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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/12/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2420 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: AVV. ROBERTO POLLONI, AVV. RICCARDO GAMBI
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
E PER ESSA Controparte_1 Controparte_2
DIFENSORE: AVV. FRANCESCA MICHELI
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
avente a oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice opponente:
“Voglia l' On. le Giudice adito
1 In via preliminare,
- Sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo notificato per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
Nel merito:
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto stante l'inesistenza della cessione e/o l'assenza di un valido contratto di cessione e/o perche l'asserito credito non rientra nel perimetro della cessione e quindi accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva della opposta;
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto stante la mancata prova del credito vantato dalla convenuta opposta e/o perché emesso in violazione dell' art. 50 TUB;
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto e stabilire che nulla è dovuto per le causali di cui in premessa alla società ingiungente;
- Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale e spese in riferimento ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito, compresi i conti collegati e confluenti, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;
- Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al rapporto di conto corrente, compresi i conti collegati e confluenti, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni (c.m.s. e di quelle che l'anno sostituita) e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive all'apertura del contratto e sfavorevoli alla parte istante;
- In alternativa, a seguito dell'eventuale esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa oggetto del rapporto tra la società correntista e la opposta, compresi i conti collegati e confluenti, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione della commissione di massimo scoperto, delle commissioni che l'anno sostituita, della capitalizzazione degli interessi e/o di qualsiasi costo o spesa o addebito che dovesse risultare non dovuto;
accertare e dichiarare, inoltre, la nullità di ogni prassi anatocistica ex adverso invocata e comunque di ogni altra pattuizione non scritta di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;
- Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto e per le commissioni e/o remunerazioni che hanno sostituito la prima (commissione di disponibilità fondi, commissioni di istruttoria veloce, tasso annuo utilizzo oltre fido ecc), calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, in aggiunta agli interessi passivi e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;
- Rideterminare, previa effettuazione di CTU tecnico contabile, di cui si chiede sin da ora l'ammissione, l'esatto dare avere tra le parti in ordine ai rapporti bancari in oggetto, compresi i conti collegati e confluenti, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, commissioni che hanno sostituito la c.m.s. e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni ed eliminando altresì le somme
2 addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese nonché ogni e qualsiasi addebito privi di giustificazione e, di conseguenza, accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti;
- Accertare e dichiarare il saldo e/o l'esatto dare avere tra le parti quantificando la somma che all'esito della espletanda CTU tecnico contabile, risulterà indebitamente e/o illegittimamente addebitata e/o riscossa per le causali di cui in premessa, considerando anche gli interessi legali creditori in favore dell'odierna parte istante;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
➢ Parte convenuta opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, in via preliminare confermare la esecutività del Decreto ingiuntivo Tribunale di Lucca n. 652/2024 in via processuale e principale dichiarare inammissibile/improcedibile la spiegata opposizione in quanto tardiva e, conseguentemente, confermare il DI Tribunale di Lucca n. 652/2024 attribuendogli definitiva esecutorietà e valore di cosa giudicata. in via subordinata e nel merito, rigettare, per i motivi di cui in parte narrativa, tutte le domande e le eccezioni attoree espletate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, CP_1 conseguentemente confermando il decreto ingiuntivo n. 652/2024 munendolo di definitiva efficacia esecutiva. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(di seguito, anche soltanto Parte_1
) ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1753/2024, con il quale Parte_1
il Tribunale di Lucca, ad istanza di le aveva ingiunto l'immediato Controparte_1
pagamento della somma di euro 58.519,66, oltre interessi moratori e spese del procedimento, deducendo, a sostegno dell'opposizione, il difetto di prova della cessione del credito originariamente vantato dalla cedente Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. in favore della cessionaria, odierna opposta;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dell'estratto di saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B., nonché per difetto di prova del credito;
l'illegittimo conteggio di interessi passivi ultralegali e l'addebito di spese ed oneri in assenza di apposita pattuizione scritta;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici;
l'illegittima applicazione della
3 commissione di massimo scoperto;
l'inefficacia delle modifiche unilaterali del contratto intervenute in corso di rapporto per l'inosservanza dell'art. 118 Ha Pt_2
quindi concluso per sentir sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, revocarlo, dichiarare nulle le clausole illegittime del contratto di conto corrente e non dovute le somme addebitate alla correntista, al pari degli importi addebitati senza alcuna specifica previsione contrattuale, nonché rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e sentirla dichiarare inammissibile, ovvero, in ogni caso, infondata nel merito, si è costituita Controparte_1
§1.2 – Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649
c.p.c., la causa è stata spedita in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. All'udienza del 5 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – L'opposizione è inammissibile. Va disattesa l'istanza di rinvio congiuntamente formulata dalle parti al giudice, che, nell'esercizio dei poteri direttivi del processo di cui all'art. 175 c.p.c., non è vincolato dalla concorde richiesta in tal senso proposta (Cass. n. 2008 del 2001).
§3. – Orbene, è accaduto, in base a dati che risultano dagli atti ed incontroversi tra le parti, che il decreto ingiuntivo sia stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 21 giugno 2024, con il che il termine per l'opposizione tempestiva, di 40 giorni dalla notificazione (art. 641, 1° comma, c.p.c.), scadeva in data 31 luglio
2024.
L'opposizione, invece, è stata notificata soltanto in data 30.8.2024.
L'opponente lamenta tuttavia di aver avuto conoscenza del decreto soltanto nel mese di agosto 2024, in dipendenza di due fattori concomitanti, ma indipendenti tra loro: (a) il ricovero del liquidatore per polmonite atipica sino al 20.6.2024, con prescrizione di ulteriori 10 giorni di riposo, sino al 30.6.2024; (b) il recapito del decreto ingiuntivo notificato tramite l'inserimento nella casella “SPAM” del destinatario ad
4 opera del gestore di posta elettronica certificata. Pertanto, tenuto conto dei due eventi eccezionali sopra riportati, il dies a quem per la proposizione dell'opposizione doveva essere posticipato, esclusi i dieci giorni nei quali risultava impossibile prendere cognizione della notifica – cognizione divenuta effettiva solo nel mese di agosto, quando è stata controllata la casella SPAM – ed andava a scadere il 10.9.2024.
§4. – Ciò precisato, al vertice dell'argomentazione che qui appresso si va a sviluppare – al modo di una indefettibile premessa del ragionamento – sta la considerazione che dagli artt. 641, 643, 644, 645, 650 c.p.c., in combinato disposto, è dato ricavare il principio secondo il quale anche in caso di nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 643 c.p.c., l'intimato deve proporre opposizione tempestiva nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., che decorre dalla notifica del decreto (cfr. già Cass. sent. 4412 del 1988), potendo a tale regola apportarsi una deroga laddove l'ingiunto dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa di una nullità della notifica (Cass. sent. n.
11313 del 1994; n. 880 del 1999), per tale dovendosi intendere ogni vizio suscettibile di inficiare la validità della notificazione, da qualsiasi causa determinato (Cass. sent. n.
18847 del 2008), ovvero per caso fortuito o forza maggiore.
Poiché l'opposizione non è tempestiva, vengono quindi in rilievo i sopradetti presupposti dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
§4.1 – In particolare, sull'opponente incombe l'onere di dimostrare il nesso causale tra il vizio della notifica e la mancata conoscenza del decreto oggetto di notificazione, con la precisazione che, trattandosi di fatto negativo, la prova può essere data anche per presunzioni (cfr. Cass. sent. n. 20850 del 2018; n. 20391 del
2007; sez. un. n. 14572 del 2007; n. 11066 del 2003; n. 880 del 1999).
§4.2 – Per converso, eccettuata la peculiare ipotesi dell'opposizione tardiva consumeristica, delineata negli elementi essenziali da Cass., sez. un., sent. n. 9479 del
2023, sulla quale è qui inutile indugiare – il caso fortuito e la forza maggiore, nell'opposizione tardiva “ordinaria” si sostanziano in vicende costituite da una forza
5 esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto ed in un fatto di carattere del tutto oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria (Cass. ord. n. 17922 del 2019; sent. n. 25737 del 2008; n. 3769 del 2001; n.
8561 del 1998; n. 5584 del 1998; n. 4761 del 1998; n. 10170 del 1996).
§4.3 – In ordine alla decorrenza del termine, in origine, le Sezioni unite della
Suprema Corte ebbero ad affermare che «la conoscenza "non tempestiva" del decreto ingiuntivo per effetto della irregolarità della sua notificazione non si identifica con una conoscenza avvenuta il giorno successivo a quello della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione tempestiva, bensì con una conoscenza acquisita o dopo la scadenza di detto termine o, prima di essa, in un momento nel quale l'opposizione non può più essere predisposta e proposta in modo adeguato per lo sviluppo e l'approfondimento delle difese dell'ingiunto» (Cass. sez. un. sent. n. 9938 del 2005).
Non di meno, nel rimettere, in definitiva, al mutevole sindacato del giudice l'adeguatezza del termine per proporre opposizione tempestiva ogniqualvolta la conoscenza del decreto fosse stata acquisita prima della scadenza dell'anzidetto termine, il sopra citato orientamento poneva seri dubbi di compatibilità con i principi del giusto processo regolato dalla legge di cui all'art. 111 Cost. nonché con il corollario dell'irrinunciabile predeterminazione legislativa dei termini a pena di decadenza che regolano la tutela dichiarativa contenziosa dei diritti soggettivi e degli status, corollario tanto più stringente quando, a venire in considerazione, siano i termini perentori per l'esercizio dell'azione. Tali pregnanti rilievi critici ne hanno determinato il superamento dalla più recente (e condivisibile) giurisprudenza di legittimità, che ha infatti affermato il diverso principio secondo il quale «in caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre. Tale termine, previsto dall'art. 641 c.p.c., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la
"congruità", o comunque la "sufficienza", del tempo residua intercorrente fra la
6 conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva»
(Cass. sent. n. 2608 del 2018. In termini analoghi, Cass. ord. n. 28600 del 2024).
In astratto, l'opponente deduce quindi una decorrenza posticipata del termine in ragione di un impedimento oggettivo – siccome indipendente dalla volontà del destinatario – e assoluto, causalmente idoneo ad impedire la conoscenza del decreto onde proporre opposizione tempestiva.
Solo che gli impedimenti addotti non sono né oggettivi, né assoluti.
§5. – Con riguardo al profilo che coinvolge l'erroneo recapito del decreto ingiuntivo notificato nella casella SPAM del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, corre l'obbligo di evidenziare che in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, pur non assurgendo al valore probatorio dell'atto pubblico, idoneo a far fede fino querela di falso, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (tra le molte, v. Cass. n. 26705 del
2019; n. 15035 del 2016).
In particolare, «in caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, la circostanza che la e-mail PEC sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario non costituisce causa incolpevole della decadenza nella quale sia incorsa la parte, idonea a giustificare la rimessione in termini, in quanto il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata"» (Cass. n. 26705 del 2019; n. 15035 del 2016).
§6. – Queste considerazioni si uniscono a quelle qui appresso illustrate in ordine all'ulteriore motivo addotto a sostegno dell'opposizione tardiva, parimenti in alcun
7 modo iscrivibile sotto le insegne del caso fortuito e della forza maggiore, come sopra declinati.
In particolare, nel certificato di dimissioni del liquidatore dell'opponente,
[...]
, del 19.6.2024 (doc. 5 fasc. opponente) non si evince una condizione Per_1
patologica incompatibile con qualsiasi attività. Anche nel certificato redatto dal medico curante del 20.6.2024 (doc. 4 fasc. opponente) si prescrive soltanto un ulteriore periodo di riposo di giorni 10, con continuazione della terapia antibiotica al proprio domicilio. Ciò non integra quindi né un impedimento assoluto a prendere cognizione della notifica – anche tramite terzi, impartendo le opportune disposizioni organizzative – né suffraga la prova di un nesso causale tra lo stato di malattia e la mancata tempestiva conoscenza del decreto. E va da sé che, quand'anche si opinasse diversamente, metterebbe conto rilevare che l'opponente neppure ha dimostrato, producendo la visura camerale, di aver designato un unico liquidatore munito della legale rappresentanza della società, in grado di prendere cognizione della notifica del decreto.
Da qui, in conclusione, l'inammissibilità dell'opposizione.
§7. – Le spese di lite di lite si liquidano in base al valore di causa secondo soccombenza, applicando i valori medi dei parametri per ciascuna fase del presente giudizio, fatta eccezione per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, per le quali il compenso di fase è contenuto nei valori minimi per la ridotta attività difensiva espletata.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione.
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
8 Lucca, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
9
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2420 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: AVV. ROBERTO POLLONI, AVV. RICCARDO GAMBI
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
E PER ESSA Controparte_1 Controparte_2
DIFENSORE: AVV. FRANCESCA MICHELI
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
avente a oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice opponente:
“Voglia l' On. le Giudice adito
1 In via preliminare,
- Sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo notificato per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
Nel merito:
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto stante l'inesistenza della cessione e/o l'assenza di un valido contratto di cessione e/o perche l'asserito credito non rientra nel perimetro della cessione e quindi accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva della opposta;
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto stante la mancata prova del credito vantato dalla convenuta opposta e/o perché emesso in violazione dell' art. 50 TUB;
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto e stabilire che nulla è dovuto per le causali di cui in premessa alla società ingiungente;
- Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale e spese in riferimento ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito, compresi i conti collegati e confluenti, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;
- Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al rapporto di conto corrente, compresi i conti collegati e confluenti, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni (c.m.s. e di quelle che l'anno sostituita) e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive all'apertura del contratto e sfavorevoli alla parte istante;
- In alternativa, a seguito dell'eventuale esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa oggetto del rapporto tra la società correntista e la opposta, compresi i conti collegati e confluenti, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione della commissione di massimo scoperto, delle commissioni che l'anno sostituita, della capitalizzazione degli interessi e/o di qualsiasi costo o spesa o addebito che dovesse risultare non dovuto;
accertare e dichiarare, inoltre, la nullità di ogni prassi anatocistica ex adverso invocata e comunque di ogni altra pattuizione non scritta di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;
- Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto e per le commissioni e/o remunerazioni che hanno sostituito la prima (commissione di disponibilità fondi, commissioni di istruttoria veloce, tasso annuo utilizzo oltre fido ecc), calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, in aggiunta agli interessi passivi e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;
- Rideterminare, previa effettuazione di CTU tecnico contabile, di cui si chiede sin da ora l'ammissione, l'esatto dare avere tra le parti in ordine ai rapporti bancari in oggetto, compresi i conti collegati e confluenti, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, commissioni che hanno sostituito la c.m.s. e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni ed eliminando altresì le somme
2 addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese nonché ogni e qualsiasi addebito privi di giustificazione e, di conseguenza, accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti;
- Accertare e dichiarare il saldo e/o l'esatto dare avere tra le parti quantificando la somma che all'esito della espletanda CTU tecnico contabile, risulterà indebitamente e/o illegittimamente addebitata e/o riscossa per le causali di cui in premessa, considerando anche gli interessi legali creditori in favore dell'odierna parte istante;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
➢ Parte convenuta opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, in via preliminare confermare la esecutività del Decreto ingiuntivo Tribunale di Lucca n. 652/2024 in via processuale e principale dichiarare inammissibile/improcedibile la spiegata opposizione in quanto tardiva e, conseguentemente, confermare il DI Tribunale di Lucca n. 652/2024 attribuendogli definitiva esecutorietà e valore di cosa giudicata. in via subordinata e nel merito, rigettare, per i motivi di cui in parte narrativa, tutte le domande e le eccezioni attoree espletate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, CP_1 conseguentemente confermando il decreto ingiuntivo n. 652/2024 munendolo di definitiva efficacia esecutiva. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(di seguito, anche soltanto Parte_1
) ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1753/2024, con il quale Parte_1
il Tribunale di Lucca, ad istanza di le aveva ingiunto l'immediato Controparte_1
pagamento della somma di euro 58.519,66, oltre interessi moratori e spese del procedimento, deducendo, a sostegno dell'opposizione, il difetto di prova della cessione del credito originariamente vantato dalla cedente Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. in favore della cessionaria, odierna opposta;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dell'estratto di saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B., nonché per difetto di prova del credito;
l'illegittimo conteggio di interessi passivi ultralegali e l'addebito di spese ed oneri in assenza di apposita pattuizione scritta;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici;
l'illegittima applicazione della
3 commissione di massimo scoperto;
l'inefficacia delle modifiche unilaterali del contratto intervenute in corso di rapporto per l'inosservanza dell'art. 118 Ha Pt_2
quindi concluso per sentir sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, revocarlo, dichiarare nulle le clausole illegittime del contratto di conto corrente e non dovute le somme addebitate alla correntista, al pari degli importi addebitati senza alcuna specifica previsione contrattuale, nonché rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e sentirla dichiarare inammissibile, ovvero, in ogni caso, infondata nel merito, si è costituita Controparte_1
§1.2 – Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649
c.p.c., la causa è stata spedita in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. All'udienza del 5 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – L'opposizione è inammissibile. Va disattesa l'istanza di rinvio congiuntamente formulata dalle parti al giudice, che, nell'esercizio dei poteri direttivi del processo di cui all'art. 175 c.p.c., non è vincolato dalla concorde richiesta in tal senso proposta (Cass. n. 2008 del 2001).
§3. – Orbene, è accaduto, in base a dati che risultano dagli atti ed incontroversi tra le parti, che il decreto ingiuntivo sia stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 21 giugno 2024, con il che il termine per l'opposizione tempestiva, di 40 giorni dalla notificazione (art. 641, 1° comma, c.p.c.), scadeva in data 31 luglio
2024.
L'opposizione, invece, è stata notificata soltanto in data 30.8.2024.
L'opponente lamenta tuttavia di aver avuto conoscenza del decreto soltanto nel mese di agosto 2024, in dipendenza di due fattori concomitanti, ma indipendenti tra loro: (a) il ricovero del liquidatore per polmonite atipica sino al 20.6.2024, con prescrizione di ulteriori 10 giorni di riposo, sino al 30.6.2024; (b) il recapito del decreto ingiuntivo notificato tramite l'inserimento nella casella “SPAM” del destinatario ad
4 opera del gestore di posta elettronica certificata. Pertanto, tenuto conto dei due eventi eccezionali sopra riportati, il dies a quem per la proposizione dell'opposizione doveva essere posticipato, esclusi i dieci giorni nei quali risultava impossibile prendere cognizione della notifica – cognizione divenuta effettiva solo nel mese di agosto, quando è stata controllata la casella SPAM – ed andava a scadere il 10.9.2024.
§4. – Ciò precisato, al vertice dell'argomentazione che qui appresso si va a sviluppare – al modo di una indefettibile premessa del ragionamento – sta la considerazione che dagli artt. 641, 643, 644, 645, 650 c.p.c., in combinato disposto, è dato ricavare il principio secondo il quale anche in caso di nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 643 c.p.c., l'intimato deve proporre opposizione tempestiva nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., che decorre dalla notifica del decreto (cfr. già Cass. sent. 4412 del 1988), potendo a tale regola apportarsi una deroga laddove l'ingiunto dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa di una nullità della notifica (Cass. sent. n.
11313 del 1994; n. 880 del 1999), per tale dovendosi intendere ogni vizio suscettibile di inficiare la validità della notificazione, da qualsiasi causa determinato (Cass. sent. n.
18847 del 2008), ovvero per caso fortuito o forza maggiore.
Poiché l'opposizione non è tempestiva, vengono quindi in rilievo i sopradetti presupposti dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
§4.1 – In particolare, sull'opponente incombe l'onere di dimostrare il nesso causale tra il vizio della notifica e la mancata conoscenza del decreto oggetto di notificazione, con la precisazione che, trattandosi di fatto negativo, la prova può essere data anche per presunzioni (cfr. Cass. sent. n. 20850 del 2018; n. 20391 del
2007; sez. un. n. 14572 del 2007; n. 11066 del 2003; n. 880 del 1999).
§4.2 – Per converso, eccettuata la peculiare ipotesi dell'opposizione tardiva consumeristica, delineata negli elementi essenziali da Cass., sez. un., sent. n. 9479 del
2023, sulla quale è qui inutile indugiare – il caso fortuito e la forza maggiore, nell'opposizione tardiva “ordinaria” si sostanziano in vicende costituite da una forza
5 esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto ed in un fatto di carattere del tutto oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria (Cass. ord. n. 17922 del 2019; sent. n. 25737 del 2008; n. 3769 del 2001; n.
8561 del 1998; n. 5584 del 1998; n. 4761 del 1998; n. 10170 del 1996).
§4.3 – In ordine alla decorrenza del termine, in origine, le Sezioni unite della
Suprema Corte ebbero ad affermare che «la conoscenza "non tempestiva" del decreto ingiuntivo per effetto della irregolarità della sua notificazione non si identifica con una conoscenza avvenuta il giorno successivo a quello della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione tempestiva, bensì con una conoscenza acquisita o dopo la scadenza di detto termine o, prima di essa, in un momento nel quale l'opposizione non può più essere predisposta e proposta in modo adeguato per lo sviluppo e l'approfondimento delle difese dell'ingiunto» (Cass. sez. un. sent. n. 9938 del 2005).
Non di meno, nel rimettere, in definitiva, al mutevole sindacato del giudice l'adeguatezza del termine per proporre opposizione tempestiva ogniqualvolta la conoscenza del decreto fosse stata acquisita prima della scadenza dell'anzidetto termine, il sopra citato orientamento poneva seri dubbi di compatibilità con i principi del giusto processo regolato dalla legge di cui all'art. 111 Cost. nonché con il corollario dell'irrinunciabile predeterminazione legislativa dei termini a pena di decadenza che regolano la tutela dichiarativa contenziosa dei diritti soggettivi e degli status, corollario tanto più stringente quando, a venire in considerazione, siano i termini perentori per l'esercizio dell'azione. Tali pregnanti rilievi critici ne hanno determinato il superamento dalla più recente (e condivisibile) giurisprudenza di legittimità, che ha infatti affermato il diverso principio secondo il quale «in caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre. Tale termine, previsto dall'art. 641 c.p.c., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la
"congruità", o comunque la "sufficienza", del tempo residua intercorrente fra la
6 conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva»
(Cass. sent. n. 2608 del 2018. In termini analoghi, Cass. ord. n. 28600 del 2024).
In astratto, l'opponente deduce quindi una decorrenza posticipata del termine in ragione di un impedimento oggettivo – siccome indipendente dalla volontà del destinatario – e assoluto, causalmente idoneo ad impedire la conoscenza del decreto onde proporre opposizione tempestiva.
Solo che gli impedimenti addotti non sono né oggettivi, né assoluti.
§5. – Con riguardo al profilo che coinvolge l'erroneo recapito del decreto ingiuntivo notificato nella casella SPAM del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, corre l'obbligo di evidenziare che in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, pur non assurgendo al valore probatorio dell'atto pubblico, idoneo a far fede fino querela di falso, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (tra le molte, v. Cass. n. 26705 del
2019; n. 15035 del 2016).
In particolare, «in caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, la circostanza che la e-mail PEC sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario non costituisce causa incolpevole della decadenza nella quale sia incorsa la parte, idonea a giustificare la rimessione in termini, in quanto il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata"» (Cass. n. 26705 del 2019; n. 15035 del 2016).
§6. – Queste considerazioni si uniscono a quelle qui appresso illustrate in ordine all'ulteriore motivo addotto a sostegno dell'opposizione tardiva, parimenti in alcun
7 modo iscrivibile sotto le insegne del caso fortuito e della forza maggiore, come sopra declinati.
In particolare, nel certificato di dimissioni del liquidatore dell'opponente,
[...]
, del 19.6.2024 (doc. 5 fasc. opponente) non si evince una condizione Per_1
patologica incompatibile con qualsiasi attività. Anche nel certificato redatto dal medico curante del 20.6.2024 (doc. 4 fasc. opponente) si prescrive soltanto un ulteriore periodo di riposo di giorni 10, con continuazione della terapia antibiotica al proprio domicilio. Ciò non integra quindi né un impedimento assoluto a prendere cognizione della notifica – anche tramite terzi, impartendo le opportune disposizioni organizzative – né suffraga la prova di un nesso causale tra lo stato di malattia e la mancata tempestiva conoscenza del decreto. E va da sé che, quand'anche si opinasse diversamente, metterebbe conto rilevare che l'opponente neppure ha dimostrato, producendo la visura camerale, di aver designato un unico liquidatore munito della legale rappresentanza della società, in grado di prendere cognizione della notifica del decreto.
Da qui, in conclusione, l'inammissibilità dell'opposizione.
§7. – Le spese di lite di lite si liquidano in base al valore di causa secondo soccombenza, applicando i valori medi dei parametri per ciascuna fase del presente giudizio, fatta eccezione per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, per le quali il compenso di fase è contenuto nei valori minimi per la ridotta attività difensiva espletata.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione.
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
8 Lucca, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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