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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/12/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 860/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni derivanti da infiltrazioni
TRA
elettivamente domiciliata in Gragnano (NA) alla Via Parte_1
6, presso lo studio dell'Avv. Patrizio Mascolo che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Gragnano alla Via Vittorio Veneto n. 15 presso la relativa Casa Comunale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Anna Lucia Grivet Fojaja nonché dall'Avv. Alfonso Navarra in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
*******
CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025 le parti hanno concluso aderendo alla proposta conciliativa formulata dal mediatore. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., al fine di farne accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità in ordine alla causazione dei danni derivanti dalle infiltrazioni insistenti sugli immobili di proprietà di parte attrice e, conseguentemente, di condannarlo ad eseguire i lavori necessari all'eliminazione del fenomeno infiltrativo ed al ripristino dello status quo ante nonché al risarcimento in suo favore di tutti i danni, patrimoniali e non, che ne sono scaturiti. A tal fine, l'attrice premetteva di essere conduttrice dell'appartamento ad uso civile abitazione di proprietà dell'ente convenuto e sito in Gragnano (NA) alla Via Volte 32, piano 7, int., in virtù di decreto di assegnazione del 20.11.2017 e contratto di locazione del 04.07.2018, ove, a far data dal mese di Ottobre 2021, iniziavano a registrarsi nella quasi totalità degli ambienti gravi fenomeni infiltrativi provenienti dal terrazzo dell'immobile sovrastante di proprietà anch'esso dello stesso Comune di Gragnano, che determinavano un generale
1 ammaloramento degli intonaci di pareti e soffitti della camera da letto, della cameretta, del bagno e del locale veranda, con comparsa di muffe, esfoliazione della malta di rifinitura dei soffitti e delle pareti e distacco con danneggiamento dell'intonaco, rendendo insalubri gli ambienti ed urgenti ed improcrastinabili i necessari interventi di ripristino;
in particolare, nel corso dei fenomeni temporaleschi le copiose infiltrazioni dal soffitto costringevano l'istante al posizionamento di più bacinelle sul pavimento e sugli armadi per raccogliere le acque gocciolanti dall'alto; lamentava, inoltre, danni patiti agli arredi presenti all'interno dei locali interessati dalle infiltrazioni e dalle muffe. Pertanto, l'istante chiedeva ripetutamente, ed anche a mezzo pec, l'intervento del Comune di Gragnano, quale proprietario dell'immobile condotto in locazione, al fine di ottenere l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni lamentate, il ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento di tutti i danni subiti, morali e non;
stante l'inerzia di parte convenuta, su richiesta dell'istante, il Giudice di Pace di Gragnano disponeva accertamento tecnico preventivo nel giudizio con r.g. 1024/2022, nell'ambito del quale il CTU incaricato, arch. Persona_1
, accertava che: “[…] Trattasi di un fabbricato in c.a. con solai in
[...] laterocemento in cui appare evidente una carente manutenzione delle parti comuni, delle facciate e delle coperture. L'appartamento si trova in buone condizioni di manutenzione, con controsoffittature, superfici decorate con stucco antico, pavimenti e rivestimenti di recente sostituzione. Pur tuttavia sui soffitti, e in misura minore sulle pareti, sono presenti i segni di diffuse infiltrazioni provenienti dal piano superiore” e, constatati molteplici danni, ne riconduceva la causa a diverse criticità proprie del terrazzo sovrastante. Ciononostante, l'inerzia dell'ente convenuto persisteva, di talché la si Pt_1 vedeva costretta ad adire le competenti sedi giudiziarie ed, instauratosi il presente procedimento, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, l'inadempimento della nell'esecuzione del contratto, instando per il rigetto Pt_1 della domanda;
inoltre, in relazione al quantum debeatur, parte convenuta contestava la genericità della quantificazione operata da parte attrice. Istruita attraverso l'escussione di testi di ambo le parti e l'espletamento di una c.t.u. tecnica, il giudice riteneva opportuno, ricorrendone i presupposti, disporre che le parti esperissero la mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'articolo 4 d.lgs. 28/2010: mediazione che ha sortito effetto favorevole, avendo le parti aderito alla proposta conciliativa formulata dal mediatore.
2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della
2 cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
2.1. Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, posto che le parti hanno dichiarato di accettare integralmente la proposta conciliativa formulata dal mediatore e contenuta nel verbale di mediazione dell'8.10.2025, trasmesso con prot. n. 41446 del 09/10/2025 al convenuto al quale si rimanda e che Controparte_1 costituisce parte integrante della presente pronuncia.
3. Nulla va disposto in merito alle spese di lite, già regolate con la proposta del mediatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. spese come da proposta di mediazione accettata dalle parti. Torre Annunziata, 13 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo
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elettivamente domiciliata in Gragnano (NA) alla Via Parte_1
6, presso lo studio dell'Avv. Patrizio Mascolo che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Gragnano alla Via Vittorio Veneto n. 15 presso la relativa Casa Comunale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Anna Lucia Grivet Fojaja nonché dall'Avv. Alfonso Navarra in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
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CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025 le parti hanno concluso aderendo alla proposta conciliativa formulata dal mediatore. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., al fine di farne accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità in ordine alla causazione dei danni derivanti dalle infiltrazioni insistenti sugli immobili di proprietà di parte attrice e, conseguentemente, di condannarlo ad eseguire i lavori necessari all'eliminazione del fenomeno infiltrativo ed al ripristino dello status quo ante nonché al risarcimento in suo favore di tutti i danni, patrimoniali e non, che ne sono scaturiti. A tal fine, l'attrice premetteva di essere conduttrice dell'appartamento ad uso civile abitazione di proprietà dell'ente convenuto e sito in Gragnano (NA) alla Via Volte 32, piano 7, int., in virtù di decreto di assegnazione del 20.11.2017 e contratto di locazione del 04.07.2018, ove, a far data dal mese di Ottobre 2021, iniziavano a registrarsi nella quasi totalità degli ambienti gravi fenomeni infiltrativi provenienti dal terrazzo dell'immobile sovrastante di proprietà anch'esso dello stesso Comune di Gragnano, che determinavano un generale
1 ammaloramento degli intonaci di pareti e soffitti della camera da letto, della cameretta, del bagno e del locale veranda, con comparsa di muffe, esfoliazione della malta di rifinitura dei soffitti e delle pareti e distacco con danneggiamento dell'intonaco, rendendo insalubri gli ambienti ed urgenti ed improcrastinabili i necessari interventi di ripristino;
in particolare, nel corso dei fenomeni temporaleschi le copiose infiltrazioni dal soffitto costringevano l'istante al posizionamento di più bacinelle sul pavimento e sugli armadi per raccogliere le acque gocciolanti dall'alto; lamentava, inoltre, danni patiti agli arredi presenti all'interno dei locali interessati dalle infiltrazioni e dalle muffe. Pertanto, l'istante chiedeva ripetutamente, ed anche a mezzo pec, l'intervento del Comune di Gragnano, quale proprietario dell'immobile condotto in locazione, al fine di ottenere l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni lamentate, il ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento di tutti i danni subiti, morali e non;
stante l'inerzia di parte convenuta, su richiesta dell'istante, il Giudice di Pace di Gragnano disponeva accertamento tecnico preventivo nel giudizio con r.g. 1024/2022, nell'ambito del quale il CTU incaricato, arch. Persona_1
, accertava che: “[…] Trattasi di un fabbricato in c.a. con solai in
[...] laterocemento in cui appare evidente una carente manutenzione delle parti comuni, delle facciate e delle coperture. L'appartamento si trova in buone condizioni di manutenzione, con controsoffittature, superfici decorate con stucco antico, pavimenti e rivestimenti di recente sostituzione. Pur tuttavia sui soffitti, e in misura minore sulle pareti, sono presenti i segni di diffuse infiltrazioni provenienti dal piano superiore” e, constatati molteplici danni, ne riconduceva la causa a diverse criticità proprie del terrazzo sovrastante. Ciononostante, l'inerzia dell'ente convenuto persisteva, di talché la si Pt_1 vedeva costretta ad adire le competenti sedi giudiziarie ed, instauratosi il presente procedimento, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, l'inadempimento della nell'esecuzione del contratto, instando per il rigetto Pt_1 della domanda;
inoltre, in relazione al quantum debeatur, parte convenuta contestava la genericità della quantificazione operata da parte attrice. Istruita attraverso l'escussione di testi di ambo le parti e l'espletamento di una c.t.u. tecnica, il giudice riteneva opportuno, ricorrendone i presupposti, disporre che le parti esperissero la mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'articolo 4 d.lgs. 28/2010: mediazione che ha sortito effetto favorevole, avendo le parti aderito alla proposta conciliativa formulata dal mediatore.
2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della
2 cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
2.1. Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, posto che le parti hanno dichiarato di accettare integralmente la proposta conciliativa formulata dal mediatore e contenuta nel verbale di mediazione dell'8.10.2025, trasmesso con prot. n. 41446 del 09/10/2025 al convenuto al quale si rimanda e che Controparte_1 costituisce parte integrante della presente pronuncia.
3. Nulla va disposto in merito alle spese di lite, già regolate con la proposta del mediatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. spese come da proposta di mediazione accettata dalle parti. Torre Annunziata, 13 dicembre 2025
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