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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/09/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 31 luglio
2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 864/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Riccardo Arnò, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, via Damiano Chiesa n. 14
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. , in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
CP_ Grazia Guerra, domiciliato presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: decorrenza trattamento pensionistico
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 8.5.2023, il ricorrente ha CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, per veder riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione di anzianità con il sistema del calcolo CP_ contributivo con decorrenza dal 1.3.2020 e per sentir quindi condannare a corrispondergli i ratei di trattamento pensionistico maturati dal 1.3.2020 o dalla diversa decorrenza ritenuta di diritto;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 13.1.2020 domanda di anzianità / anticipata con sistema del calcolo contributivo nella gestione lavoratori parasubordinati in ragione del fatto che alla data del 1.3.2020 avrebbe maturato 64 anni di età e 35 anni di contributi;
Pagina 1 di 5 - di essersi visto negare l'accesso al trattamento pensionistico richiesto per non aver raggiunto il requisito dei 67 anni di età;
- di aver vanamente esperito il ricorso amministrativo, nonostante egli avesse diritto ad accedere al trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 3 del d.m. 282/1996;
- di aver presentato nuova domanda e di essersi visto riconoscere il diritto al trattamento pensionistico richiesto, ma con decorrenza posteriore al 1.3.2020 in CP_ ragione del fatto che, secondo con la precedente domanda l'istante non aveva correttamente indicato la prestazione richiesta e in particolare non aveva indicato di voler avvalersi del “computo” ex art. 3 del d.m. 282/1996.
CP_
Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, deducendo che la domanda dell'assicurato costituisce elemento condizionante del diritto a pensione e che gli assicurati hanno la facoltà, non l'obbligo, di richiedere il computo ex art. 3 del d.m. 282/1996, sicché non può essere rimesso ad esso ente il compito di rimeditare e rettificare le domande ricevute. Ha pertanto evidenziato di aver erogato il trattamento pensionistico richiesto dal ricorrente con decorrenza dal 1.4.2020 dopo che il medesimo aveva presentato la corretta domanda in data 31.3.2020.
Istruita la causa su base documentale, le parti hanno insistito ciascuna nelle conclusioni rispettivamente rassegnate, il ricorrente richiamando anche giurisprudenza a suo favore, il convenuto riportandosi alla propria memoria. Il Giudice, disposta infine la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha assunto la causa in decisione e poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
Gli elementi di fatto posti a fondamento della domanda attorea sono incontestati: è pacifico che , alla data del 1.3.2020, possedesse i requisiti per l'accesso al Parte_1
trattamento pensionistico a carico della gestione separata con computo, ex art. 3 del d.m.
282/1996, dei contributi in precedenza versati quale lavoratore dipendente.
È pacifico altresì che in data 13.1.2020 non presentò domanda di pensione di Parte_1
anzianità / anticipata con computo ex art. 3 del d.m. 282/1996, bensì la diversa domanda di pensione di anzianità con sistema di calcolo contributivo.
Nel caso di specie non si controverte, dunque, della insussistenza dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale ex art. 3 del d.m. 282/1996 dal 1.3.2020, ma esclusivamente della validità della domanda presentata dall'istante il 13.1.2020, con la quale il
Pagina 2 di 5 ricorrente ha sì richiesto l'accesso al trattamento pensionistico, omettendo però di indicare la volontà di avvalersi del “computo” e richiedendo invece la attribuzione della pensione di CP_ anzianità con sistema di calcolo contributivo (cfr. doc. 1 fasc. ; ricevuto il diniego per l'accesso a tale ultimo trattamento pensionistico, solo con domanda del 31.3.2020 l'istante ha
CP_ presentato nuova domanda indicando di volersi avvalere del “computo” (cfr. doc. 3 fasc.
e ottenendo così l'attribuzione della provvidenza con decorrenza dal 1.4.2020.
L'art. 3 del d.m. 282/1996, dispone che “Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.
Chiamata a pronunciarsi proprio su un precedente della Corte di Appello di Milano sul tema della decorrenza del trattamento pensionistico con computo dei contributi versati in favore di differenti gestioni a far data dal momento di maturazione del requisito contributivo minimo o piuttosto a far data dalla domanda amministrativa, la Corte di legittimità ha recentemente evidenziato come – con segnato riferimento alla richiesta di computo – sia determinante per l'individuazione del dì di decorrenza della prestazione la presentazione di
“apposita domanda”: «In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. n. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, in seguito v. Cass.30256-30257/22, Cass.30689/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Occorre, infatti, distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall'art. 3 d.m. n. 282/96: esso, ai fini dell'esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta. Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO, la regola generale è quella dell'art. 22, co.5 l. n. 153/69: il
Pagina 3 di 5 trattamento pensionistico “decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”. Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell'AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.n.10396/2009), il computo di cui all'art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.n. 10396/2009 cit., nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell'art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l'art.22, co.5 l. n.153/69» (Cass., ordinanza n. 15459/2024).
Come già evidenziato, sebbene intervenuta su un tema differente rispetto a quello oggetto del presente giudizio ed in particolare espressasi sul dies a quo di decorrenza della pensione in computo a carico della gestione separata (se dalla data della domanda amministrativa o piuttosto dal momento, anche precedente, di maturazione del diritto a fruire di tale trattamento), la Corte di legittimità si è soffermata anche sulla tipologia di istanza per l'accesso al trattamento pensionistico di cui all'art. 3 del d.m. 282/1996 ed ha precisato che esso richiede una “apposita domanda” e non una domanda “qualsiasi” che possa essere riqualificata direttamente dall'ente in considerazione della specifica posizione contributiva del richiedente;
la Corte di legittimità, peraltro – lungi dal far rimanere apodittica la propria affermazione – ne ha anche illustrato la motivazione, evidenziando come la richiesta al trattamento pensionistico in computo costituisca una vera e propria ipotesi di “cumulo” dei contributi versati presso differenti gestioni ai sensi dell'art. 16 della L. 233/1990 e richieda pertanto una specifica manifestazione di volontà ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L.
153/1969.
Così brevemente enucleati gli aspetti relativi alla richiesta di accedere al trattamento di quiescenza con computo ex art. 3 del d.m. 282/1996, risulta evidente che la richiesta di una prestazione diversa (la pensione di anzianità con sistema di calcolo contributivo) non può sopperire alla volontà dell'istante di richiedere – invece – il “cumulo” di contribuzioni afferenti a differenti gestioni, poiché la scelta di unire le contribuzioni versate presso differenti gestioni
è rimessa esclusivamente all'assicurato e postula quindi una espressa manifestazione di volontà in tal senso.
In senso contrario rispetto a quanto prospettato non depongono i precedenti giurisprudenziali prodotti dal ricorrente, poiché nei casi ivi esaminati l'istante aveva sì errato nel presentare la domanda di pensione, ma in ipotesi in cui aveva anche scelto di accedere a trattamenti più
“rapidi” rispetto alla pensione di anzianità, senza però essere tenuto a manifestare
“appositamente” la volontà di avvalersi del cumulo dei contributi versati presso differenti gestioni. Né, d'altra parte, può validamene ritenersi che l'ente previdenziale avrebbe potuto in via autonoma riqualificare la domanda presentata dal ricorrente il 13.1.2020, poiché nella
Pagina 4 di 5 ipotesi di “cumulo” l'ente non si sarebbe limitato appunto a riqualificare una istanza in considerazione del trattamento pensionistico percepibile dall'istante, ma – scegliendo di ufficio di operare il “cumulo” dei contributi versati presso differenti gestioni - avrebbe altresì compiuto a propria discrezione un inammissibile atto di disposizione dei diritti dell'assicurato senza aver ricevuto alcuna richiesta in tal senso.
In conclusione, in virtù delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto della particolarità della vicenda in disamina, dell'assenza di precedenti giurisprudenziali sullo specifico tema e del recente intervento interpretativo fornito dalla Corte di legittimità sull'istituto del “computo” ex art. 3 del d.m. 282/1996, le spese del giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 9 settembre 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 31 luglio
2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 864/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Riccardo Arnò, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, via Damiano Chiesa n. 14
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. , in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
CP_ Grazia Guerra, domiciliato presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: decorrenza trattamento pensionistico
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 8.5.2023, il ricorrente ha CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, per veder riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione di anzianità con il sistema del calcolo CP_ contributivo con decorrenza dal 1.3.2020 e per sentir quindi condannare a corrispondergli i ratei di trattamento pensionistico maturati dal 1.3.2020 o dalla diversa decorrenza ritenuta di diritto;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 13.1.2020 domanda di anzianità / anticipata con sistema del calcolo contributivo nella gestione lavoratori parasubordinati in ragione del fatto che alla data del 1.3.2020 avrebbe maturato 64 anni di età e 35 anni di contributi;
Pagina 1 di 5 - di essersi visto negare l'accesso al trattamento pensionistico richiesto per non aver raggiunto il requisito dei 67 anni di età;
- di aver vanamente esperito il ricorso amministrativo, nonostante egli avesse diritto ad accedere al trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 3 del d.m. 282/1996;
- di aver presentato nuova domanda e di essersi visto riconoscere il diritto al trattamento pensionistico richiesto, ma con decorrenza posteriore al 1.3.2020 in CP_ ragione del fatto che, secondo con la precedente domanda l'istante non aveva correttamente indicato la prestazione richiesta e in particolare non aveva indicato di voler avvalersi del “computo” ex art. 3 del d.m. 282/1996.
CP_
Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, deducendo che la domanda dell'assicurato costituisce elemento condizionante del diritto a pensione e che gli assicurati hanno la facoltà, non l'obbligo, di richiedere il computo ex art. 3 del d.m. 282/1996, sicché non può essere rimesso ad esso ente il compito di rimeditare e rettificare le domande ricevute. Ha pertanto evidenziato di aver erogato il trattamento pensionistico richiesto dal ricorrente con decorrenza dal 1.4.2020 dopo che il medesimo aveva presentato la corretta domanda in data 31.3.2020.
Istruita la causa su base documentale, le parti hanno insistito ciascuna nelle conclusioni rispettivamente rassegnate, il ricorrente richiamando anche giurisprudenza a suo favore, il convenuto riportandosi alla propria memoria. Il Giudice, disposta infine la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha assunto la causa in decisione e poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
Gli elementi di fatto posti a fondamento della domanda attorea sono incontestati: è pacifico che , alla data del 1.3.2020, possedesse i requisiti per l'accesso al Parte_1
trattamento pensionistico a carico della gestione separata con computo, ex art. 3 del d.m.
282/1996, dei contributi in precedenza versati quale lavoratore dipendente.
È pacifico altresì che in data 13.1.2020 non presentò domanda di pensione di Parte_1
anzianità / anticipata con computo ex art. 3 del d.m. 282/1996, bensì la diversa domanda di pensione di anzianità con sistema di calcolo contributivo.
Nel caso di specie non si controverte, dunque, della insussistenza dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale ex art. 3 del d.m. 282/1996 dal 1.3.2020, ma esclusivamente della validità della domanda presentata dall'istante il 13.1.2020, con la quale il
Pagina 2 di 5 ricorrente ha sì richiesto l'accesso al trattamento pensionistico, omettendo però di indicare la volontà di avvalersi del “computo” e richiedendo invece la attribuzione della pensione di CP_ anzianità con sistema di calcolo contributivo (cfr. doc. 1 fasc. ; ricevuto il diniego per l'accesso a tale ultimo trattamento pensionistico, solo con domanda del 31.3.2020 l'istante ha
CP_ presentato nuova domanda indicando di volersi avvalere del “computo” (cfr. doc. 3 fasc.
e ottenendo così l'attribuzione della provvidenza con decorrenza dal 1.4.2020.
L'art. 3 del d.m. 282/1996, dispone che “Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.
Chiamata a pronunciarsi proprio su un precedente della Corte di Appello di Milano sul tema della decorrenza del trattamento pensionistico con computo dei contributi versati in favore di differenti gestioni a far data dal momento di maturazione del requisito contributivo minimo o piuttosto a far data dalla domanda amministrativa, la Corte di legittimità ha recentemente evidenziato come – con segnato riferimento alla richiesta di computo – sia determinante per l'individuazione del dì di decorrenza della prestazione la presentazione di
“apposita domanda”: «In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. n. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, in seguito v. Cass.30256-30257/22, Cass.30689/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Occorre, infatti, distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall'art. 3 d.m. n. 282/96: esso, ai fini dell'esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta. Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO, la regola generale è quella dell'art. 22, co.5 l. n. 153/69: il
Pagina 3 di 5 trattamento pensionistico “decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”. Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell'AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.n.10396/2009), il computo di cui all'art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.n. 10396/2009 cit., nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell'art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l'art.22, co.5 l. n.153/69» (Cass., ordinanza n. 15459/2024).
Come già evidenziato, sebbene intervenuta su un tema differente rispetto a quello oggetto del presente giudizio ed in particolare espressasi sul dies a quo di decorrenza della pensione in computo a carico della gestione separata (se dalla data della domanda amministrativa o piuttosto dal momento, anche precedente, di maturazione del diritto a fruire di tale trattamento), la Corte di legittimità si è soffermata anche sulla tipologia di istanza per l'accesso al trattamento pensionistico di cui all'art. 3 del d.m. 282/1996 ed ha precisato che esso richiede una “apposita domanda” e non una domanda “qualsiasi” che possa essere riqualificata direttamente dall'ente in considerazione della specifica posizione contributiva del richiedente;
la Corte di legittimità, peraltro – lungi dal far rimanere apodittica la propria affermazione – ne ha anche illustrato la motivazione, evidenziando come la richiesta al trattamento pensionistico in computo costituisca una vera e propria ipotesi di “cumulo” dei contributi versati presso differenti gestioni ai sensi dell'art. 16 della L. 233/1990 e richieda pertanto una specifica manifestazione di volontà ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L.
153/1969.
Così brevemente enucleati gli aspetti relativi alla richiesta di accedere al trattamento di quiescenza con computo ex art. 3 del d.m. 282/1996, risulta evidente che la richiesta di una prestazione diversa (la pensione di anzianità con sistema di calcolo contributivo) non può sopperire alla volontà dell'istante di richiedere – invece – il “cumulo” di contribuzioni afferenti a differenti gestioni, poiché la scelta di unire le contribuzioni versate presso differenti gestioni
è rimessa esclusivamente all'assicurato e postula quindi una espressa manifestazione di volontà in tal senso.
In senso contrario rispetto a quanto prospettato non depongono i precedenti giurisprudenziali prodotti dal ricorrente, poiché nei casi ivi esaminati l'istante aveva sì errato nel presentare la domanda di pensione, ma in ipotesi in cui aveva anche scelto di accedere a trattamenti più
“rapidi” rispetto alla pensione di anzianità, senza però essere tenuto a manifestare
“appositamente” la volontà di avvalersi del cumulo dei contributi versati presso differenti gestioni. Né, d'altra parte, può validamene ritenersi che l'ente previdenziale avrebbe potuto in via autonoma riqualificare la domanda presentata dal ricorrente il 13.1.2020, poiché nella
Pagina 4 di 5 ipotesi di “cumulo” l'ente non si sarebbe limitato appunto a riqualificare una istanza in considerazione del trattamento pensionistico percepibile dall'istante, ma – scegliendo di ufficio di operare il “cumulo” dei contributi versati presso differenti gestioni - avrebbe altresì compiuto a propria discrezione un inammissibile atto di disposizione dei diritti dell'assicurato senza aver ricevuto alcuna richiesta in tal senso.
In conclusione, in virtù delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto della particolarità della vicenda in disamina, dell'assenza di precedenti giurisprudenziali sullo specifico tema e del recente intervento interpretativo fornito dalla Corte di legittimità sull'istituto del “computo” ex art. 3 del d.m. 282/1996, le spese del giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 9 settembre 2025
Il Giudice Elena Greco
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