ulteriormente incrementato dal 1° gennaio 2020, ai sensi del successivo comma 7 bis, dando così un (ulteriore) riconoscimento economico. Infine, solo per il grado di Primo Luogotenente – parametro 148 con decorrenza giuridica entro il 31 dicembre 2021, l’assegno funzionale di cui si discute è incrementato dal 1° gennaio 2022 in virtù del D.P.R. di concertazione n. 56/2022 (triennio giuridico ed economico 2019-2020-2021).
Sulle sopra rappresentate circostanze di fatto, oggetto delle difese dell’amministrazione, i ricorrenti non hanno dedotto alcunché. Di conseguenza, è infondata la censura secondo cui l’Amministrazione sarebbe rimasta inerte innanzi alle disposizioni di cui ai d.lgs. nn. 94 e 95 del 2017, poichè ha invece predisposto delle riparametrazioni del trattamento economico in godimento ai destinatari della norma, in linea con il progetto di riordino delle carriere di cui ai citati provvedimenti legislativi.
4. Per le esposte ragioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti del sig. Di GE NT;
- lo dichiara inammissibile nei confronti di tutti gli altri ricorrenti nei sensi di cui in motivazione.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA PA, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario
SS LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS LE | LA PA |
IL SEGRETARIO