CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 38787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38787 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ercole RI - Presidente - Sent. n. sez. 1221/2025 EL NZ UP - 28/10/2025 RD RO - Relatore - R.G.N. 22254/2025 PP AN RO LL TE CC ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da LL NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RD RO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che si richiama alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Mauro Gionni, difensore della parte civile AR VE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto, e la condanna alle spese come da nota e conclusioni scritte che deposita;
udito l'avvocato Francesco Voltattorni, difensore di fiducia di NZ LL, che si riporta ai motivi di ricorso. 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 12 aprile 2023 dal Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti di NZ LL per il reato previsto dall’art. 317 cod. pen. (ascritto al capo A). In particolare, il Tribunale aveva condannato il LL per avere costretto, con abuso delle funzioni svolte presso l’Agenzia delle Entrate della Direzione di Penale Sent. Sez. 6 Num. 38787 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 28/10/2025 2 Ascoli Piceno, quale addetto al settore delle denunce di successione, AR VE a consegnarli e promettere la somma di euro 3.000,00 per evitare controlli di congruità dei valori dei beni indicati nella denuncia di successione della suocera LA CA OL (in data prossima al 21 aprile 2016). 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, NZ LL ha proposto ricorso, articolando i due motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di norme processuali in relazione alla eccezione di nullità assoluta ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per le ripetute modifiche della composizione del collegio giudicante, essendo stata la sentenza di primo grado deliberata da un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha svolto l’istruttoria dibattimentale. Il ricorrente si lamenta, inoltre, della mancata riassunzione della prova testimoniale della persona offesa e parte civile, AR AR, considerato che nel corso della sua deposizione il Tribunale aveva interrotto il suo esame con l’invito a nominare un difensore. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese da AR VE. Al riguardo si osserva che la Corte d’appello gli ha attribuito delle competenze che non aveva in materia di controllo successivo dei valori dichiarati nella denuncia di successione, atteso che le sue competenze attenevano al solo controllo formale della denuncia di successione. Inoltre, anche l’errore riportato nella denuncia di successione e rettificato su sollecitazione del LL era stato dovuto ad una non corretta operazione di computo delle aliquote da parte della consulente che aveva redatto la denuncia di successione per conto di VE. In generale, si denuncia che la sentenza avrebbe capovolto il senso di tutte le risultanze probatorie aderendo all’impostazione accusatoria, senza cogliere le contraddizioni della testimonianza della parte civile, rispetto anche alla richiesta di una ricompensa che è stata spontaneamente offerta dallo stesso AR e di importo addirittura superiore (tremila euro) a quello che era stato il suo risparmio (duemila euro). Si ritiene, infine, censurabile anche la scelta operata dagli agenti della Guardia di Finanza che, anziché prendere atto della desistenza del LL, allorchè questi aveva comunicato al AR che non l’avrebbe più chiamato, hanno predisposto inopinatamente un servizio di consegna controllata del denaro da parte del AR, concretizzando in tal modo una forma di istigazione a delinquere, con conseguente inutilizzabilità delle prove acquisite attraverso lo 3 svolgimento di una indebita attività sotto copertura (undercover operations) in cui la persona offesa ha agito come agente provocatore. 1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo relativo alla dedotta nullità della sentenza per mutamento della composizione del collegio giudicante nel corso del giudizio di primo grado, il ricorrente sembra del tutto ignorare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, ed in particolare quello secondo cui il mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti sia il diritto di chiedere prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa. Nel caso di specie il ricorrente neppure ha chiarito se a seguito delle ripetute modifiche del collegio giudicante, per effetto della disposta rinnovazione del dibattimento sia stata o meno avanzata dal difensore dell’imputato esplicita richiesta di nuova assunzione delle prove testimoniali assunte dal Tribunale in diversa composizione e se questa richiesta sia stata rigettata senza una adeguata motivazione. La dedotta nullità si fonda sull’affermazione, priva di fondamento giuridico, secondo cui il principio della immutabilità del giudice non consentirebbe alcuna possibilità di procedere alla rinnovazione del dibattimento, ma imporrebbe in ogni caso la riassunzione delle prove testimoniali già assunte per effetto dell’intervenuto mutamento della composizione del collegio giudicante. All’opposto, il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen., secondo l’orientamento consolidato formatosi sotto la vigenza della normativa antecedente all’entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs 30 ottobre 2022, n. 150 (Sez. U, 41736 del 30/05/2019, Bajrami Rv. 276754), non prevedeva come necessario il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non fosse stata disposta perché non richiesta, non ammessa o non più possibile. E soprattutto che la rinnovazione del dibattimento comporta la piena utilizzabilità delle prove testimoniali già assunte davanti al giudice originariamente diverso nel caso in cui le parti non manifestino alcun dissenso, o richiedano la nuova assunzione delle prove già assunte, in base alla considerazione che anche la fonoregistrazione delle testimonianze è uno strumento in grado di assicurare 4 una adeguata cognizione del contenuto della prova dichiarativa da parte del giudice diverso da quello che ha partecipato alla sua assunzione. Va solo precisato, rispetto a quanto già condivisibilmente osservato nella sentenza di appello, che trattandosi di attività istruttoria svolta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, non trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal comma 4-ter dell’art. 495 cod. proc. pen., che prevede la facoltà per la parte che vi abbia interesse di richiedere incondizionatamente la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in assenza di riproduzione audio-visiva. Secondo la disciplina transitoria in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento prevista dall’art. 93-bis d. lgs. n. 150 del 2022 (introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con l. 30 dicembre 0222, n.199), il nuovo regime che ha introdotto il diritto incondizionato della parte alla riassunzione della prova dichiarativa già assunta dal giudice in diversa composizione nel caso in cui la prova dichiarativa non sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione, non si applica quando le dichiarazioni di cui si chiede la rinnovazione siano state rese anteriormente al 1° gennaio 2023, mentre l’obbligo di documentazione tramite registrazione audio-visiva delle prove dichiarative in base all’art.
5-undecies della citata legge di conversione, a modifica dell’art. 94 del d. lgs. n. 150 del 2022, è stato fissato al 30 giugno 2023. Nel caso di specie, oltre a risultare dagli atti che le prove testimoniali sono state assunte nelle udienze svoltesi negli anni 2021 e 2022, devesi comunque rilevare che la difesa non ha neppure addotto di avere mai richiesto la nuova assunzione delle prove testimoniali, né che la relativa documentazione non fosse avvenuta tramite fonoregistrazione, il che rende del tutto evidente la manifesta infondatezza della dedotta causa di nullità. 2. Tutte le atre censure articolate nel secondo motivo di ricorso sono inammissibili, perché rivolte a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta sia con riferimento all’accertamento della condotta prevaricatrice 5 posta in essere dall’imputato e sia con riferimento alla coerenza intrinseca della ricostruzione dei fatti basata sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dall’esito positivo della attività di indagine svolta con la collaborazione della stessa persona offesa che ha proceduto alla consegna del denaro oggetto della richiesta concussiva. 3. La versione difensiva secondo cui l’imputato non avrebbe sollecitato alcuna consegna di denaro, essendosi trattato di una regalia da lui non richiesta, è stata ritenuta palesemente contraddetta dalle risultanze della messaggistica sms e dalle intercettazioni svolte sulla sua utenza. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, è stato in modo non illogico evidenziato, in coerenza al contenuto degli SMS, che l’imputato quale funzionario dell’Agenzia delle Entrate dopo avere svolto un ruolo di controllo preventivo favorevole alla parte che aveva erroneamente pagato una imposta di importo maggiore del dovuto tanto da agevolarlo nello scrivere lui stesso la richiesta di rimborso, successivamente ha mutato il proprio atteggiamento benevolo, facendo chiaramente intendere al AR che se non gli avesse corrisposto una equa ricompensa per avergli fatto recuperare duemila euro, si sarebbe trovato esposto alla possibilità di ulteriori controlli tributari. Non essendo stato neppure messo in discussione che il AR possa avere ricevuto qualche beneficio indebito dal controllo tributario operato dall’imputato, la richiesta insistita di una ricompensa in denaro, anche se di importo imprecisato, è stata correttamente inquadrata nella ipotesi della concussione per le modalità con le quali è stata pretesa, sotto la minaccia di accertamenti ulteriori che avrebbero potuto fare emergere delle inesistenti irregolarità della dichiarazione di successione. I reati di concussione e di induzione non possano strutturalmente coesistere, atteso che la valutazione della condotta abusiva è necessariamente unitaria, poiché al concussore della fattispecie prevista dall’art. 317 cod. pen. deve corrispondere dal lato passivo quella tipica del concusso, mentre all’induttore di cui all’art. 319-quater cod. proc. pen. deve corrispondere dal lato passivo quella altrettanto tipica dell’indotto. Occorre precisare che il ricorrente neppure contesta in modo specifico l'inquadramento giuridico della fattispecie concussiva non emergendo alcun elemento di prova che potrebbe fare pensare ad una adesione mossa dalla prospettiva di ottenere un indebito vantaggio piuttosto che da quella di subire un ingiusto danno attraverso la minaccia implicita di una attività ispettiva svolta con modalità arbitrarie ed illegittime. 6 In tale situazione, non può neppure venire in evidenza quella classe di comportamenti abusanti dell’agente pubblico, definiti come la “zona grigia”, in cui la distinzione tra offerta e minaccia appare più sfumata, e, che secondo le Sezioni Unite del 24 ottobre 2013, Maldera, impongono una complessa e meticolosa analisi da parte dell’interprete al fine di stabilire quale sia il carattere prevalente nella fattispecie concreta, e quale quello recessivo, ai fini del corretto inquadramento nell’una o nell’altra ipotesi di reato. Ma nella vicenda in esame non è vi alcuno spazio per configurare una fattispecie intermedia, del tipo misto o ambivalente tra le due tipologie di abuso, per la carenza totale di quegli indici fattuali specifici dell’abuso induttivo che pongano il privato nella condizione di cedere alla richiesta per la prospettiva di conseguire degli indebiti vantaggi. La contestualizzazione della vicenda in esame non giustifica alcuna ambiguità di questo tipo, in cui l’atteggiamento assunto da parte del soggetto pubblico non consente di fare rientrare il caso in esame nella c.d. "zona grigia" delle condotte ambigue, suscettibili di essere intese come prospettazione da parte del pubblico agente di un indebito vantaggio, così giustificandosi l’inquadramento nel reato di concussione. Pertanto, la mancata analisi di tale aspetto non può essere considerata come un vizio della motivazione della sentenza impugnata, non emergendo affatto nella vicenda, così come contestualizzata concordemente nei due gradi del giudizio di merito, alcuna ambiguità nella condotta del soggetto pubblico, che nel suo concreto atteggiarsi non si presta ad incertezze interpretative, nel senso che appare chiaro, sul piano probatorio, il carattere coercitivo che l'abuso del pubblico agente ha cagionato nella fattispecie in esame sulla libertà di autodeterminazione della controparte. La tesi difensiva della regalia spontanea è stata correttamente valutata come in palese stridente contraddizione anche con la denuncia e la collaborazione prestata dal AR per la consegna controllata del denaro, oltre che dalla messaggistica prodotta dalla persona offesa che dava atto della insistenza della richiesta di ricevere una ricompensa in denaro adeguata al risparmio conseguito, sebbene non di carattere indebito, trattandosi di una somma pagata in più per un errore di calcolo del consulente di parte. Peraltro, va ricordato che la concussione come anche l'induzione indebita a dare o promettere utilità può essere alternativamente esercitata dal pubblico agente mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione 7 rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica. Conseguentemente è del tutto irrilevante stabilire se l’imputato avesse concretamente la possibilità di avviare controlli tributari successivi rispetto alla denuncia di successione presentata dalla vittima, atteso che la veste rivestita era sufficiente ad accreditare la possibilità di incidere, come impiegato dell'ufficio, sugli esiti del procedimento. Del tutto coerente con la ricostruzione complessiva della vicenda è anche la lettura della intercettazione del messaggio inviato al VE il 19 aprile 2016 (“ciao AR, io non ti chiamerò più, aspetto che lo faccia tu…”) in cui il LL lungi dal desistere dal reato ribadiva che sarebbe rimasto in attesa di una sua risposta. Tenuto conto di tutte le complessive risultanze probatorie valorizzate in modo conforme nelle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, nel caso di specie non può ravvisarsi alcun travisamento della prova, avendo la difesa prospettato soltanto una lettura alternativa del messaggio, non certamente più plausibile o logica di quella ritenuta in sentenza, e senza neppure confrontarsi con le ulteriori emergenze probatorie ed in particolare con le intercettazioni riferite alla “consegna controllata” della somma di tremila euro, che confermano la piena attendibilità della persona offesa e la serietà delle richieste di denaro avanzate dall’imputato. Pertanto, neppure può essere messa in dubbio l'utilizzabilità della prova acquisita attraverso le operazioni sotto copertura svolte dalla P.G. con l’utilizzo della persona offesa, perché certamente lecite, non avendo comportato alcuna induzione o incitamento nella commissione del reato da parte del soggetto indagato (Sez. 3, n. 37805 del 09/05/2013, Jendoubi, Rv. 257675). 4. All’inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione in favore della cassa delle ammende nella misura che si reputa congrua indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di 8 rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile VE AR che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RD RO Ercole RI
udita la relazione svolta dal Consigliere RD RO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che si richiama alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Mauro Gionni, difensore della parte civile AR VE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto, e la condanna alle spese come da nota e conclusioni scritte che deposita;
udito l'avvocato Francesco Voltattorni, difensore di fiducia di NZ LL, che si riporta ai motivi di ricorso. 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 12 aprile 2023 dal Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti di NZ LL per il reato previsto dall’art. 317 cod. pen. (ascritto al capo A). In particolare, il Tribunale aveva condannato il LL per avere costretto, con abuso delle funzioni svolte presso l’Agenzia delle Entrate della Direzione di Penale Sent. Sez. 6 Num. 38787 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 28/10/2025 2 Ascoli Piceno, quale addetto al settore delle denunce di successione, AR VE a consegnarli e promettere la somma di euro 3.000,00 per evitare controlli di congruità dei valori dei beni indicati nella denuncia di successione della suocera LA CA OL (in data prossima al 21 aprile 2016). 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, NZ LL ha proposto ricorso, articolando i due motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di norme processuali in relazione alla eccezione di nullità assoluta ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per le ripetute modifiche della composizione del collegio giudicante, essendo stata la sentenza di primo grado deliberata da un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha svolto l’istruttoria dibattimentale. Il ricorrente si lamenta, inoltre, della mancata riassunzione della prova testimoniale della persona offesa e parte civile, AR AR, considerato che nel corso della sua deposizione il Tribunale aveva interrotto il suo esame con l’invito a nominare un difensore. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese da AR VE. Al riguardo si osserva che la Corte d’appello gli ha attribuito delle competenze che non aveva in materia di controllo successivo dei valori dichiarati nella denuncia di successione, atteso che le sue competenze attenevano al solo controllo formale della denuncia di successione. Inoltre, anche l’errore riportato nella denuncia di successione e rettificato su sollecitazione del LL era stato dovuto ad una non corretta operazione di computo delle aliquote da parte della consulente che aveva redatto la denuncia di successione per conto di VE. In generale, si denuncia che la sentenza avrebbe capovolto il senso di tutte le risultanze probatorie aderendo all’impostazione accusatoria, senza cogliere le contraddizioni della testimonianza della parte civile, rispetto anche alla richiesta di una ricompensa che è stata spontaneamente offerta dallo stesso AR e di importo addirittura superiore (tremila euro) a quello che era stato il suo risparmio (duemila euro). Si ritiene, infine, censurabile anche la scelta operata dagli agenti della Guardia di Finanza che, anziché prendere atto della desistenza del LL, allorchè questi aveva comunicato al AR che non l’avrebbe più chiamato, hanno predisposto inopinatamente un servizio di consegna controllata del denaro da parte del AR, concretizzando in tal modo una forma di istigazione a delinquere, con conseguente inutilizzabilità delle prove acquisite attraverso lo 3 svolgimento di una indebita attività sotto copertura (undercover operations) in cui la persona offesa ha agito come agente provocatore. 1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo relativo alla dedotta nullità della sentenza per mutamento della composizione del collegio giudicante nel corso del giudizio di primo grado, il ricorrente sembra del tutto ignorare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, ed in particolare quello secondo cui il mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti sia il diritto di chiedere prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa. Nel caso di specie il ricorrente neppure ha chiarito se a seguito delle ripetute modifiche del collegio giudicante, per effetto della disposta rinnovazione del dibattimento sia stata o meno avanzata dal difensore dell’imputato esplicita richiesta di nuova assunzione delle prove testimoniali assunte dal Tribunale in diversa composizione e se questa richiesta sia stata rigettata senza una adeguata motivazione. La dedotta nullità si fonda sull’affermazione, priva di fondamento giuridico, secondo cui il principio della immutabilità del giudice non consentirebbe alcuna possibilità di procedere alla rinnovazione del dibattimento, ma imporrebbe in ogni caso la riassunzione delle prove testimoniali già assunte per effetto dell’intervenuto mutamento della composizione del collegio giudicante. All’opposto, il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen., secondo l’orientamento consolidato formatosi sotto la vigenza della normativa antecedente all’entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs 30 ottobre 2022, n. 150 (Sez. U, 41736 del 30/05/2019, Bajrami Rv. 276754), non prevedeva come necessario il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non fosse stata disposta perché non richiesta, non ammessa o non più possibile. E soprattutto che la rinnovazione del dibattimento comporta la piena utilizzabilità delle prove testimoniali già assunte davanti al giudice originariamente diverso nel caso in cui le parti non manifestino alcun dissenso, o richiedano la nuova assunzione delle prove già assunte, in base alla considerazione che anche la fonoregistrazione delle testimonianze è uno strumento in grado di assicurare 4 una adeguata cognizione del contenuto della prova dichiarativa da parte del giudice diverso da quello che ha partecipato alla sua assunzione. Va solo precisato, rispetto a quanto già condivisibilmente osservato nella sentenza di appello, che trattandosi di attività istruttoria svolta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, non trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal comma 4-ter dell’art. 495 cod. proc. pen., che prevede la facoltà per la parte che vi abbia interesse di richiedere incondizionatamente la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in assenza di riproduzione audio-visiva. Secondo la disciplina transitoria in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento prevista dall’art. 93-bis d. lgs. n. 150 del 2022 (introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con l. 30 dicembre 0222, n.199), il nuovo regime che ha introdotto il diritto incondizionato della parte alla riassunzione della prova dichiarativa già assunta dal giudice in diversa composizione nel caso in cui la prova dichiarativa non sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione, non si applica quando le dichiarazioni di cui si chiede la rinnovazione siano state rese anteriormente al 1° gennaio 2023, mentre l’obbligo di documentazione tramite registrazione audio-visiva delle prove dichiarative in base all’art.
5-undecies della citata legge di conversione, a modifica dell’art. 94 del d. lgs. n. 150 del 2022, è stato fissato al 30 giugno 2023. Nel caso di specie, oltre a risultare dagli atti che le prove testimoniali sono state assunte nelle udienze svoltesi negli anni 2021 e 2022, devesi comunque rilevare che la difesa non ha neppure addotto di avere mai richiesto la nuova assunzione delle prove testimoniali, né che la relativa documentazione non fosse avvenuta tramite fonoregistrazione, il che rende del tutto evidente la manifesta infondatezza della dedotta causa di nullità. 2. Tutte le atre censure articolate nel secondo motivo di ricorso sono inammissibili, perché rivolte a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta sia con riferimento all’accertamento della condotta prevaricatrice 5 posta in essere dall’imputato e sia con riferimento alla coerenza intrinseca della ricostruzione dei fatti basata sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dall’esito positivo della attività di indagine svolta con la collaborazione della stessa persona offesa che ha proceduto alla consegna del denaro oggetto della richiesta concussiva. 3. La versione difensiva secondo cui l’imputato non avrebbe sollecitato alcuna consegna di denaro, essendosi trattato di una regalia da lui non richiesta, è stata ritenuta palesemente contraddetta dalle risultanze della messaggistica sms e dalle intercettazioni svolte sulla sua utenza. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, è stato in modo non illogico evidenziato, in coerenza al contenuto degli SMS, che l’imputato quale funzionario dell’Agenzia delle Entrate dopo avere svolto un ruolo di controllo preventivo favorevole alla parte che aveva erroneamente pagato una imposta di importo maggiore del dovuto tanto da agevolarlo nello scrivere lui stesso la richiesta di rimborso, successivamente ha mutato il proprio atteggiamento benevolo, facendo chiaramente intendere al AR che se non gli avesse corrisposto una equa ricompensa per avergli fatto recuperare duemila euro, si sarebbe trovato esposto alla possibilità di ulteriori controlli tributari. Non essendo stato neppure messo in discussione che il AR possa avere ricevuto qualche beneficio indebito dal controllo tributario operato dall’imputato, la richiesta insistita di una ricompensa in denaro, anche se di importo imprecisato, è stata correttamente inquadrata nella ipotesi della concussione per le modalità con le quali è stata pretesa, sotto la minaccia di accertamenti ulteriori che avrebbero potuto fare emergere delle inesistenti irregolarità della dichiarazione di successione. I reati di concussione e di induzione non possano strutturalmente coesistere, atteso che la valutazione della condotta abusiva è necessariamente unitaria, poiché al concussore della fattispecie prevista dall’art. 317 cod. pen. deve corrispondere dal lato passivo quella tipica del concusso, mentre all’induttore di cui all’art. 319-quater cod. proc. pen. deve corrispondere dal lato passivo quella altrettanto tipica dell’indotto. Occorre precisare che il ricorrente neppure contesta in modo specifico l'inquadramento giuridico della fattispecie concussiva non emergendo alcun elemento di prova che potrebbe fare pensare ad una adesione mossa dalla prospettiva di ottenere un indebito vantaggio piuttosto che da quella di subire un ingiusto danno attraverso la minaccia implicita di una attività ispettiva svolta con modalità arbitrarie ed illegittime. 6 In tale situazione, non può neppure venire in evidenza quella classe di comportamenti abusanti dell’agente pubblico, definiti come la “zona grigia”, in cui la distinzione tra offerta e minaccia appare più sfumata, e, che secondo le Sezioni Unite del 24 ottobre 2013, Maldera, impongono una complessa e meticolosa analisi da parte dell’interprete al fine di stabilire quale sia il carattere prevalente nella fattispecie concreta, e quale quello recessivo, ai fini del corretto inquadramento nell’una o nell’altra ipotesi di reato. Ma nella vicenda in esame non è vi alcuno spazio per configurare una fattispecie intermedia, del tipo misto o ambivalente tra le due tipologie di abuso, per la carenza totale di quegli indici fattuali specifici dell’abuso induttivo che pongano il privato nella condizione di cedere alla richiesta per la prospettiva di conseguire degli indebiti vantaggi. La contestualizzazione della vicenda in esame non giustifica alcuna ambiguità di questo tipo, in cui l’atteggiamento assunto da parte del soggetto pubblico non consente di fare rientrare il caso in esame nella c.d. "zona grigia" delle condotte ambigue, suscettibili di essere intese come prospettazione da parte del pubblico agente di un indebito vantaggio, così giustificandosi l’inquadramento nel reato di concussione. Pertanto, la mancata analisi di tale aspetto non può essere considerata come un vizio della motivazione della sentenza impugnata, non emergendo affatto nella vicenda, così come contestualizzata concordemente nei due gradi del giudizio di merito, alcuna ambiguità nella condotta del soggetto pubblico, che nel suo concreto atteggiarsi non si presta ad incertezze interpretative, nel senso che appare chiaro, sul piano probatorio, il carattere coercitivo che l'abuso del pubblico agente ha cagionato nella fattispecie in esame sulla libertà di autodeterminazione della controparte. La tesi difensiva della regalia spontanea è stata correttamente valutata come in palese stridente contraddizione anche con la denuncia e la collaborazione prestata dal AR per la consegna controllata del denaro, oltre che dalla messaggistica prodotta dalla persona offesa che dava atto della insistenza della richiesta di ricevere una ricompensa in denaro adeguata al risparmio conseguito, sebbene non di carattere indebito, trattandosi di una somma pagata in più per un errore di calcolo del consulente di parte. Peraltro, va ricordato che la concussione come anche l'induzione indebita a dare o promettere utilità può essere alternativamente esercitata dal pubblico agente mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione 7 rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica. Conseguentemente è del tutto irrilevante stabilire se l’imputato avesse concretamente la possibilità di avviare controlli tributari successivi rispetto alla denuncia di successione presentata dalla vittima, atteso che la veste rivestita era sufficiente ad accreditare la possibilità di incidere, come impiegato dell'ufficio, sugli esiti del procedimento. Del tutto coerente con la ricostruzione complessiva della vicenda è anche la lettura della intercettazione del messaggio inviato al VE il 19 aprile 2016 (“ciao AR, io non ti chiamerò più, aspetto che lo faccia tu…”) in cui il LL lungi dal desistere dal reato ribadiva che sarebbe rimasto in attesa di una sua risposta. Tenuto conto di tutte le complessive risultanze probatorie valorizzate in modo conforme nelle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, nel caso di specie non può ravvisarsi alcun travisamento della prova, avendo la difesa prospettato soltanto una lettura alternativa del messaggio, non certamente più plausibile o logica di quella ritenuta in sentenza, e senza neppure confrontarsi con le ulteriori emergenze probatorie ed in particolare con le intercettazioni riferite alla “consegna controllata” della somma di tremila euro, che confermano la piena attendibilità della persona offesa e la serietà delle richieste di denaro avanzate dall’imputato. Pertanto, neppure può essere messa in dubbio l'utilizzabilità della prova acquisita attraverso le operazioni sotto copertura svolte dalla P.G. con l’utilizzo della persona offesa, perché certamente lecite, non avendo comportato alcuna induzione o incitamento nella commissione del reato da parte del soggetto indagato (Sez. 3, n. 37805 del 09/05/2013, Jendoubi, Rv. 257675). 4. All’inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione in favore della cassa delle ammende nella misura che si reputa congrua indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di 8 rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile VE AR che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RD RO Ercole RI