Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17677 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
/02 AULA "A" 1 7677 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11421/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Guglielmo Sciarelli Presidente Dott. Cron. 41528 Dott. Paolino Dell'Anno Consigliere Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 18 set- Dott. Luciano Vigolo Consigliere tembre 2002 Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: GA AU, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vinza- glio n. 5 presso l'avv. Ettore Gliozzi, che lo rappresenta e di- ! fende giusta delega in atti;
- ricorrente 3524 contro діб Società Great American Center S.a.s., Pelettivamente domiciliata in Ro- ma, via Padova 90, presso l'avv. Lauro Grotto che la rappresenta e di- i'll w ont con l'am'it's Pick Navius Passeri, fende giusta delega in attied one of'ufficio domiclista la репо Cancelleria della Corte Supreme di Casadione;
controricorrente Л avversO la sentenza n. 9388/99, decisa il 13 dicembre 1999 e pub- blicata il 26 febbraio 2000, resa dal Tribunale di Torino nel pro- cedimento n. 257/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 settembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 16 settembre 1997, GA AU conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Torino la società Great America Center S.a.s. al fine di ottenere il pagamento della somma di lire 27.240.547 a titolo di differenze salariali per istituti vari, in relazione all'attività di preposto alle vendite prestata а titolo di lavoro subordinato per il periodo 21 settembre 1992 5 novem- bre 1995. Resisteva la convenuta assumendo che l'attività era stata prestata nell'ambito di un rapporto societario, essendo stato il ricorrente socio accomandante per la quota di lire 50.000, rimborsata in suo favore all'atto del recesso. Con sentenza in data 9 febbraio 1998, il Giudice adito riconosceva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e peraltro re- spingeva la domanda per le differenze retributive. Interponevano appello la società Great America Center S.a.s. che contestava la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato e, in via incidentale il GA il quale insisteva nella richiesta di 2 Л differenze salariali. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 9388/99, emessa in data 13 - 26 febbraio 2000, in accoglimento dell'appello dicembre 1999 principale, escludeva la sussistenza di un rapporto di lavoro su- bordinato;
rigettava conseguentemente l'appello incidentale. La decisione veniva così motivata. Il Collegio di merito richiamava la prova documentale in ordine alla qualità di socio accomandante ed anche la circostanza che do- po la cessazione del rapporto altra persona era subentrata nella stessa posizione, conferendo la stessa somma. Prendeva in esame le deposizioni testimoniali acquisite ed osservava che dalle stesse era emerso che il GA agiva autonomamente per la società, si occupava degli acquisti e della scelta dei capi del campionario, teneva da solo i rapporti con le ditte fornitrici. Riteneva non credibili le deposizioni di due testi che avevano af- fermato trattarsi di lavoro subordinato, osservando che le stesse avevano valutazioneespresso una senza fornire elementi concreti 11 e specifici" ed apparivano altresì poco credibili per aver riferi- to circa la presenza costante del ricorrente in due esercizi siti in località diversa. Avverso la sentenza, notificata in data 23 marzo 2000, propone ricorso per cassazione il GA con atto notificato in data 17 maggio 2000, sulla base di un unico complesso motivo. La società Great America Center S.a.s. resiste con controricorso notificato in data 3 luglio 2000. 3 ہے MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo viene denunciato, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione о falsa applicazione degli artt. 244, 252, 253, 116 cpc. Viene denunciato altresi, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 il vizio di motivazione.cpc, i Le censure non appaiono fondate. Si osserva preliminarmente che la disciplina del ricorso per cas- sazione individua analiticamente i vizi che possono essere denun- ciati e, in particolare, tiene ben distinto quello della viola- zione di legge, indicato al n. 3 dell'art. 360 cpc, da quello di insufficiente, о contraddittoria motivazione, menzionato omessa, 5 dello stesso articolo. Ricorre il vizio di violazione di al n. norme di diritto quando si prospetta l'errata applicazione della norma ad un fatto la cui storica verificazione non viene posta in dubbio (ex plurimis Cass. n. 4698 del 25 maggio 1987, Cass. n. 3205 del 18 marzo 1995); ricorre la falsa applicazione allorché una norma rettamente intesa venga applicata ad una fattispecie concreta non corrispondente a quella astratta prevista dalla norma stessa (Cass. 24.3.78, n. 1704, 27.1.83 n. 741), dandosi ugualmen- te per pacifica l'esatta ricostruzione del fatto. La doglianza attinente alla ricostruzione della fattispecie con- creta è invece deducibile in sede di legittimità solamente sotto il profilo di una insufficiente, contraddittoria, о omessa moti- vazione della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. 14 marzo 1986 4 л n. 1760). Si rileva quindi che il ricorrente, pur richiamando gli artt. 244, 252, 253 e 116 cpc, non indica alcun principio di diritto che sa- affermato o applicato a fattispecie nonrebbe stato erroneamente pertinente. La denuncia deve quindi ricondursi nell'ambito del vizio di moti- vazione. Peraltro il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione de- gli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con ap- prezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Invero la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza im- pugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legit- timità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì, la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di indi- viduare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute mag- giormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sot- tesi, dando così liberamente prevalenza all'uno о all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sot- 5 ^ to il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, si rinvenga traccia evi- dente del mancato о insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ov- vero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni com- plessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. D'altro canto il vizio di omessa o insufficiente motivazione, de- ducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cpc, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferi- sce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valu- tare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento (ex pluribus: Cass. 29 marzo 2001, n.4667; Cass.., sez. III, 15 aprile 2000, n. 4916, Cass. 24 luglio 2000, n.9716, Cass. 16 novem- bre 2000, n. 14858; Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2000, n. 456, Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802, Cass., sez. un., 27 dicembre 1997, n. 13045, Cass., sez. III, 18 marzo 1995, n. 6 ے س 3205, Cass., sez. III, 18 marzo 1995, n. 3205, Cass., Sez. lav., 22 ottobre 1993, n. 10503, Cass., 26 novembre 1988, n. 6380, Cass., 14 aprile 1987, n. 3715, Cass., 19 febbraio 1987, n. 1795)). A tali principi non si è attenuto l'odierno ricorrente il quale, lungi dal porre in rilievo un qualsiasi vizio argomentativo, si limita ad offrire una diversa lettura delle deposizioni testimo- niali prese in esame dal Collegio di merito ed a censurare il giu- dizio di scarsa credibilità di due testi, senza considerare che trattasi di valutazione di merito insuscettibile di riesame in se- de di legittimità. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. POSTA DI BOLLO, DI300
P.Q.M.
A NI SPESA, TASSA La Corte DELL'ART. 10 Rigetta il ricorso. ༣༢༣ Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 18 settembre 2002 IL PRESIDENTE Alberta fjeno IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 DIC 2082 IL CANCELLIERE 7