Articolo 90 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 77Articolo 79
Versione
19 aprile 1942
Art. 90.

Se l'imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell'articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 2091 del codice.

La procedura e' regolata dagli articoli 85, terzo comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente