Art. 4.
I contributi di cui al precedente articolo 1 sono destinati:
nella misura del 25 per cento alle nuove costruzioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, nonche' all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento ed alla sostituzione di apparati motori su scafi da pesca gia' in esercizio per i natanti di stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;
nella misura del 25 per cento alle nuove costruzioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, nonche' all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento ed alla sostituzione di apparati motori su scafi da pesca gia' in esercizio per i natanti di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate.
I contributi di cui al precedente articolo 1 sono destinati:
nella misura del 25 per cento alle nuove costruzioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, nonche' all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento ed alla sostituzione di apparati motori su scafi da pesca gia' in esercizio per i natanti di stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;
nella misura del 25 per cento alle nuove costruzioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, nonche' all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento ed alla sostituzione di apparati motori su scafi da pesca gia' in esercizio per i natanti di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate.