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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1. dr. Vincenza Randazzo Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 523/2022 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 585/2022 resa dal Tribunale di Barcellona
P.G., pubblicata in data 03/05/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, via
MA AR n. 209, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppina
FO, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ammesso al
Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1322/2022 del 01/06/2022 emessa dal C.O. degli Avvocati di Messina e successiva dichiarazione di aver superato il limite di reddito per l'anno 2024;
APPELLANTE
contro
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
Sig. , con sede in Barcellona P.G. (Me), via Medaglia Controparte_2
D'Oro Stefano Cattafi n. 18, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. (Me), via Dante Alighieri n. 49, presso lo studio dell'Avv. Antonino Genovese, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI, rese all'udienza di trattazione scritta del
06/03/2025, come da note depositate ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo (D.I. n. 27/2013, R.G. n. 69/2013), il geom.
ingiungeva a il pagamento di € 13.964,86 Parte_1 Controparte_1
a titolo di compensi professionali per la progettazione di un impianto fotovoltaico. proponeva opposizione, eccependo Controparte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo che il compenso fosse condizionato all'ottenimento del finanziamento e che vi fossero vizi progettuali, in via subordinata, contestava la somma richiesta, lamentandone l'eccessività.
Il Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza n. 585/2022, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il geom. al Pt_1 pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza, con atto di citazione regolarmente notificato in data 13.7.2022, proponeva appello il geom. Pt_1 deducendo, tra l'altro, la nullità della decisione per violazione delle norme sul giusto processo (art. 281 sexies c.p.c.) e l'errata valutazione del merito, stante la prova per tabulas del rapporto professionale e dell'ottenimento del finanziamento.
si costituiva, contestando e contrastando il Controparte_1 gravame, chiedendone il rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025, resa a trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per gli atti conclusivi finali
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sulla nullità della sentenza di primo grado e superamento delle eccezioni procedurali.
pag. 2/6 Pur a fronte delle eccezioni di nullità sollevate dall'appellante, relative alla violazione del diritto di difesa conseguente alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. in assenza di discussione orale o termini ex art. 190 c.p.c., e in modalità telematica, la Corte ritiene di poter riformare integralmente la decisione del primo giudice, superando le questioni formali e entrando nel merito della controversia.
II. Sull'esistenza del credito.
L'appello è fondato nel merito. Il Tribunale ha errato nel ritenere provate le contestazioni della e priva di riscontri probatori la domanda Controparte_1 del Pt_1
Innanzitutto, l'esistenza del rapporto professionale per la progettazione dell'impianto fotovoltaico risulta provata. L'opponente ( stessa Controparte_1 ha ammesso, nella citazione in opposizione, che il proprio rappresentante legale sottoscrisse la documentazione necessaria per la richiesta del finanziamento e l'autorizzazione delle opere.
In secondo luogo, la circostanza relativa alla presunta mancata sottoscrizione di alcuni elaborati progettuali, sollevata dall'appellata deve considerarsi assorbita e superata dal fatto che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura per la Sicilia, con il Decreto Assessoriale (D.A.) n. 1461 del 16/03/2015, ha finanziato la realizzazione dell'impianto. Tale Decreto dà atto espressamente che l'attività di progettazione è stata svolta dal geom. . Il Parte_1 finanziamento è stato inoltre prorogato con D.A. n. 6301 del 02/09/2015. Tali documenti provano per tabulas il buon esito del progetto e l'attività svolta da
Pt_1
In terzo luogo, le eccezioni dell'appellato relative a presunti vizi del progetto iniziale e alla necessità di conferire incarichi a altri professionisti (Ing.
Genovese, Arch. Geol. ) per una "radicale revisione" sono Per_1 Per_2 risultate sfornite di prova. Come risulta dagli atti di causa, i mezzi istruttori articolati dalla (quali l'interrogatorio formale e la prova Controparte_1
pag. 3/6 testimoniale per accertare i vizi) sono stati disattesi in primo grado e non ammessi perché ritenuti inutili o irrilevanti. La parte appellata si è tardivamente costituita all'udienza del 11.11.2022, decadendo dal diritto di riproporre i mezzi di prova non ammessi in primo grado e non ha assolto l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa creditoria del Pt_1
Infine, l'accoglimento dell'opposizione del Tribunale si basava, tra l'altro, sul presunto obbligo assunto dal di non pretendere il pagamento sino Pt_1 all'ottenimento del finanziamento. Poiché il finanziamento è stato formalmente approvato (D.A. n. 1461/2015), la condizione di esigibilità del compenso si è ritenuta avverata.
3. Sulla misura del compenso riconosciuto
La domanda creditoria iniziale di si basava su una parcella vistata dal Pt_1
Collegio dei Geometri di Messina che quantificava il compenso in € 13.964,86.
Tuttavia, l'appellata ha sempre contestato l'eccessività della Controparte_1 somma e, in via subordinata, ha chiesto che fosse ridotta nei limiti del contributo ammesso per le competenze tecniche nel decreto assessoriale.
Ai fini della determinazione del quantum dovuto, la Corte ritiene di dovere dare rilievo al costo complessivo ritenuto legittimo e necessario per le competenze tecniche dal Decreto Assessoriale D.A. n. 1461 del 16/03/2015.
Tale provvedimento, nel finanziare l'opera, ha indicato come Spesa Ammessa
(costo totale ammissibile) per le "Competenze Tecniche" l'importo di € 8.175,12
(pari al 6% dei lavori strutturali).
A nulla rileva il contributo concesso (pari al 75% della spesa ammessa, ovvero € 6.131,34), poiché tale minor cifra attiene esclusivamente ai rapporti interni tra l'Assessorato e la beneficiaria e non al debito Controparte_1 complessivo della committente verso il professionista per l'attività progettuale .
Pertanto, il compenso dovuto al geom. per l'attività di Parte_1 progettazione, in virtù del riconoscimento del progetto e dei costi tecnici pag. 4/6 ammessi nel decreto assessoriale, è pari a € 8.175,12 , oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Stante l'accoglimento dell'appello, la deve Controparte_1 essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del geom. per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed ex D.M. Pt_1
147/2022
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 585/2022 del Tribunale di Controparte_1
Barcellona P.G., iscritto al n. 523/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma integrale della sentenza impugnata, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 condanna il pagamento nei confronti del Controparte_1 geom. della somma di € 8.175,12 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda ( 25.1.2013) al soddisfo, a titolo di compensi professionali per l'attività di progettazione.
3. Condanna al pagamento in favore del Controparte_1 geom. delle spese e compensi relativi al primo grado di giudizio Parte_1 che si liquidano in complessive euro 2.540,00 per competenze oltre rimborso spese forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge.
4 Condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'Erario delle spese e compensi relativi alla fase di studio, introduttiva e di trattazione del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessive euro
1.950,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge e al pagamento in favore di dei compensi relativi Parte_1
pag. 5/6 alla fase decisoria liquidati in euro 956,00, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di
Messina, il 10/12/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr. Maria Grazia Lau dr. Vincenza Randazzo
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1. dr. Vincenza Randazzo Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 523/2022 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 585/2022 resa dal Tribunale di Barcellona
P.G., pubblicata in data 03/05/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, via
MA AR n. 209, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppina
FO, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ammesso al
Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1322/2022 del 01/06/2022 emessa dal C.O. degli Avvocati di Messina e successiva dichiarazione di aver superato il limite di reddito per l'anno 2024;
APPELLANTE
contro
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
Sig. , con sede in Barcellona P.G. (Me), via Medaglia Controparte_2
D'Oro Stefano Cattafi n. 18, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. (Me), via Dante Alighieri n. 49, presso lo studio dell'Avv. Antonino Genovese, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI, rese all'udienza di trattazione scritta del
06/03/2025, come da note depositate ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo (D.I. n. 27/2013, R.G. n. 69/2013), il geom.
ingiungeva a il pagamento di € 13.964,86 Parte_1 Controparte_1
a titolo di compensi professionali per la progettazione di un impianto fotovoltaico. proponeva opposizione, eccependo Controparte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo che il compenso fosse condizionato all'ottenimento del finanziamento e che vi fossero vizi progettuali, in via subordinata, contestava la somma richiesta, lamentandone l'eccessività.
Il Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza n. 585/2022, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il geom. al Pt_1 pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza, con atto di citazione regolarmente notificato in data 13.7.2022, proponeva appello il geom. Pt_1 deducendo, tra l'altro, la nullità della decisione per violazione delle norme sul giusto processo (art. 281 sexies c.p.c.) e l'errata valutazione del merito, stante la prova per tabulas del rapporto professionale e dell'ottenimento del finanziamento.
si costituiva, contestando e contrastando il Controparte_1 gravame, chiedendone il rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025, resa a trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per gli atti conclusivi finali
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sulla nullità della sentenza di primo grado e superamento delle eccezioni procedurali.
pag. 2/6 Pur a fronte delle eccezioni di nullità sollevate dall'appellante, relative alla violazione del diritto di difesa conseguente alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. in assenza di discussione orale o termini ex art. 190 c.p.c., e in modalità telematica, la Corte ritiene di poter riformare integralmente la decisione del primo giudice, superando le questioni formali e entrando nel merito della controversia.
II. Sull'esistenza del credito.
L'appello è fondato nel merito. Il Tribunale ha errato nel ritenere provate le contestazioni della e priva di riscontri probatori la domanda Controparte_1 del Pt_1
Innanzitutto, l'esistenza del rapporto professionale per la progettazione dell'impianto fotovoltaico risulta provata. L'opponente ( stessa Controparte_1 ha ammesso, nella citazione in opposizione, che il proprio rappresentante legale sottoscrisse la documentazione necessaria per la richiesta del finanziamento e l'autorizzazione delle opere.
In secondo luogo, la circostanza relativa alla presunta mancata sottoscrizione di alcuni elaborati progettuali, sollevata dall'appellata deve considerarsi assorbita e superata dal fatto che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura per la Sicilia, con il Decreto Assessoriale (D.A.) n. 1461 del 16/03/2015, ha finanziato la realizzazione dell'impianto. Tale Decreto dà atto espressamente che l'attività di progettazione è stata svolta dal geom. . Il Parte_1 finanziamento è stato inoltre prorogato con D.A. n. 6301 del 02/09/2015. Tali documenti provano per tabulas il buon esito del progetto e l'attività svolta da
Pt_1
In terzo luogo, le eccezioni dell'appellato relative a presunti vizi del progetto iniziale e alla necessità di conferire incarichi a altri professionisti (Ing.
Genovese, Arch. Geol. ) per una "radicale revisione" sono Per_1 Per_2 risultate sfornite di prova. Come risulta dagli atti di causa, i mezzi istruttori articolati dalla (quali l'interrogatorio formale e la prova Controparte_1
pag. 3/6 testimoniale per accertare i vizi) sono stati disattesi in primo grado e non ammessi perché ritenuti inutili o irrilevanti. La parte appellata si è tardivamente costituita all'udienza del 11.11.2022, decadendo dal diritto di riproporre i mezzi di prova non ammessi in primo grado e non ha assolto l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa creditoria del Pt_1
Infine, l'accoglimento dell'opposizione del Tribunale si basava, tra l'altro, sul presunto obbligo assunto dal di non pretendere il pagamento sino Pt_1 all'ottenimento del finanziamento. Poiché il finanziamento è stato formalmente approvato (D.A. n. 1461/2015), la condizione di esigibilità del compenso si è ritenuta avverata.
3. Sulla misura del compenso riconosciuto
La domanda creditoria iniziale di si basava su una parcella vistata dal Pt_1
Collegio dei Geometri di Messina che quantificava il compenso in € 13.964,86.
Tuttavia, l'appellata ha sempre contestato l'eccessività della Controparte_1 somma e, in via subordinata, ha chiesto che fosse ridotta nei limiti del contributo ammesso per le competenze tecniche nel decreto assessoriale.
Ai fini della determinazione del quantum dovuto, la Corte ritiene di dovere dare rilievo al costo complessivo ritenuto legittimo e necessario per le competenze tecniche dal Decreto Assessoriale D.A. n. 1461 del 16/03/2015.
Tale provvedimento, nel finanziare l'opera, ha indicato come Spesa Ammessa
(costo totale ammissibile) per le "Competenze Tecniche" l'importo di € 8.175,12
(pari al 6% dei lavori strutturali).
A nulla rileva il contributo concesso (pari al 75% della spesa ammessa, ovvero € 6.131,34), poiché tale minor cifra attiene esclusivamente ai rapporti interni tra l'Assessorato e la beneficiaria e non al debito Controparte_1 complessivo della committente verso il professionista per l'attività progettuale .
Pertanto, il compenso dovuto al geom. per l'attività di Parte_1 progettazione, in virtù del riconoscimento del progetto e dei costi tecnici pag. 4/6 ammessi nel decreto assessoriale, è pari a € 8.175,12 , oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Stante l'accoglimento dell'appello, la deve Controparte_1 essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del geom. per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed ex D.M. Pt_1
147/2022
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 585/2022 del Tribunale di Controparte_1
Barcellona P.G., iscritto al n. 523/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma integrale della sentenza impugnata, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 condanna il pagamento nei confronti del Controparte_1 geom. della somma di € 8.175,12 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda ( 25.1.2013) al soddisfo, a titolo di compensi professionali per l'attività di progettazione.
3. Condanna al pagamento in favore del Controparte_1 geom. delle spese e compensi relativi al primo grado di giudizio Parte_1 che si liquidano in complessive euro 2.540,00 per competenze oltre rimborso spese forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge.
4 Condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'Erario delle spese e compensi relativi alla fase di studio, introduttiva e di trattazione del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessive euro
1.950,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge e al pagamento in favore di dei compensi relativi Parte_1
pag. 5/6 alla fase decisoria liquidati in euro 956,00, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di
Messina, il 10/12/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr. Maria Grazia Lau dr. Vincenza Randazzo
pag. 6/6