Art. 1. Articolo unico.
E' autorizzato il comune di Mondaino ad elevare da lire trenta a lire settanta il massimo della fissa di famiglia o fuocatico, con effetto al primo del corrente anno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1881.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 1° marzo 1881
Reg. 112 Atti del Governo a f. 116. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli T. Villa.
A. Magliani.
E' autorizzato il comune di Mondaino ad elevare da lire trenta a lire settanta il massimo della fissa di famiglia o fuocatico, con effetto al primo del corrente anno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1881.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 1° marzo 1881
Reg. 112 Atti del Governo a f. 116. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli T. Villa.
A. Magliani.