Sentenza 25 marzo 2002
Massime • 1
Il principio secondo cui il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, coincide con il momento in cui l'assicurato abbia la ragionevole certezza della sussistenza della malattia professionale e del superamento della soglia di indennizzabilità, applicato all'azione diretta al conseguimento della rendita ai superstiti per malattia professionale, va inteso nel senso che il termine decorre dalla conoscenza (o oggettiva conoscibilità) da parte dei superstiti del fatto che la malattia professionale sia stata causa o concausa del decesso dell'assicurato.
Commentario • 1
- 1. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 63https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 13 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4223 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RC GI LU e RC IE RC, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso l'avv. G. Sante Assennato, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del presidente e legale rappresentante ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 363 del Tribunale di Cagliari depositata l'11 novembre 1998 (R.G. n. 1472/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Amodeo e Favata per delega, rispettivamente, avv. Assennato e avv. Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 25 marzo 1996 al Pretore di Cagliari, GI LU e IE RC CU esponevano che il loro genitore TU CU, titolare di rendita per silicosi nella misura del settanta per cento, era deceduto il 4 dicembre 1990 a causa della malattia professionale;
che nel corso del procedimento instaurato dalla loro madre con ricorso del 15 febbraio 1994 e diretto ad ottenere la rendita a lei spettante quale coniuge superstite, dall'esame autoptico era risultato che l'assicurato era morto a causa di una neoplasia pleuropolmonare, la quale come patologia associata alla silicosi, coinvolgeva sotto il profilo causale, nel determinismo della morte, la tecnopatia;
che la domanda proposta dalla madre era stata accolta con sentenza del Pretore in data 3 luglio 1995. Sulla base di tali premesse, chiedevano il riconoscimento del diritto alla rendita per la quota dovuta ai figli superstiti, con la condanna dell'Inail al pagamento dei ratei maturati oltre rivalutazione e interessi.
L'Istituto, costituendosi in giudizio, eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere.
Il Pretore rigettava la domanda con sentenza 25 febbraio/18 aprile 1997, che, appellata dai soccombenti, è stata confermata dal Tribunale della stessa sede.
Il giudice del gravame ha ritenuto che al momento della domanda amministrativa, presentata il 1^ dicembre 1995, era interamente trascorso il termine triennale di prescrizione - decorrente dal 4 dicembre 1990, data della morte del genitore assicurato - del diritto alla rendita dedotto dagli attori. Irrilevante, ha aggiunto la sentenza impugnata, era l'avvenuto riconoscimento dell'analogo diritto alla vedova, madre degli appellanti, trattandosi di diritti autonomi fondati su fatti costitutivi diversi ed essendo parziaria l'obbligazione gravante sull'Inail.
Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione i soccombenti, deducendo un solo motivo, illustrato con memoria.
L'Istituto resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di annullamento, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 85 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 2697 cod. civ., in uno con vizi di motivazione. Deducono l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'affermare la decorrenza del termine di prescrizione, per il diritto alla rendita fatto valere in giudizio, dalla data della morte dell'assicurato (4 dicembre 1990), pur avendo evidenziato che soltanto il 14 febbraio 1994 a seguito del deposito della relazione del consulente di ufficio era stato accertato il concorso causale della silicosi polmonare con il tumore polmonare, in relazione alla morte del loro genitore. Aggiungono che la sentenza impugnata non ha motivato sull'adempimento dell'onere della prova a cui l'Istituto era tenuto in tema di prescrizione e non ha spiegato come essi ricorrenti potessero avere cognizione del nesso di causalità fra l'accertata malattia professionale e la morte dell'assicurato. Il ricorso è fondato.
La questione della prescrizione del diritto dei superstiti alla rendita ex art. 85 d.P.R. n. 1124 del 1965 è stata più volte esaminata da questa Corte. Costante è l'orientamento secondo cui tale diritto è soggetto alla prescrizione triennale stabilita dall'art. 112 della citata normativa, ma in ordine alla sua decorrenza talune decisioni (v. tra le altre le sentenze 27 novembre 1996 n. 10533, 3 giugno 1994 n. 5398) affermano che deve farsi riferimento alla data della morte dell'assicurato, trattandosi di diritto che sorge autonomamente e in base alla legge in capo ai familiari dell'assicurato: si applica infatti la regola generale dettata dall'art. 2935 cod. civ. e la prescrizione deve cominciare a decorrere dal giorno stesso in cui esso può essere fatto valere, cioè dall'evento morte. Un più recente indirizzo, elaborato Cass. 25 novembre 1999 n. 13145, facendo applicazione del principio secondo cui il dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione stabilito dall'art. 112 citato coincide con il momento in cui l'assicurato abbia la ragionevole certezza della sussistenza della malattia professionale e del superamento della soglia di indennizzabilità, ha invece affermato che anche per la rendita in questione è necessario, perché il termine di prescrizione inizi a decorrere, che sussista la conoscenza (o oggettiva conoscibilità) da parte dei familiari superstiti che la malattia professionale sia stata causa, o abbia avuto efficacia concausale, della morte dell'assicurato.
A questo più recente orientamento il Collegio presta adesione, dovendosi condividere le persuasive argomentazioni che lo sostengono. Si deve poi aggiungere che la fattispecie costitutiva del diritto alla rendita si realizza in capo ai familiari del lavoratore assicurato non per il fatto soltanto della morte del congiunto, ma solo se questa, per la ricollegabilità alla malattia professionale, integra l'evento che dà luogo alla tutela previdenziale. In mancanza di tale accertamento, che con riferimento alla silicosi è, a norma dell'art. 148 del d.P.R. n. 1124 del 1965, di competenza dell'istituto assicuratore, non si può ritenere che il familiare dell'assicurato deceduto abbia la consapevolezza della derivazione causale della morte di costui dalla malattia professionale. Nella specie, come il Tribunale ha spiegato (V. pag. 4 della sentenza impugnata), il lavoratore, genitore degli odierni ricorrenti, aveva agito in giudizio dinanzi al Pretore di Cagliari per il riconoscimento del suo diritto alla rendita per silicosi, dopo averla vanamente richiesta in via amministrativa. Deceduto l'assicurato, il giudizio era stato proseguito dalla moglie e dai figli ed il Pretore, a seguito del deposito della relazione tecnica avvenuto il 14 febbraio 1994 (i rilievi autoptici erano stati eseguiti il 20 gennaio 1992), aveva riconosciuto il diritto di TU CU alla rendita per silicosi, nella misura del trenta per cento dalla domanda amministrativa (18 luglio 1988) e nella misura del settanta per cento dall'ottobre 1990.
Malgrado tali accertamenti il Tribunale ha determinato la decorrenza del termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965 dalla data della morte del predetto TU CU avvenuta il 4 dicembre 1990, omettendo di accertare se a tale data i ricorrenti potessero (o meno) avere la consapevolezza della derivazione causale della morte del loro genitore dalla malattia professionale contratta durante l'attività lavorativa.
Non essendo conforme ai principi innanzi esposti la sentenza impugnata va dunque annullata.
Il giudice del rinvio, designato come in dispositivo, dovrà procedere, attenendosi al principio affermato da questa Corte con la sentenza citata n. 13145 del 1999 e che qui si ribadisce, all'accertamento della decorrenza del termine di prescrizione triennale eccepita dall'Inail.
Il medesimo giudice provvederà alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Cagliari. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2002