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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/12/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1063/2023
Il Giudice AL AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti SANTARELLI VALENTINA/
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti EBOLI PASQUALE/ resistente contro
, cf rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to B. E. CP_2 P.IVA_2
Pontecorvo resistente
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso
Per le parti resistenti: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La prescrizione è quinquennale e non decennale nonostante non sia stata opposta la cartella (Cass. S.U. 23397/16).
Non vi è poi decadenza ex art.24 d.lgs. n.46/99 poiché si tratta di opposizione ad intimazione di pagamento con prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
Nemmeno si tratta di opposizione all'estratto di ruolo, ma di accertamento negativo a seguito di intimazione di pagamento, sicché l'azione è ammissibile.
L'eccezione di prescrizione è fondata, poiché tra la notifica degli avvisi e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2023, sono decorsi oltre 5 anni.
Né vale l'atto interruttivo del 13.12.2016, ovvero l'intermedia notifica dell'intermedia intimazione di pagamento, poiché tra il 13.12.2016 e il
24.1.2023 sono comunque decorsi oltre 5 anni;
e ciò anche conteggiando la sospensione di 310 giorni ad opera delle normative emergenziali in materia di Covid-19 citate dall' Non risultano altri atti interruttivi, non allegati CP_2
da . CP_3
La legittimazione passiva è solo dell' (Cass. S.U. 7514/22), sicché nei CP_2
confronti di la notifica del ricorso deve ritenersi avvenuta solo per CP_3
litisdenuntiatio, senza quindi pronuncia sulle spese, mentre l' deve le CP_2
spese all'attore secondo soccombenza.
P.Q.M.
Accerta che nulla è dovuto per i crediti portati dall'intimazione di pagamento n.09720229047234948/000, per intervenuta prescrizione.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite all'attore, liquidate in CP_2
Pag. 2 di 3 €1500 per compensi, oltre 15% e accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Il Giudice
AL AN
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1063/2023
Il Giudice AL AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti SANTARELLI VALENTINA/
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti EBOLI PASQUALE/ resistente contro
, cf rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to B. E. CP_2 P.IVA_2
Pontecorvo resistente
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso
Per le parti resistenti: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La prescrizione è quinquennale e non decennale nonostante non sia stata opposta la cartella (Cass. S.U. 23397/16).
Non vi è poi decadenza ex art.24 d.lgs. n.46/99 poiché si tratta di opposizione ad intimazione di pagamento con prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
Nemmeno si tratta di opposizione all'estratto di ruolo, ma di accertamento negativo a seguito di intimazione di pagamento, sicché l'azione è ammissibile.
L'eccezione di prescrizione è fondata, poiché tra la notifica degli avvisi e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2023, sono decorsi oltre 5 anni.
Né vale l'atto interruttivo del 13.12.2016, ovvero l'intermedia notifica dell'intermedia intimazione di pagamento, poiché tra il 13.12.2016 e il
24.1.2023 sono comunque decorsi oltre 5 anni;
e ciò anche conteggiando la sospensione di 310 giorni ad opera delle normative emergenziali in materia di Covid-19 citate dall' Non risultano altri atti interruttivi, non allegati CP_2
da . CP_3
La legittimazione passiva è solo dell' (Cass. S.U. 7514/22), sicché nei CP_2
confronti di la notifica del ricorso deve ritenersi avvenuta solo per CP_3
litisdenuntiatio, senza quindi pronuncia sulle spese, mentre l' deve le CP_2
spese all'attore secondo soccombenza.
P.Q.M.
Accerta che nulla è dovuto per i crediti portati dall'intimazione di pagamento n.09720229047234948/000, per intervenuta prescrizione.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite all'attore, liquidate in CP_2
Pag. 2 di 3 €1500 per compensi, oltre 15% e accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Il Giudice
AL AN
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