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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38545 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 14/04/2025 dal Tribunale di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 aprile 2025 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello interposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 27 settembre 2024, ha applicato ad NI AN la misura cautelare della custodia in carcere relativamente al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, formulato nel capo 20) della rubrica. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38545 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 07/10/2025 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizi della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base di conversazioni, che non avevano un significato univoco, e di due incontri tra l'indagato e un altro soggetto, in cui non vi sarebbe stato alcuno scambio di sostanza stupefacente. 2.2. Vizi della motivazione, per essere il provvedimento impugnato privo di argomentazioni sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e abbia adottato una motivazione congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3. Alla luce di quanto precede va rilevato che l'ordinanza impugnata è esente da vizi rilevabili in questa sede. Il Tribunale — quanto alla ritenuta gravità indiziaria — ha rilevato che l'attività di indagine aveva portato in luce: l'attualità e l'intensa attività antigiuridica posta in essere da una solida organizzazione criminale armata, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti di qualità variegata, in cui il ruolo egemone era stato ricoperto dai fratelli albanesi LZ e ET Daci, entrambi ristretti in regime domiciliare;
il ruolo di raccordo tra i vertici e i corrieri di base, rivestito da RG ST;
la stretta collaborazione con quest'ultimo di GI UG;
un'ampia disponibilità di corrieri;
l'esistenza di importanti 2 canali di approvvigionamento e smistamento sul territorio nazionale delle sostanze;
l'esistenza di forme di assistenza legale per gli associati;
la disponibilità di armi da fuoco. Era risultato, inoltre, che RG ST e LZ Daci avevano ceduto ad NI AN, in più riprese, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a non meno di 400 grammi. A fronte di tali emergenze il ricorrente ha negato il suo coinvolgimento ed escluso che potesse identificarsi con l'acquirente di sostanza stupefacente, appellato nelle conversazioni intercettate come "quello di Toritto", benché sul punto il Tribunale abbia richiamato le risultanze dei servizi di appostamento della Polizia giudiziaria del maggio 2023 in merito ad incontri del ricorrente (nominato con l'appellativo "quello di Toritto") con gli uomini dell'organizzazione e abbia sottolineato che il sodalizio non aveva altri interlocutori in Toritto. Il medesimo ricorrente ha poi proposto una interpretazione delle intercettazioni ambientali e telefoniche diversa rispetto a quella delineata nell'ordinanza impugnata, ma, in questa sede, non è possibile operare una reinterpretazione del contenuto delle captazioni acquisite, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa, essendo tale operazione di ermeneutica processuale preclusa alla Corte di cassazione, conformemente al principio di diritto secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituiscono questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato dal giudice di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 - 01). Profili, questi ultimi, non sussistenti nel caso in esame, non ravvisandosi nel provvedimento impugnato alcuna incongruità valutativa, avendo invece il Tribunale, nell'attribuire un significato alle conversazioni intercettate, tenuto conto del contesto in cui le conversazioni si inserivano. 4. Anche il secondo motivo è privo di specificità. Il Tribunale ha evidenziato l'oggettivo disvalore della condotta, involgente la ricezione, la detenzione e movimentazione di un quantitativo importante di droga pesante, e la contiguità dell'indagato ad esponenti del clan criminale anzidetto. Ha aggiunto che l'intera vicenda, risalente ad epoca recente, poneva in luce la personalità connotata in senso estremamente deviante dell'indagato, che aveva precedenti penali e non pareva avere tratto giovamento alcuno dalle pregresse esperienze giudiziarie. # 3 Con siffatte argomentazioni, con cui il Collegio della cautela ha dato conto della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati, il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, essendosi limitato a svilirle, senza evidenziare profili di effettiva illogicità. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 6. La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 7 ottobre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 aprile 2025 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello interposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 27 settembre 2024, ha applicato ad NI AN la misura cautelare della custodia in carcere relativamente al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, formulato nel capo 20) della rubrica. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38545 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 07/10/2025 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizi della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base di conversazioni, che non avevano un significato univoco, e di due incontri tra l'indagato e un altro soggetto, in cui non vi sarebbe stato alcuno scambio di sostanza stupefacente. 2.2. Vizi della motivazione, per essere il provvedimento impugnato privo di argomentazioni sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e abbia adottato una motivazione congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3. Alla luce di quanto precede va rilevato che l'ordinanza impugnata è esente da vizi rilevabili in questa sede. Il Tribunale — quanto alla ritenuta gravità indiziaria — ha rilevato che l'attività di indagine aveva portato in luce: l'attualità e l'intensa attività antigiuridica posta in essere da una solida organizzazione criminale armata, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti di qualità variegata, in cui il ruolo egemone era stato ricoperto dai fratelli albanesi LZ e ET Daci, entrambi ristretti in regime domiciliare;
il ruolo di raccordo tra i vertici e i corrieri di base, rivestito da RG ST;
la stretta collaborazione con quest'ultimo di GI UG;
un'ampia disponibilità di corrieri;
l'esistenza di importanti 2 canali di approvvigionamento e smistamento sul territorio nazionale delle sostanze;
l'esistenza di forme di assistenza legale per gli associati;
la disponibilità di armi da fuoco. Era risultato, inoltre, che RG ST e LZ Daci avevano ceduto ad NI AN, in più riprese, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a non meno di 400 grammi. A fronte di tali emergenze il ricorrente ha negato il suo coinvolgimento ed escluso che potesse identificarsi con l'acquirente di sostanza stupefacente, appellato nelle conversazioni intercettate come "quello di Toritto", benché sul punto il Tribunale abbia richiamato le risultanze dei servizi di appostamento della Polizia giudiziaria del maggio 2023 in merito ad incontri del ricorrente (nominato con l'appellativo "quello di Toritto") con gli uomini dell'organizzazione e abbia sottolineato che il sodalizio non aveva altri interlocutori in Toritto. Il medesimo ricorrente ha poi proposto una interpretazione delle intercettazioni ambientali e telefoniche diversa rispetto a quella delineata nell'ordinanza impugnata, ma, in questa sede, non è possibile operare una reinterpretazione del contenuto delle captazioni acquisite, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa, essendo tale operazione di ermeneutica processuale preclusa alla Corte di cassazione, conformemente al principio di diritto secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituiscono questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato dal giudice di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 - 01). Profili, questi ultimi, non sussistenti nel caso in esame, non ravvisandosi nel provvedimento impugnato alcuna incongruità valutativa, avendo invece il Tribunale, nell'attribuire un significato alle conversazioni intercettate, tenuto conto del contesto in cui le conversazioni si inserivano. 4. Anche il secondo motivo è privo di specificità. Il Tribunale ha evidenziato l'oggettivo disvalore della condotta, involgente la ricezione, la detenzione e movimentazione di un quantitativo importante di droga pesante, e la contiguità dell'indagato ad esponenti del clan criminale anzidetto. Ha aggiunto che l'intera vicenda, risalente ad epoca recente, poneva in luce la personalità connotata in senso estremamente deviante dell'indagato, che aveva precedenti penali e non pareva avere tratto giovamento alcuno dalle pregresse esperienze giudiziarie. # 3 Con siffatte argomentazioni, con cui il Collegio della cautela ha dato conto della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati, il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, essendosi limitato a svilirle, senza evidenziare profili di effettiva illogicità. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 6. La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 7 ottobre 2025.