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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1021/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18604/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di PO - Piazza Municipio 1 80100 PO NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 1837411602 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 819/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da atti difensivi
Resistente/Appellato: Come da atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di PO per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 183741/1602 del 22 luglio 2025, notificatogli il 5 settembre 2025 da PO Obiettivo Valore S.r.l. Con tale atto gli è stato richiesto il pagamento di 2.120,00 euro per presunto omesso versamento IMU relativo all'anno 2020.
Il ricorrente ha dedotto l'infondatezza della pretesa, affermando di possedere un'unica abitazione situata in PO, in Indirizzo_1 (già Indirizzo_2), nella quale risiede anagraficamente e dimora abitualmente sin dalla nascita.
Ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022 e le pronunce della Cassazione del
2023 e 2024, che hanno stabilito che l'IMU non è dovuta sull'abitazione principale quando il contribuente vi risieda e vi dimori abitualmente.
In seguito alla notifica dell'atto, il sig. Ricorrente_1 ha presentato istanza di autotutela il 10 settembre 2025, respinta dal concessionario, il quale ha osservato che non risultavano utenze idonee a dimostrare la dimora abituale.
Il contribuente ha chiarito nella successiva istanza del 7 ottobre 2025 che le utenze risultavano intestate alla sorella e che i consumi ridotti erano dovuti alla sua detenzione presso il carcere di Salerno dal 18 dicembre 2019.
Nonostante le precisazioni, PO Obiettivo Valore non ha fornito riscontro, costringendo il contribuente a proporre ricorso.
Il Comune di PO, costituitosi in giudizio, ha eccepito la propria estraneità al procedimento, ribadendo che il potere di accertamento e riscossione dell'IMU spetta esclusivamente al concessionario, secondo l'articolo
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ha quindi chiesto la propria estromissione dal giudizio e la condanna alle spese della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero risultato non documentato lo stato di detenzione per l'anno 2020 (anno oggetto di imposizione), atteso che dalla documentazione prodotta emerge che la detenzione è iniziata nell'anno 2024.
Al contempo non può dirsi provato il presupposto dell'esenzione invocato, ovvero la dimora abituale nell'immobile in esame.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; ha dichiarato, in via consequenziale,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 707, lett. b, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: « per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come successivamente modificato dall'art.
5-decies, comma 1, del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Prendendo atto di tale intervento manipolativo, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, la Suprema Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2023, n.
1623; Cass., Sez. 6^- 5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez.
6^-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell'immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento).
Tanto premesso, pur dopo la citata sentenza n.209/2022, il riferimento alla dimora abituale ed alla residenza, oltre che del possessore, anche del suo nucleo familiare, l'esenzione in questione presuppone pur sempre la sussistenza, in capo al contribuente, del duplice requisito della residenza anagrafica e della (sua) dimora abituale nell'immobile: “In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l.
n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, “per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune” (Cass. n. 32339/22; Cass. n. 11072/24).
Va ancora osservato che, se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione,
i presupposti che ne legittimano la richiesta (Cass. n. 8627/2019; Cass. n. 23228/2017; Cass. n. 21406/2012).
Orbene, in risposta all'istanza di autotutela, PO Obiettivo Valore ha contestato il difetto di uno dei due requisiti esonerativi, rappresentato dalla dimora abituale.
Parte ricorrente non ha fornito elementi a supporto di tale dimora abituale.
Invero le utenze risultano intestate a soggetto diverso e presentano livelli di consumo incompatibili con la dimora abituale, circostanza non giustificabile con un indimostrato stato di detenzione.
La mancata costituzione di PO Obiettivo Valore giustifica la compensazione delle spese di lite con il
Comune di PO, estraneo alle attività di accertamento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di PO così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese.
Così deciso in NAPOLI, lì 20 GENNAIO 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18604/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di PO - Piazza Municipio 1 80100 PO NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 1837411602 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 819/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da atti difensivi
Resistente/Appellato: Come da atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di PO per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 183741/1602 del 22 luglio 2025, notificatogli il 5 settembre 2025 da PO Obiettivo Valore S.r.l. Con tale atto gli è stato richiesto il pagamento di 2.120,00 euro per presunto omesso versamento IMU relativo all'anno 2020.
Il ricorrente ha dedotto l'infondatezza della pretesa, affermando di possedere un'unica abitazione situata in PO, in Indirizzo_1 (già Indirizzo_2), nella quale risiede anagraficamente e dimora abitualmente sin dalla nascita.
Ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022 e le pronunce della Cassazione del
2023 e 2024, che hanno stabilito che l'IMU non è dovuta sull'abitazione principale quando il contribuente vi risieda e vi dimori abitualmente.
In seguito alla notifica dell'atto, il sig. Ricorrente_1 ha presentato istanza di autotutela il 10 settembre 2025, respinta dal concessionario, il quale ha osservato che non risultavano utenze idonee a dimostrare la dimora abituale.
Il contribuente ha chiarito nella successiva istanza del 7 ottobre 2025 che le utenze risultavano intestate alla sorella e che i consumi ridotti erano dovuti alla sua detenzione presso il carcere di Salerno dal 18 dicembre 2019.
Nonostante le precisazioni, PO Obiettivo Valore non ha fornito riscontro, costringendo il contribuente a proporre ricorso.
Il Comune di PO, costituitosi in giudizio, ha eccepito la propria estraneità al procedimento, ribadendo che il potere di accertamento e riscossione dell'IMU spetta esclusivamente al concessionario, secondo l'articolo
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ha quindi chiesto la propria estromissione dal giudizio e la condanna alle spese della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero risultato non documentato lo stato di detenzione per l'anno 2020 (anno oggetto di imposizione), atteso che dalla documentazione prodotta emerge che la detenzione è iniziata nell'anno 2024.
Al contempo non può dirsi provato il presupposto dell'esenzione invocato, ovvero la dimora abituale nell'immobile in esame.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; ha dichiarato, in via consequenziale,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 707, lett. b, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: « per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come successivamente modificato dall'art.
5-decies, comma 1, del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Prendendo atto di tale intervento manipolativo, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, la Suprema Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2023, n.
1623; Cass., Sez. 6^- 5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez.
6^-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell'immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento).
Tanto premesso, pur dopo la citata sentenza n.209/2022, il riferimento alla dimora abituale ed alla residenza, oltre che del possessore, anche del suo nucleo familiare, l'esenzione in questione presuppone pur sempre la sussistenza, in capo al contribuente, del duplice requisito della residenza anagrafica e della (sua) dimora abituale nell'immobile: “In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l.
n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, “per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune” (Cass. n. 32339/22; Cass. n. 11072/24).
Va ancora osservato che, se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione,
i presupposti che ne legittimano la richiesta (Cass. n. 8627/2019; Cass. n. 23228/2017; Cass. n. 21406/2012).
Orbene, in risposta all'istanza di autotutela, PO Obiettivo Valore ha contestato il difetto di uno dei due requisiti esonerativi, rappresentato dalla dimora abituale.
Parte ricorrente non ha fornito elementi a supporto di tale dimora abituale.
Invero le utenze risultano intestate a soggetto diverso e presentano livelli di consumo incompatibili con la dimora abituale, circostanza non giustificabile con un indimostrato stato di detenzione.
La mancata costituzione di PO Obiettivo Valore giustifica la compensazione delle spese di lite con il
Comune di PO, estraneo alle attività di accertamento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di PO così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese.
Così deciso in NAPOLI, lì 20 GENNAIO 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)