Rigetto
Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 24/11/2025, n. 9155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9155 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09155/2025REG.PROV.COLL.
N. 07540/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7540 del 2025, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Mauro Germani, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Frascati, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano e Massimiliano Graziani, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda- quater ) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Frascati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il consigliere AB IE;
Nessuno è comparso per le parti;
Ravvisata la sussistenza dei presupposti per adottare una decisione in forma semplificata ex art. 60, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma gli odierni appellanti impugnavano la determinazione del 21 aprile 2022, -OMISSIS-, del Comune di Frascati, con la quale veniva acquisito al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il terreno di loro proprietà, dell’estensione di 4.340 mq, sito in via -OMISSIS-, in area tipizzata come agricola in base allo strumento urbanistico generale, e distinta a catasto al foglio 1, particelle 75 e 76. Il provvedimento era stato adottato in ragione della mancata ottemperanza ad un precedente ordine di demolizione in data 9 febbraio 2021, prot. -OMISSIS-, relativa a manufatti vari abusivamente realizzati, anch’essi acquisiti.
2. A fondamento della loro impugnazione i ricorrenti deducevano di avere avuto conoscenza del provvedimento di acquisizione sulla base di una visura catastale in data 21 ottobre 2024, e ne prospettavano l’illegittimità per sproporzione rispetto all’abuso e per estraneità della ricorrente -OMISSIS-.
3. Il ricorso era dichiarato inammissibile dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
4. A fondamento della dichiarazione di inammissibilità veniva posta la « violazione del principio del ne bis in idem », ravvisata in ragione del fatto che i medesimi ricorrenti avevano già impugnato il provvedimento di acquisizione in un precedente giudizio, definito dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma con sentenza dell’8 settembre 2022, n. -OMISSIS-, con cui quel ricorso era stato a sua volta dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile.
5. Contro la pronuncia di primo grado gli originari ricorrenti hanno proposto appello, al quale resiste il Comune di Frascati.
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure si deduce che la sentenza si sarebbe limitata a dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare le censure di legittimità con esso formulate, sul rilievo che queste sarebbero già state sollevate nel precedente giudizio avente tuttavia ad oggetto non già il provvedimento di acquisizione poi trascritto nei registri immobiliari, ma il verbale di inottemperanza all’ordine di ripristino, di cui alla determinazione prot. -OMISSIS- del 22 aprile 2022.
2. Quindi, si sottolinea che solo con la visura catastale del 21 ottobre 2024 i ricorrenti hanno avuto conoscenza del successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, illegittimamente emesso perché eccedente i limiti di quanto consentito per legge, e cioè per una quota di area di sedime non superiore a dieci volte quella abusivamente realizzata, posto che nel caso di specie è stata acquisita « l’intera loro proprietà », per un totale di 4.340,00 mq.
3. Un ulteriore profilo di illegittimità non esaminato in primo grado consisterebbe nel fatto che la ricorrente -OMISSIS- sarebbe « del tutto estranea alla realizzazione del manufatto abusivo come si rileva dai vari procedimenti penali che sono stati azionati solo in danno del -OMISSIS- ».
4. Le censure sono palesemente infondate.
5. La sentenza ha correttamente rilevato che il ricorso da cui trae origine il presente giudizio ha ad oggetto lo stesso provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale già impugnato dai ricorrenti, e definito con la sopra richiamata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma. La circostanza si ricava dalla lettura del precedente tra le parti, inequivocabilmente riferito allo stesso provvedimento comunale ex art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia, ovvero la determinazione in data 21 aprile 2022, -OMISSIS-.
6. Ne deriva che in modo altrettanto ineccepibile la sentenza non ha esaminato le censure di merito riproposte attraverso la presente nuova impugnazione, riguardante un provvedimento ormai consolidatosi per effetto del rigetto della domanda di annullamento precedentemente proposta.
7. Nel caso di specie il nuovo ricorso è stato asseritamente originato dalla successiva scoperta del provvedimento conseguita all’esito di una visura catastale.
8. Sennonché, l’assunto è smentito dal contenzioso precedentemente promosso dagli stessi ricorrenti contro il medesimo provvedimento. Inoltre, la formalità pubblicitaria per un verso non costituisce un atto autonomamente impugnabile nella presente sede giurisdizionale; e per altro verso non comporta alcuna rimessione in termini rispetto alla determinazione amministrativa invece impugnabile, data dal provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, a sua volta emesso in ragione dell’inottemperanza ad un ordine di demolizione di manufatti abusivi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia, come risultante dalla sua motivazione.
9. Nel caso di specie costituisce in ogni caso dato di fatto incontrovertibile il consolidamento del provvedimento di acquisizione, in ragione della precedente impugnazione contro di esso proposta, senza esito, per cui è altrettanto evidente la violazione del ne bis in idem e dunque l’inammissibilità del nuovo ricorso, tale giustamente dichiarata in primo grado.
10. L’appello deve quindi essere respinto.
11. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
UD TE, Presidente
AB IE, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB IE | UD TE |
IL SEGRETARIO