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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5196/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F.: nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ezio Bonanni (C.F. , elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliati presso il di lui studio in Roma, Via Crescenzio n. 2 Sc. B int. 3,
Attori
E
(C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce nei cui Uffici, in via F. Rubichi, n. 39, è elettivamente domiciliato (pec: Email_1
Convenuto
Conclusioni
Per gli attori:
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato, ogni contraria istanza, argomentazione, deduzione ed eccezione disattesa,
I. accertare e dichiarare:
1 - che i Sig.ri , , e sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rispettivamente la vedova e gli orfani del Per_1 Controparte_3
- che sussiste la responsabilità civile del , diretta, vicaria e per fatto altrui, Controparte_1 per tutti i titoli, ragioni e motivi di cui in premessa, e quindi l'obbligo di risarcire gli attori di tutti
i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, prima di tutto contrattuale (artt. 1173,
2087 c.c. e 35 e 36 Cost.), ed extracontrattuale, per attività pericolosa (art. 2050 c.c.), per violazione degli obblighi di custodia (ex art. 2051 c.c.), ovvero aquiliana (ex artt. 2043 e 2059
c.c.), ovvero per responsabilità civile da reato (ex artt. 589 e 185 e 187 c.p., e/o 2043 e 2059 c.c.), anche vicaria (ex artt. 1228 e 2049 c.c.), e in combinato disposto con l'art. 2087 c.c., e per quanto altro dedotto in fatto e in diritto nella premessa del presente atto di citazione, che si intende qui riscritto;
- Accertare incidenter tantum la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., e quindi degli ulteriori profili di responsabilità civile extracontrattuale e per ogni altro fatto e circostanza dedotta nella premessa in fatto e in diritto, che qui si intende riscritta;
II. conseguentemente e comunque:
a. condannare il , in persona del Ministro p.t., a.I a risarcire gli odierni Controparte_1 attori, Sig.ri , , e , di tutti i Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 danni, patrimoniali per danno emergente e lucro cessante, e non patrimoniali (biologici, morali, esistenziali, per lesione del rapporto parentale, etc.) sofferti, iure proprio, in seguito alla malattia
e alla morte del e per ogni altro profilo dedotto in premessa del su esteso Per_1 Controparte_3 atto di citazione e per tutti gli importi già precisati e richiesti, ovvero per quelli maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti dovuti dal Giudice adito, anche ex artt. 1226 e/o 2056 c.c., ad integrale ristoro del pregiudizio iure proprio sofferto, oltre interessi e rivalutazioni;
b. condannare il al risarcimento dei danni iure proprio, compresi quelli Controparte_1 biologici, psicobiologici e morali e biologici potenziali, subiti dagli odierni attori per l'esposizione ad amianto in ambito familiare, per la contaminazione degli abiti e tute da lavoro e divise del militare deceduto, nei termini già specificati nella premessa in fatto e in diritto del presente atto di citazione, che si intendono qui integralmente riportate e riscritte, e con quantificazione equitativa, ex artt. 1226 e/o 2056 c.c.;
c. Si insiste affinché le domande tutte, formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente atto di citazione, trovino integrale accoglimento con condanna del a Controparte_1 risarcire gli attori di tutti i danni iure proprio, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, per quanto in premessa in fatto e in diritto, ovvero per tutti gli importi maggiori o minori che
2 fossero accertati in corso di causa e/o ritenuti equi dal Giudice adito, ovvero ex artt. 1226 e/o
2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
d. Su tutte le somme dovute, come rivalutate, si chiede la liquidazione degli interessi legali e il maggior danno eventualmente sofferto, dal dì del sorgere del credito al saldo.
- Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso atto di citazione, che si intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni.
-Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.” (conclusioni dell'atto di citazione).
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecce adito, in persona del Giudice Dott. Biagio Politano, della
I^ Sezione Civile, in via principale e nel merito: dichiarare il giudicato formale e sostanziale in ordine ai fatti accertati nel procedimento previdenziale, culminato con la condanna del all'accredito delle Controparte_1 prestazioni previdenziali solo in favore della vedova, in quanto l'originaria sentenza di condanna
(primo grado) aveva previsto il riconoscimento in favore anche dei figli, e tale pronuncia è stata riformata dalla Corte di Appello di Lecce, solo in ordine ai figli solo per il fatto che non fossero nel carico fiscale, e perciò stesso tale accertamento rileva ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909
c.c., ovvero di conferma del nesso di causalità e della colpa, e in ogni caso anche alla luce della sentenza parziale, si chiede la declaratoria della responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, del , ex artt. 1218 c.c.; 2043 c.c.; 2050 c.c. e 2087 c.c., per aver causato il Controparte_1 carcinoma polmonare a piccole cellule al Maresciallo Aiutante, , Parte_5 Controparte_3 durante il servizio militare dal 07/03/1969 al 30/06/1998, alle dipendenze della
[...]
, per non avere evitato o, quantomeno, per non avere fatto tutto Controparte_4 il possibile per ridurre l'inalazione di tutte le polveri (visibili o invisibili, fini od ultrafini) - tra cui
l'amianto - di cui il era tenuto a conoscere l'esistenza, cosi causando al de Controparte_1 cuius la malattia e la morte in data 27/10/2015, con conseguente accoglimento delle domande, iure proprio, tutte formulate da parte attrice nell'atto di riassunzione e nelle conclusioni rassegnate che si intendono qui integralmente riportate e riscritte, e la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'eccezione di compensatio e in ogni caso la sua infondatezza, anche alla luce del fatto che nulla è stato erogato per i figli non a carico fiscale (atto confessorio a pag. 12 della comparsa di controparte che si fa valere in ordine al capo III della comparsa di controparte, ove si chiede 'applicazione del principio della compensatio lucri cum
3 damno', come detto infondata in relazione a quanto riportato nella stessa pag. 12, a partire dalla
3^ riga della comparsa avversaria) e, per l'effetto:
- condannare il , in persona del Ministro p.t., al risarcimento in favore della Controparte_1 sig.ra , (coniuge) della somma non inferiore ad € 369.125,20 (tabelle senza Parte_1 personalizzazione), e quindi a titolo di personalizzazione con aumento da 1/3 a ½, tenendo conto della particolarità del caso concreto, come riportato nelle tabelle del Tribunale di Roma, e comunque ci si rimette all'equità del Giudice adito, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e danno psicobiologico personalizzato, iure proprio, per tutte le causali di cui ai superiori capitoli VII.1) e VII.2), qui da intendersi per integralmente trascritti e riportati, ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal
Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 1226 c.c. e /o 2056 c.c.;
- condannare il , in persona del p.t., al risarcimento in favore della Controparte_1 CP_2 sig.ra , (figlia) della somma di € 301.406,20, a titolo di danno da perdita del Parte_2 rapporto parentale e danno psicobiologico personalizzato, iure proprio, per tutte le causali di cui ai superiori capitoli VIII.1) e VIII.2), qui da intendersi per integralmente trascritti e riportati, ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa
e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 1226 c.c. e /o 2056 c.c.;
- condannare il , in persona del p.t., al risarcimento in favore del Controparte_1 CP_2 sig. (figlio) della somma non inferiore ad € 301.406,20 (tabelle senza Parte_3 personalizzazione), e quindi a titolo di personalizzazione con aumento da 1/3 a ½, tenendo conto della particolarità del caso concreto, come riportato nelle tabelle del Tribunale di Roma, e comunque ci si rimette all'equità del Giudice adito, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e danno psicobiologico personalizzato, iure proprio, per tutte le causali di cui ai superiori capitoli IX.1) e IX.2), qui da intendersi per integralmente trascritti e riportati, ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal
Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 1226 c.c. e /o 2056c.c.;
- condannare il , in persona del al risarcimento in favore del Controparte_1 CP_5 sig. (figlio) della somma non inferiore ad € 363.337,60 (tabelle senza Parte_4 personalizzazione), e quindi a titolo di personalizzazione con aumento da 1/3 a ½, tenendo conto della particolarità del caso concreto, come riportato nelle tabelle del Tribunale di Roma, e comunque ci si rimette all'equità del Giudice adito, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e danno psicobiologico personalizzato, iure proprio, per tutte le causali di cui ai superiori capitoli X.1) e X.2), qui da intendersi per integralmente trascritti e riportati, ovvero per
4 l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal
Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 1226 c.c. e /o 2056 c.c.;
- condannare il , in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento in Controparte_1 favore degli attori della somma di € 224.382,000, pro-quota, secondo l'art. 581 c.c. a titolo di danno patrimoniale futuro, iure proprio, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, per tutte le causali di cui al superiore capitolo XI), qui da intendersi per integralmente trascritto
e riportato, ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 1226 c.c. e /o 2056 c.c.
Si chiede che sia liquidato il danno da ritardo con liquidazione degli interessi compensativi ex art.
1219 e segg. c.c., alla stregua della Sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Civile, n. 5049/2025, che si è allegata con il doc. 5) del presente atto.
Il tutto per i motivi, in fatto e in diritto, così come specificati nell'atto di citazione e nei successivi scritti che si intendono qui integralmente riportati e parti integranti della presente comparsa conclusionale.
Vittoria di spese e compensi di causa, anche in relazione alla Sentenza non definitiva n.
1130/2024, pubblicata il 26/03/2024 da codesto Spett.le Tribunale, emessa dal Giudice Dott.ssa
NO GU in data 22/03/2024, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario” (conclusioni delle note ex art. 127 ter c.p.c.).
Per il convenuto:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
1. in via preliminare dichiarare la nullità della citazione per le ragioni sopra dedotte;
2. sempre in via preliminare ritenere e dichiarare prescritto il diritto all'azione risarcitoria avanzata da parte attrice;
3. in subordine, rigettare la domanda siccome infondata per i motivi tutti sopra esposti;
in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, scomputare dalla somma ritenuta dovuta a tale titolo quanto liquidato in favore delle controparti a titolo di indennità ed altri emolumenti concessi in relazione allo stesso evento lesivo per cui è processo, sia come somme già percepite che rispetto a quelle che saranno corrisposte;
4. Spese rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
5 Con atto di citazione notificato il 23 giugno 2022, in dichiarata riassunzione del procedimento istaurato innanzi al Tribunale di Roma e all'esito della sua dichiarazione di incompetenza resa con ordinanza del 26 aprile 2022, , , Parte_1 Parte_2
e , rispettivamente moglie (la prima) e figli di , nato Parte_3 Parte_4 Controparte_3
a Taranto l'11.09.1950 e deceduto il 27.10.2015, hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio
[...] per la perdita del congiunto a causa di un carcinoma polmonare metastatico, contratto, in thesi, durante il periodo di servizio prestato presso la . Controparte_4
A fondamento della richiesta, diffusa in un lunghissimo atto di citazione (54 pagine), contrassegnato dalla esposizione di 248 punti circostanziali (fino a pag. 18), gli attori hanno posto la tesi secondo la quale nessun dubbio poteva sussistere in ordine alle cause della morte del congiunto, in ultima analisi derivante dalla sua esposizione nel corso del servizio (prestato dal
1969 al 1998), fino all'età di 48 anni, a fibre di amianto con le quali era venuto a contatto in assenza di adeguata protezione.
A tal fine, hanno fatto presente che:
- il decesso era stato dovuto a tumore del polmone, con ispessimenti, placche pleuriche e asbestosi (doc. 9: relazione medico legale del Dott. ; Persona_2
- v'era già stato il riconoscimento della qualità di vittima del dovere giusta Decreto
Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva n. 4 del
1.1.2018 (posizione n. 39203/SB), con individuazione del nesso eziopatogenetico tra gli ispessimenti pleurici e l'exitus per K polmonare metastatico;
- erano stati attribuiti ai familiari superstiti i benefici di equiparati alle vittime del dovere;
4/g: Decreto n.15 del 25.2.2915 del 2° Reparto – Speciali Benefici Assistenziali (SBA);
- era stato riconosciuto al lo status di equiparato a vittima Persona_3 Controparte_3 del dovere e gli erano stati concessi i relativi benefici economici giusta Decreto Min.
Difesa - Previmil n.291 del 16.11.2016 e decreto n 61 del 18.3.2015 Controparte_1 di concessione speciale elargizione);
- il , già con la diagnosi, per l'imponenza dei sintomi e l'invasività delle terapie, aveva CP_3 riportato un'infermità pari al 100% (totale inabilità), cui aveva fatto seguito il decesso in data 27.10.2015;
- il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio già nell'adunanza del 23.12.2002 n.74, aveva espresso il primo parere sullo stato di salute dell'odierno dante causa, affermando che vi fosse “una valida efficienza eziopatogenica” tra la patologia allora sofferta dal Sig.
6 “esiti disventilatori di pregressa pleurite essudativa dx di natura Persona_4 tubercolare” e il servizio prestato presso la , così che la stessa potesse Controparte_4
“riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.
Gli attori hanno articolatamente allegato i danni alla vita di relazione dal febbraio 2015 a quella della data della morte e poi quelli derivanti della perdita del rapporto parentale.
Si è costituito il , eccependo Controparte_1
- la prescrizione del diritto;
- l'insussistenza di tutti gli elementi costitutivi della dedotta responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. in ragione della carenza di colpevole gestione del rischio connesso alla presenza dell'amianto, anche in considerazione della mansione di elettricista svolta dalla vittima.
In via di ulteriore subordine, il ha chiesto che nel caso di Controparte_1 accoglimento della domanda venisse operato lo scomputo dal credito risarcitorio di tutte le somme che il convenuto aveva già erogato nei confronti del defunto e dei suoi familiari. CP_6
A fronte della dedotta eccezione di prescrizione, il Giudice istruttore ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni;
dopo avere trattenuto la causa per la decisione, il Tribunale di
Lecce in data 26 marzo 2024 ha emesso la sentenza non definitiva 1130/2024, con la quale ha rigettato l'eccezione ed ha contestualmente emesso ordinanza istruttoria dispositiva di CTU medico-legale.
Dopo avere affidato l'incarico e registrato il deposito dell'elaborato peritale, il Giudice istruttore, con ordinanza del 16 gennaio 2025, ha disatteso le ulteriori richieste istruttorie e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 4 dicembre 2025.
Nelle more, con proprio decreto del 5 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale – giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha disposto che all'udienza fissata si procedesse alla discussione e alla decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie illustrative.
Gli attori hanno depositato note contenenti le conclusioni sopra riportate in epigrafe.
II)
§1
Deve dunque essere valutata la composita richiesta di risarcimento dei danni proposta, iure proprio, dalla moglie e dai figli di . Controparte_3
7 Dalla lettura dell'atto introduttivo, si ha modo di rilevare che i danni lamentati dagli attori attengono alla lesione del diritto di relazione nel vissuto familiare e, in secondo luogo, alla perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del congiunto.
In seno alle conclusioni formulate, si legge anche dell'invocato risarcimento dei danni subiti dai congiunti per essere stati essi stessi a contatto con le fibre di amianto trattenute dai vestiti della vittima.
Così ricostruito il petitum, non appare fuori luogo ricordare che “in materia di responsabilità extracontrattuale, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato, il quale è tenuto a fornirla indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'esistenza dell'illecito” (ex plurimis Cass. Civ. Sez. III, 28 luglio 2005 n. 15808)
E sempre a carico dell'attore rimane la prova dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il danno in relazione alla condotta illecita e alla esistenza del danno (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. III, 11 gennaio 2002 n. 103).
Nel caso in esame, difetta la dimostrazione della lesione del rapporto familiare in corso di malattia: nulla che attesti la lesione della serenità familiare dal febbraio 2015 alla data dell'exitus
- in guisa tanto significativa da consentire di ritenere leso un bene giuridico costituzionalmente protetto - si rinviene in atti.
Né si sarebbe profilata utile a tal fine la prova articolata dagli attori, avuto riguardo alla genericità delle circostanze allegate ed alla sua rilevata inammissibilità.
Non così, in tutta evidenza, per ciò che concerne il danno da perdita del rapporto parentale.
Il danno, infatti, è da ritenere in re ipsa in ragione della morte del coniuge e del genitore, nel caso di specie dichiaratamente non convivente.
Ed invero, fermo il generale ed inderogabile principio di non duplicabilità delle voci di danno, deve darsi atto che la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).
Giova sottolineare, poi, che il danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un prossimo congiunto non si identifica con la sofferenza psichica transeunte, ma comprende tutti i pregiudizi non patrimoniali derivati dal fatto illecito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 28 novembre 2008 n.
28423).
Quanto precede, se da un lato impone di ritenere indiscutibile la sussistenza del danno del quale è stato richiesto il risarcimento, dall'altro impone anche di rilevare che nessuna prescrizione
8 potrebbe anche solo latamente ritenersi consumata, avuto riguardo alla pronuncia reiettiva della relativa eccezione.
Ergo, la domanda in parte qua si presenta ammissibile.
Quanto precede introduce il tema legato alla valutazione della condotta – in thesi, illecita
– del convenuto. CP_1
In via di estrema sintesi, con riguardo al tema afferente alla gestione dei rischi connessi alla presenza dell'amianto sui luoghi di lavoro ed alla carenza di adeguati sistemi di protezione – val la pena richiamare il principio a mene del quale “in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 28458 del 5/11/2024).
Con riguardo al caso di specie, non solo non è smentito da alcunché il dato relativo alla presenza dell'amianto nei luoghi di lavoro del , ma è anche emerso che la stessa CP_3
Amministrazione convenuta, nel corso degli anni e con i plurimi provvedimenti sopra richiamati, ha espressamente ammesso la circostanza.
E tanto vale senza meno a ritenere di essere a cospetto di condotta illecita, posta colposamente in essere dall'Amministrazione convenuta.
Parimenti dimostrato è poi il nesso causale tra la condotta del e Controparte_1
l'insorgenza della malattia che ha condotto alla morte il . CP_3
Viene a tal proposito in rilievo il contenuto della relazione tecnica a firma del CTU nominato e le sue condivisibili conclusioni:
1) la causa del decesso del decesso di all'epoca di anni 65, fu un carcinoma Controparte_3 polmonare a piccole cellule;
2) tale patologia è obiettivamente e causalmente riconducibile all'attività lavorativa del defunto quale emerge dagli atti di causa;
3) nel caso in parola la patologia è stata determinata dal concorso causale dell'esposizione lavorativa all'amianto e dal fumo di sigaretta voluttuario. Entrambe le esposizioni hanno la qualifica scientifica di cancerogeni CERTI. La loro presenza contemporanea svolge azione
9 sinergica degli effetti nocivi di ciascuno, per tale motivo non è possibile attribuire una percentuale di prevalenza dell'uno sull'altro fattore col bilancino del farmacista. Tuttavia in medicina legale del lavoro in caso di doppia esposizione si ritiene prevalere l'esposizione all'amianto. Peraltro, il soggetto aveva già sviluppato una patologia amianto correlata, le placche pleuriche che sono un danno certo frutto di esposizione all'amianto.
Sulla scorta di quanto precede, allora, deve essere riconosciuta la responsabilità del per la perdita del rapporto di coniugio e paternità subito dagli attori. Controparte_1
Nondimeno, in rapporto alla non contestata propensione al tabagismo da parte del , CP_3 indicato come consumatore di 40 sigarette pro die, ed alla luce della dichiarata concorrenza di tale fattore nella genesi della malattia mortale, la responsabilità dell'Amministrazione convenuta può essere riconosciuta nella misura del 60%, con connessa pari riduzione del danno da quest'ultima risarcibile.
Tanto ritenuto, è doveroso ancora rilevare che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale va valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate dai vari tribunali della
Repubblica (Cass. Civ. Sez. III, 17 dicembre 2009 n. 26505).
A tanto occorre aggiungere che – in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale – “il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. Civ. Sez. III, 11 dicembre 2019 n. 28989).
In questo quadro, diventa determinante l'individuazione dei parametri di quantificazione dei danni conseguenti al decesso del congiunto.
Ritiene questo Giudice che all'uopo occorra far ricorso alle “tabelle” predisposte dal
Tribunale di Milano: e tanto in ragione, da un lato, di evidenti esigenze di omogeneità valutativa e, dall'altro, della completezza metodologica ed euristica dei criteri elaborati.
10 Merita di essere richiamata a tal fine la recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte
(Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025) e la condivisibile affermazione in essa contenuta – all'esito di serrato argomentare e richiamo delle pronunce succedutesi nel tempo – secondo la quale “sono comunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide ed attendibili, le sole tabelle milanesi, potendo il giudice e l'interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso”
(punto 7.1 della decisione).
Sulla scorta di tanto – ed omessa in questa sede ogni ultronea considerazione – deve allora rilevarsi che in difetto di dimostrate ulteriori circostanze, l'unico elemento in concreto valutabile
è la perdita del rapporto parentale (e di coniugio) derivante dalla morte di . Controparte_3
Tenuto conto dei criteri indicati dalle tabelle milanesi, devono essere riconosciuti a:
1)
, all'epoca della morte del marito, di anni 54: Parte_1 punti 16 per età della vittima primaria punti 18 per sua età nessun punto per difetto di convivenza o dimostrata intensità di frequentazione punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti,
e dunque punti 43, da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= 168.173, da ridurre del 40%, in definitiva pari ad euro 100.93,80;
2)
, all'epoca della morte del padre, di anni 35: Parte_2 punti 16 per età della vittima primaria punti 22 per sua età nessun punto per difetto di convivenza o dimostrata intensità di frequentazione punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti,
e dunque punti 47, da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= 183.817, da ridurre del 40%, in definitiva pari ad euro 110.290,20;
3)
, all'epoca della morte del padre, di anni 33: Parte_3 punti 16 per età della vittima primaria punti 22 per sua età nessun punto per difetto di convivenza o dimostrata intensità di frequentazione punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti,
11 e dunque punti 47, da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= 183.817, da ridurre del 40%, in definitiva pari ad euro 110.290,20;
4)
, all'epoca della morte del padre, di anni 27: Parte_4 punti 16 per età della vittima primaria punti 24 per sua età nessun punto per difetto di convivenza o dimostrata intensità di frequentazione punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti,
e dunque punti 49, da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= 191.639, da ridurre del 40%, in definitiva pari ad euro 114.983,40.
Somme tutte da rivalutare dal 31 dicembre 2024 (data assunta come relativa alla valutazione di base delle tabelle milanesi) ad oggi.
Appare utile rilevare che in difetto di allegazione di un pregiudizio da ritardo nella disponibilità delle somme non adeguatamente ristorato mediante rivalutazione delle medesime, non è dovuta la corresponsione degli interessi dal momento del fatto (Cass. Civ. Sez. III n.
18564/2018).
Non risultano erogate prestazioni in favore degli attori da portare in detrazione rispetto all'ammontare dell'importo del risarcimento dovuto.
Va detto poi che non risultano documentati danni subiti dagli attori per esposizione alle fibre di amianto contenute nei vestiti di . Controparte_3
Le spese processuali devono essere poste a carico del : vengono Controparte_1 liquidate – in assenza di dimostrazione di esborsi – secondo quanto previsto dai Decreti
Ministeriali 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso tra euro 260.001 ad euro 520.000, parametro minimo avuto riguardo alla lunghezza immotivata degli atti defensionali e alla reiterazione di considerazioni ultronee e stereotipate, con distrazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte contro il , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di
, che liquida in euro 100.93,80 Parte_1
, che liquida in euro 110.290,20 Parte_2
12 , che liquida in euro 110.290,20 Parte_3
, che liquida in euro 114.984,40, Parte_4
somme tutte da rivalutare dal 31 dicembre 2024 ad oggi;
2. condanna il al pagamento delle spese processuali in favore degli Controparte_1 attori, che liquida in euro 11.229 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ezio
Bonanni.
3. pone definitivamente a carico del le spese di CTU. Controparte_1
6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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