TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5697 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8038/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND IN Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 8038/2025 R.G. instaurato da
) con gli avv.ti ALESSANDRA DALLA Parte_1 C.F._1
BO e SI BE contro
) con gli avv.ti PAOLINA CASARI e CRISTINA DI CP_1 C.F._2
FABIO con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12.07.2003 tra e , trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
US (BS) atto n. 15, parte II, anno 2003 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di US (BS) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà Persona_1 genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della stessa, 1 precisandosi che sarà collocata stabilmente presso la madre presso la quale mantiene la Per_1 residenza anagrafica in US (BS) (25030) Via G. Falcone, 8 e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando starà Per_1 con l'uno o con l'altro genitore;
nulla per quanto riguarda l'affidamento di essendo Per_2 divenuta maggiorenne dopo la separazione dei genitori.
Si precisa, altresì, che il padre avrà diritto – dovere di vedere e tenere con sé la figlia minore:
- a weekend alternati, dal venerdì al lunedì mattina, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. Il signor terrà, inoltre, con sé la figlia dal mercoledì sera alla Pt_1 mattina successiva.
- Nella settimana in cui non l'avrà con sé nel fine settimana, il padre trascorrerà con la figlia anche il giovedì, sino al venerdì mattina.
- Durante le vacanze di Natale, i genitori terranno con sé le figlie dividendo il periodo in ragione della metà ciascuno, alternando di anno in anno i periodi di Natale e di Capodanno.
- Durante le vacanze di Pasqua, i genitori terranno con sé la figlia per metà del periodo, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- Durante le vacanze estive, la figlia starà con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, e per un'eventuale terza settimana, in periodi da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
- Sono fatti salvi diversi e più ampi accordi tra i genitori.
I coniugi si impegnano a consentire libere frequentazioni della figlia con gli ascendenti e la famiglia di ciascuno di loro, tanto la linea paterna quanto in linea materna e si danno reciproco assenso all'espatrio con la minore per fini turistici e acconsentono sin da ora reciprocamente al rilascio del passaporto, anche per la figlia minore.
3) Confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita Zocco d'US via Consolare 19 B al signor con tutto quanto la arreda e correda. Parte_1
4) Il signor corrisponderà alla signora , con decorrenza dal mese di Parte_1 CP_1 gennaio 2026, la somma complessiva di € 1.200,00 (diconsi euro milleduecento/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie , maggiorenne e non patrimonialmente Per_2 autonoma e minorenne a mezzo bonifico bancario con valuta fissa sul conto corrente della Per_1 signora noto al signor entro la data del 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo al mese di decorrenza attuale;
il contributo al mantenimento per ciascuna figlia sarà pertanto pari ad euro 600,00.
Metà del contributo per il mantenimento di , studente universitaria, pari ad euro 300,00 Per_2 le verrà versato direttamente dal padre mentre la metà residua del contributo verrà corrisposta
2 alla madre che con lei coabita presso la casa di sua proprietà in US (BS) (25030) Via G.
Falcone, 8 dove manterrà la residenza anagrafica. Per_2
In ogni caso, i genitori manterranno gli impegni reciprocamente assunti prima d'ora e provvederanno, quindi, a pagare l'affitto della residenza universitaria di in ragione del Per_2
50% alla scadenza contrattuale e a corrispondere alle figlie i contributi e le paghette in essere per prassi consolidata sempre entro la data del 10 di ogni mese.
Le spese straordinarie per le figlie relative all'istruzione (libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, refezione, dopo scuola, trasporto, etc.), e per la salute (visite specialistiche pubbliche e private, odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche, etc.) resteranno a carico dei genitori al 50% come da protocollo del Tribunale di Brescia;
il padre terrà, invece, a proprio carico la retta scolastica della scuola privata di attualmente frequentata nella Per_1 misura del 100%.
Ad eccezione di quanto previsto in punto di spese per la retta scolastica della scuola privata di
, le ulteriori spese straordinarie, per le figlie, di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale Per_1 di Brescia, verranno sostenute al 50% tra i genitori.
Le spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno dai genitori, come allo stato avviene;
Dare atto che i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento, dichiarando di essere entrambi autosufficienti.
5) A fronte degli impegni reciproci di collaborare nell'educazione delle figlie nel loro esclusivo interesse e di recuperare il dialogo tra loro interrotto e cooperare per la crescita serena di e Per_1
, le parti si obbligano alla definizione transattiva, con abbandono a spese compensate tra Per_2 loro, dei procedimenti giudiziali tra esse pendenti e segnatamente:
a) del procedimento di opposizione a precetto, avviato dal sig. nei confronti della sig.ra Pt_1
, avente RG n.2904/2025 del Giudice di Pace di Brescia - GdP dott. Mutti – con udienza CP_1 fissata al 13 aprile 2026 ad ore 12,30; il sig. dichiara di rinunciare, come in effetti Pt_1 rinuncia, alla pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale in tale procedimento dichiarando di non avere più nulla a pretendere, per i titoli ivi dedotti, dalla sig.ra ; CP_1
3 b) del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avente RG 7395/2025 avviato dalla sig.ra nei confronti del signor avanti al Giudice di Pace di Brescia con udienza al CP_1 Pt_1
13.04.26. Il sig. dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia al decreto ingiuntivo Pt_1 emesso in data 03.07.25 dal Giudice di Pace di Brescia, nella persona del Giudice Dott.ssa
Natalini, n. 3256/ 25, RGN 3109/25, n. cron. 5115/25 notificato, a mezzo del servizio postale in data 14.07.25, dichiarando di non avere più nulla a pretendere, per i titoli ivi dedotti, dalla sig.ra
; CP_1
c) del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avente RG n.11449/2025 avanti al
Tribunale di Brescia, con udienza al 14 maggio 2026 promosso dalla signora nei confronti CP_1 del signor il quale dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia al decreto ingiuntivo n. Pt_1
3042/25, RGN 7275/25 emesso in data 30.07.25 dal Tribunale di Brescia, GI Dott. Scaffidi, notificato, a mezzo del servizio postale, in data 25.08.25, dichiarando di non avere più nulla a pretendere, per i titoli ivi dedotti, dalla sig.ra . CP_1
6) Fatte salve le pattuizioni di cui al presente accordo, le spese di giudizio saranno compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.;
7)Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le ulteriori domande del giudizio pendente, avente RG
n.8038/2025 avanti al Tribunale di Brescia e, in considerazione ed attuazione dei reciproci impegni di cui al punto 5 a,b,c alle domande relative agli altri giudizi ivi indicati». Le parti hanno, altresì, rinunciato «alla concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche e all'eventuale appello della emananda sentenza».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/07/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ERBUSCO (atto n. 15 parte II serie A) e, dopo un avvio contenzioso del processo, hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
4 2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Presidente estensore
ND IN
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND IN Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 8038/2025 R.G. instaurato da
) con gli avv.ti ALESSANDRA DALLA Parte_1 C.F._1
BO e SI BE contro
) con gli avv.ti PAOLINA CASARI e CRISTINA DI CP_1 C.F._2
FABIO con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12.07.2003 tra e , trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
US (BS) atto n. 15, parte II, anno 2003 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di US (BS) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà Persona_1 genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della stessa, 1 precisandosi che sarà collocata stabilmente presso la madre presso la quale mantiene la Per_1 residenza anagrafica in US (BS) (25030) Via G. Falcone, 8 e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando starà Per_1 con l'uno o con l'altro genitore;
nulla per quanto riguarda l'affidamento di essendo Per_2 divenuta maggiorenne dopo la separazione dei genitori.
Si precisa, altresì, che il padre avrà diritto – dovere di vedere e tenere con sé la figlia minore:
- a weekend alternati, dal venerdì al lunedì mattina, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. Il signor terrà, inoltre, con sé la figlia dal mercoledì sera alla Pt_1 mattina successiva.
- Nella settimana in cui non l'avrà con sé nel fine settimana, il padre trascorrerà con la figlia anche il giovedì, sino al venerdì mattina.
- Durante le vacanze di Natale, i genitori terranno con sé le figlie dividendo il periodo in ragione della metà ciascuno, alternando di anno in anno i periodi di Natale e di Capodanno.
- Durante le vacanze di Pasqua, i genitori terranno con sé la figlia per metà del periodo, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- Durante le vacanze estive, la figlia starà con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, e per un'eventuale terza settimana, in periodi da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
- Sono fatti salvi diversi e più ampi accordi tra i genitori.
I coniugi si impegnano a consentire libere frequentazioni della figlia con gli ascendenti e la famiglia di ciascuno di loro, tanto la linea paterna quanto in linea materna e si danno reciproco assenso all'espatrio con la minore per fini turistici e acconsentono sin da ora reciprocamente al rilascio del passaporto, anche per la figlia minore.
3) Confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita Zocco d'US via Consolare 19 B al signor con tutto quanto la arreda e correda. Parte_1
4) Il signor corrisponderà alla signora , con decorrenza dal mese di Parte_1 CP_1 gennaio 2026, la somma complessiva di € 1.200,00 (diconsi euro milleduecento/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie , maggiorenne e non patrimonialmente Per_2 autonoma e minorenne a mezzo bonifico bancario con valuta fissa sul conto corrente della Per_1 signora noto al signor entro la data del 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo al mese di decorrenza attuale;
il contributo al mantenimento per ciascuna figlia sarà pertanto pari ad euro 600,00.
Metà del contributo per il mantenimento di , studente universitaria, pari ad euro 300,00 Per_2 le verrà versato direttamente dal padre mentre la metà residua del contributo verrà corrisposta
2 alla madre che con lei coabita presso la casa di sua proprietà in US (BS) (25030) Via G.
Falcone, 8 dove manterrà la residenza anagrafica. Per_2
In ogni caso, i genitori manterranno gli impegni reciprocamente assunti prima d'ora e provvederanno, quindi, a pagare l'affitto della residenza universitaria di in ragione del Per_2
50% alla scadenza contrattuale e a corrispondere alle figlie i contributi e le paghette in essere per prassi consolidata sempre entro la data del 10 di ogni mese.
Le spese straordinarie per le figlie relative all'istruzione (libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, refezione, dopo scuola, trasporto, etc.), e per la salute (visite specialistiche pubbliche e private, odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche, etc.) resteranno a carico dei genitori al 50% come da protocollo del Tribunale di Brescia;
il padre terrà, invece, a proprio carico la retta scolastica della scuola privata di attualmente frequentata nella Per_1 misura del 100%.
Ad eccezione di quanto previsto in punto di spese per la retta scolastica della scuola privata di
, le ulteriori spese straordinarie, per le figlie, di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale Per_1 di Brescia, verranno sostenute al 50% tra i genitori.
Le spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno dai genitori, come allo stato avviene;
Dare atto che i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento, dichiarando di essere entrambi autosufficienti.
5) A fronte degli impegni reciproci di collaborare nell'educazione delle figlie nel loro esclusivo interesse e di recuperare il dialogo tra loro interrotto e cooperare per la crescita serena di e Per_1
, le parti si obbligano alla definizione transattiva, con abbandono a spese compensate tra Per_2 loro, dei procedimenti giudiziali tra esse pendenti e segnatamente:
a) del procedimento di opposizione a precetto, avviato dal sig. nei confronti della sig.ra Pt_1
, avente RG n.2904/2025 del Giudice di Pace di Brescia - GdP dott. Mutti – con udienza CP_1 fissata al 13 aprile 2026 ad ore 12,30; il sig. dichiara di rinunciare, come in effetti Pt_1 rinuncia, alla pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale in tale procedimento dichiarando di non avere più nulla a pretendere, per i titoli ivi dedotti, dalla sig.ra ; CP_1
3 b) del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avente RG 7395/2025 avviato dalla sig.ra nei confronti del signor avanti al Giudice di Pace di Brescia con udienza al CP_1 Pt_1
13.04.26. Il sig. dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia al decreto ingiuntivo Pt_1 emesso in data 03.07.25 dal Giudice di Pace di Brescia, nella persona del Giudice Dott.ssa
Natalini, n. 3256/ 25, RGN 3109/25, n. cron. 5115/25 notificato, a mezzo del servizio postale in data 14.07.25, dichiarando di non avere più nulla a pretendere, per i titoli ivi dedotti, dalla sig.ra
; CP_1
c) del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avente RG n.11449/2025 avanti al
Tribunale di Brescia, con udienza al 14 maggio 2026 promosso dalla signora nei confronti CP_1 del signor il quale dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia al decreto ingiuntivo n. Pt_1
3042/25, RGN 7275/25 emesso in data 30.07.25 dal Tribunale di Brescia, GI Dott. Scaffidi, notificato, a mezzo del servizio postale, in data 25.08.25, dichiarando di non avere più nulla a pretendere, per i titoli ivi dedotti, dalla sig.ra . CP_1
6) Fatte salve le pattuizioni di cui al presente accordo, le spese di giudizio saranno compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.;
7)Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le ulteriori domande del giudizio pendente, avente RG
n.8038/2025 avanti al Tribunale di Brescia e, in considerazione ed attuazione dei reciproci impegni di cui al punto 5 a,b,c alle domande relative agli altri giudizi ivi indicati». Le parti hanno, altresì, rinunciato «alla concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche e all'eventuale appello della emananda sentenza».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/07/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ERBUSCO (atto n. 15 parte II serie A) e, dopo un avvio contenzioso del processo, hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
4 2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Presidente estensore
ND IN
5