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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/11/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3243/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3243/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Maggio n. 8/A, c.f. (avv. Claudio Ronchini) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
6, c.f. (avv. Domizio Piroddi) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 28.07.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi non nascevano figli;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
(RA) il 08.07.1963, c.f. , e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
31.10.1961, c.f. celebrato con rito concordatario in data 12.04.1982 a Faenza C.F._2
(RA), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 45, parte II, serie A, anno 1982;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“− i coniugi vivranno separati e saranno liberi ognuno di fissare, ove riterranno, la propria residenza, impegnandosi ed obbligandosi a non interferire nelle rispettive vite private;
− I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e Parte_1 CP_1 di non avanzare, l'uno nei confronti dell'altra, pretese, per qualsiasi titolo.
− Le spese di giudizio sono a carico della signora .” Parte_1
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3243/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Maggio n. 8/A, c.f. (avv. Claudio Ronchini) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
6, c.f. (avv. Domizio Piroddi) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 28.07.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi non nascevano figli;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
(RA) il 08.07.1963, c.f. , e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
31.10.1961, c.f. celebrato con rito concordatario in data 12.04.1982 a Faenza C.F._2
(RA), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 45, parte II, serie A, anno 1982;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“− i coniugi vivranno separati e saranno liberi ognuno di fissare, ove riterranno, la propria residenza, impegnandosi ed obbligandosi a non interferire nelle rispettive vite private;
− I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e Parte_1 CP_1 di non avanzare, l'uno nei confronti dell'altra, pretese, per qualsiasi titolo.
− Le spese di giudizio sono a carico della signora .” Parte_1
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè