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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 10/02/2026, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1998/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CHIANESE OR, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16623/2025 depositato il 16/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso DifensoreEmail_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250130936822000 BOLLO 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 432/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente: assente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente proprietaria dell'autovettura Nominativo_1, già targata Targa_1, numero di telaio Telaio_1 impugnava la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2023, per un importo complessivo comprensivo di sanzioni pari ad euro 294,53.
La stessa eccepiva che la circolazione dell'autoveicolo in Italia era cessato a partire dal 14 febbraio 2023,
a seguito del suo trasferimento all'estero per l'incarico ricoperto quale Vice Capo Missione presso l'Ambasciata d'Italia in Belgio.
Già con domanda del 2 dicembre 2022, l'autovettura, tramite gli uffici competenti per il personale appartenente al Corpo diplomatico, era stata oggetto di istanza d'immatricolazione in Belgio, con successivo rilascio di una nuova carta di circolazione associata alla targa diplomatica Targa_2, ma sempre riferita al medesimo numero di telaio Telaio_1.
Successivamente, la stessa autovettura veniva reimmatricolata in Germania, dove la ricorrente attualmente ricopre il ruolo di Console Generale d'Italia a Stoccarda, con rilascio di una nuova carta di circolazione associate alla targa diplomatica Targa_3 ancora una volta riferita al medesimo numero di telaio Telaio_1
A fronte di ciò, con due diverse istanze indirizzate all'ente impositore, Regione Lazio, la ricorrente aveva chiesto l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento, allegando anzitutto la comunicazione PRA
Prot. 17834/25 fornita all'Ambasciata d'Italia a Bruxelles in risposta alla suddetta mail del 25/04/2025, onde dimostrare la cessazione della circolazione del veicolo a far data dal 14 febbraio 2023.
Per la Regione Lazio, costituitasi, dall'esame della visura P.R.A, emergeva che il veicolo targato Targa_1 fosse di proprietà della ricorrente dal giorno 10.10.2018 e non vi era annotata alcuna perdita di possesso e chiedeva il rigetto del ricorso.
Per l'agenzia delle Entrate e riscossioni in merito alle eccezioni della parte ricorrente controdeduceva che qualora il contribuente avesse impugnato un atto della riscossione esattoriale, per motivi che non attenevano a vizi riconducibili all'ente esattore, la legittimazione a resistere fosse in capo all'ente impositore.
La Corte osserva che parte ricorrente ha offerto la prova della immatricolazione dell'autoveicolo dal 2023 prima in Belgio e poi in Germania in ragione della sua attività diplomatica. La stessa ha offerto la prova della non debenza della tassa auto con l'allegazione della domanda di immatricolazione in Belgio del 2/12/2022; il deposito della relativa carta di circolazione belga (targa diplomatica Targa_2)e con la documentazione di restituzione delle targhe italiane e della ulteriore carta di circolazione tedesca (targa diplomatica S 965).
Di conseguenza, la Corte in composizione monocratica considerato che l'autoveicolo per il quale la Regione
Lazio chiedeva il varsamento del bollo auto 2023 era stato immatricolato da quall'anno in Belgio, mancando i presupposti per poter chiedere il veramento del bollo, accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio alle spese di giustizia che liquida in € 300,00 a favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente a Euro 300,00 per le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CHIANESE OR, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16623/2025 depositato il 16/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso DifensoreEmail_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250130936822000 BOLLO 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 432/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente: assente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente proprietaria dell'autovettura Nominativo_1, già targata Targa_1, numero di telaio Telaio_1 impugnava la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2023, per un importo complessivo comprensivo di sanzioni pari ad euro 294,53.
La stessa eccepiva che la circolazione dell'autoveicolo in Italia era cessato a partire dal 14 febbraio 2023,
a seguito del suo trasferimento all'estero per l'incarico ricoperto quale Vice Capo Missione presso l'Ambasciata d'Italia in Belgio.
Già con domanda del 2 dicembre 2022, l'autovettura, tramite gli uffici competenti per il personale appartenente al Corpo diplomatico, era stata oggetto di istanza d'immatricolazione in Belgio, con successivo rilascio di una nuova carta di circolazione associata alla targa diplomatica Targa_2, ma sempre riferita al medesimo numero di telaio Telaio_1.
Successivamente, la stessa autovettura veniva reimmatricolata in Germania, dove la ricorrente attualmente ricopre il ruolo di Console Generale d'Italia a Stoccarda, con rilascio di una nuova carta di circolazione associate alla targa diplomatica Targa_3 ancora una volta riferita al medesimo numero di telaio Telaio_1
A fronte di ciò, con due diverse istanze indirizzate all'ente impositore, Regione Lazio, la ricorrente aveva chiesto l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento, allegando anzitutto la comunicazione PRA
Prot. 17834/25 fornita all'Ambasciata d'Italia a Bruxelles in risposta alla suddetta mail del 25/04/2025, onde dimostrare la cessazione della circolazione del veicolo a far data dal 14 febbraio 2023.
Per la Regione Lazio, costituitasi, dall'esame della visura P.R.A, emergeva che il veicolo targato Targa_1 fosse di proprietà della ricorrente dal giorno 10.10.2018 e non vi era annotata alcuna perdita di possesso e chiedeva il rigetto del ricorso.
Per l'agenzia delle Entrate e riscossioni in merito alle eccezioni della parte ricorrente controdeduceva che qualora il contribuente avesse impugnato un atto della riscossione esattoriale, per motivi che non attenevano a vizi riconducibili all'ente esattore, la legittimazione a resistere fosse in capo all'ente impositore.
La Corte osserva che parte ricorrente ha offerto la prova della immatricolazione dell'autoveicolo dal 2023 prima in Belgio e poi in Germania in ragione della sua attività diplomatica. La stessa ha offerto la prova della non debenza della tassa auto con l'allegazione della domanda di immatricolazione in Belgio del 2/12/2022; il deposito della relativa carta di circolazione belga (targa diplomatica Targa_2)e con la documentazione di restituzione delle targhe italiane e della ulteriore carta di circolazione tedesca (targa diplomatica S 965).
Di conseguenza, la Corte in composizione monocratica considerato che l'autoveicolo per il quale la Regione
Lazio chiedeva il varsamento del bollo auto 2023 era stato immatricolato da quall'anno in Belgio, mancando i presupposti per poter chiedere il veramento del bollo, accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio alle spese di giustizia che liquida in € 300,00 a favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente a Euro 300,00 per le spese.