Sentenza breve 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 12/12/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02359/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2090 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
del provvedimento notificato in data 22 settembre 2025 con il quale la Questura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 22 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RE De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino bengalese, espone in fatto:
- di soggiornare stabilmente in Italia da oltre dieci anni, dove è giunto in età minorile, intraprendendo un percorso di integrazione sociale e lavorativa;
- di aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, seguito da regolare iscrizione anagrafica e dalla stipula di un contratto di locazione;
- di aver presentato in data 22 aprile 2025 alla Questura di -OMISSIS- l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- che la Questura di-OMISSIS-in data 18 agosto 2025 ha preannunciato il rigetto dell’istanza, richiamando a carico del ricorrente medesimo la pendenza di indagini penali per i reati di cui agli artt. 609- bis e 628 c.p. (violenza sessuale e rapina);
- di aver trasmesso le proprie osservazioni con memoria difensiva del 27 agosto 2025, contestando la ricostruzione dei fatti e ribadendo il proprio inserimento sociale e lavorativo, nonché l’assenza di precedenti penali e di misure cautelari, ma che la Questura ha ugualmente rigettato l’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno.
2. Come si evince dal provvedimento impugnato, la Questura ha valorizzato « la gravità del fatto» contestato al ricorrente, nonché «la particolare rilevanza del bene giuridico tutelato dall’art. 609 bis c.p.» , quali elementi che «permettono di associare l’istante alla categoria dei soggetti pericolosi, che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell’art. 1 e 4 del D. Lgs. 159/2011 categoria in relazione alla quale è prevista l’espulsione dal territorio nazionale, come disposto dall’13, comma 2 lettera c del D. Lgs. 286/98 ».
3. Di tale provvedimento il ricorrente chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi:
3.1. Violazione e falsa applicazione degli articoli. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e 10 bis della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e giudizio automatico e aprioristico di pericolosità sociale .
Il provvedimento impugnato fonda il giudizio di pericolosità sociale esclusivamente su una notizia di reato, senza alcuna valutazione della natura degli elementi indiziari, dell’assenza di provvedimenti cautelari, della personalità del ricorrente, dei suoi legami familiari, sociali, lavorativi e della durata del soggiorno, elementi pure rappresentati in sede procedimentale. Così facendo, l’Amministrazione è incorsa nella violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 e nel vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e vizio di motivazione, avendo basato il proprio diniego su un presupposto fattuale non corroborato da elementi probatori certi.
3.2. Violazione del principio di proporzionalità e dei criteri di bilanciamento degli interessi. Violazione del diritto di difesa nel procedimento penale pendente .
La Questura non ha operato alcun bilanciamento tra l’interesse alla sicurezza pubblica e la situazione personale del ricorrente, ignorando il contratto di lavoro a tempo indeterminato, la stabile permanenza in Italia sin da quando era minorenne, l’assenza di precedenti penali e la sua effettiva integrazione sociale e lavorativa. Inoltre l’espulsione del ricorrente gli impedirebbe di partecipare al procedimento penale e di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio e, con memoria difensiva del 6 dicembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la gravità delle condotte contestate e la correttezza del giudizio di pericolosità espresso.
5. In data 9 dicembre 2025 il ricorrente ha prodotto il decreto di espulsione adottato dalla Questura il 22 settembre 2025.
6. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa è quindi passata in decisione, previo avviso in ordine alla possibile decisione della controversia in forma semplificata.
7. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste.
8. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Secondo l’articolo 4, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998, “ Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.
Ai sensi del successivo articolo 5, comma 5, “ Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili ”.
Dal combinato disposto dei richiamati articoli emerge che « il giudizio di pericolosità sociale dello straniero richiedente il titolo di soggiorno, lungi dall’essere circoscritto e limitato alla sussistenza di condanne penali anche non definitive per i reati elencati dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza del reo, può essere desunto dall’Autorità procedente anche da fatti ed elementi diversi da tali condanne e anche da mere denunce e, infine, anche da elementi non aventi rilevanza penale ma ugualmente denotanti comportamenti socialmente pericolosi » (in questi termini, Cons. Stato, Sez. III, 28 dicembre 2022 n. 11386).
Purtuttavia, l’Amministrazione è tenuta a supportare con un’accurata motivazione il giudizio di pericolosità ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno proprio nell’ipotesi in cui tale giudizio non derivi automaticamente o non sia supportato da una sentenza penale di condanna, ma soltanto da una notizia di reato.
9. Ebbene, il Collegio rileva che, nel caso di specie, la Questura si è limitata a richiamare la pendenza dell’indagine per i reati di cui agli artt. 609- bis e 628 c.p., senza addurre ulteriori elementi istruttori o concreti riscontri fattuali idonei a sostenere il giudizio di pericolosità del ricorrente. Difatti, ferma restando la gravità delle fattispecie di reato contestate al ricorrente, da un lato, non può sottacersi che il procedimento penale non si è ancora concluso con una sentenza di condanna, né l’Amministrazione ha dato conto dell’adozione di eventuali provvedimenti cautelari; dall’altro, il giudizio di pericolosità è stato fondato sulla notizia di reato, senza alcuna valutazione concreta degli elementi di fatto disponibili che potessero comprovare, allo stato, la verosimile commissione dei fatti ascritti.
Deve allora ribadirsi quanto già affermato, sia pure in sede cautelare, da questo stesso Tribunale, e cioè che, « incombeva sull’Amministrazione uno specifico e puntuale obbligo di motivazione in ordine alla pericolosità dello straniero, ma nella fattispecie tale obbligo motivazionale non può ritenersi assolto in quanto il mero richiamo alle ipotesi di reato contestate - pure a fronte della gravità delle stesse - non è sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità … deve infatti porsi in rilievo che, non risultando ancora adottato alcun provvedimento in sede penale, l’Amministrazione. avrebbe dovuto, da un lato, dare una puntuale indicazione degli elementi di fatto e probatori idonei a giustificare l’ascrizione, a carico del ricorrente, dei fatti allo stesso addebitati nel procedimento penale, dall’altro lato, effettuare una valutazione complessiva della personalità del ricorrente medesimo » (in questi termini, T.A.R. Veneto, Sez. III, ord. n. 214/2024, non appellata).
Occorrevano, quindi, un adeguato approfondimento istruttorio volto a chiarire le circostanze dei fatti di reato in questione e una puntuale valutazione dei fatti stessi, per far comprendere come i fatti stessi - astrattamente rilevanti sul piano penale, ma (allo stato) non oggetto di un accertamento da parte del Giudice penale - potessero comunque integrare un profilo di pericolosità tale da ostare al rinnovo del titolo di soggiorno.
Il primo motivo coglie, dunque, nel segno.
10. Parimenti fondata è la censura incentrata sulla totale assenza del prescritto bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e le condizioni personali del ricorrente.
La Questura, pur a fronte di fatti ancora allo stadio delle indagini preliminari e dunque suscettibili di future evoluzioni, non risulta aver considerato elementi rilevanti quali l’ininterrotto soggiorno decennale in Italia, la stabile attività lavorativa a tempo indeterminato, il radicato inserimento sociale e l’assenza di precedenti penali, elementi che il legislatore pone tra i parametri della valutazione richiesta dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998.
11. Pertanto il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che provvederà a rivalutare la posizione del ricorrente attenendosi a quanto affermato nella presente sentenza.
12. Sussistono, comunque, i presupposti per compensare integralmente tra le parti, avuto riguardo all’accoglimento del ricorso solo per difetto di motivazione e tenuto conto della gravità dei reati contestati al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL OR, Presidente
RE De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE De Col | RL OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.