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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/11/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6688/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento da fideiussione per mutuo TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Boccia, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE E e per essa la procuratrice speciale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Florimonte, Parte_2 come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 13/11/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1685/2021, notificatogli il 15/11/2021 dalla quale ultima cessionaria del credito, per il Controparte_1 pagamento della somma di euro 1.285.002,73 oltre accessori, esponendo che l'allora (ora aveva Controparte_2 Controparte_1 concesso alla di seguito divenuta Parte_3 Controparte_3 un mutuo fondiario di lire 1.618.000.000 ed erogato per lire 895.000.000, nel cui contratto, stipulato a rogito di notaio, Persona_1 Parte_1
e prestavano fideiussione solidale ed
[...] Controparte_4 indivisibile. Aggiungeva che la società mutuataria obbligata principale era stata poi dichiarata fallita, pendendo ancora innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore il procedimento esecutivo immobiliare n. 1124/1994 in danno del garante/datore di ipoteca Ciò premesso, deduceva a Persona_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 motivi di opposizione: 1) la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, nonostante l'art. 13 del capitolato di patti e condizioni formanti parte integrante del contratto di finanziamento a medio termine concesso dal testualmente, Controparte_2 prevedesse: “FORO COMPETENTE E SPESE LEGALI. La competenza per le decisioni di qualsiasi controversia derivante dal presente atto, è attribuita in via esclusiva al foro di Bari”; 2) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta cessionaria, atteso che il credito, originariamente sorto in capo all'allora nell'anno 1992, era stato ceduto a Controparte_2 numerose società sino al raggiungimento della odierna cessionaria opposta
3) la nullità della concessa fideiussione, come Controparte_1 modulata nel contenuto all'art. 12 del capitolato allegato al contratto di mutuo, in quanto conforme allo schema predisposto dall'A.B.I. come sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca D'Itali, in quanto contenente le clausole oggetto di intesa anticoncorrenziale, quale: A) “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; B) “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; C) “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; oltre la rinuncia ad esercitare i diritti di cui agli artt. 1955 e 1956 c.c.; 4) la violazione del principio di correttezza e buona fede, atteso in atto esso opponente, all'epoca avente soli 22 anni, ebbe a dichiarare in atto di essere “industriale”, al fine di permettere al beneficiario la concessione del prestito de quo nonostante fosse disoccupato e sottoposto, in detto periodo, al servizio di leva obbligatoria;
5) l'usurarietà del mutuo garantito da esso opponente, atteso che gran parte degli interessi, superavano la soglia prevista dalla L. 108/96; in particolare sull'importo originario di euro 437.987,49 erano stati calcolati interessi per euro 962.676,91 per un totale complessivo pari ad euro 1.285.002,73. Oltremodo detto importo non teneva conto del procedimento immobiliare in danno del il cui cespite di sua proprietà oggetto di Persona_1 esecuzione era stato stimato in euro 209.086,70. Per tali motivi, in via
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Bari;
dichiarare il difetto di legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione da esso fideiussore;
previo accertamento del contenuto delle clausole oggetto di censura inserite nell'art. 12, dichiarare la nullità dell'intero negozio/capitolato; previo accertamento delle condizioni economiche del fideiussore, dichiarare che esso opponente non è tenuto ad adempiere quanto preteso dalla cessionaria opposta;
previa verifica del calcolo degli interessi maturati, rideterminare sia il saggio degli interessi nella misura legale e sia l'importo ingiunto in virtù della procedura immobiliare in corso in danno del debitore originario Persona_1
Costituitasi in giudizio, la e per essa la mandataria Controparte_1
deduceva di essere subentrata solo ed esclusivamente nel lato Parte_2 attivo del credito, per cui eccepisce il difetto di legittimazione passiva in ordine ad eventuali domande risarcitorie e/o restitutorie. Evidenziava che era diventata titolare del credito sulla base di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L. n. 130/99 e art. 58 Tub, succedendo a titolo particolare nei soli rapporti giuridici attivi già di titolarità della banca cedente, provando la cessione con l'avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Foglio delle Inserzioni n. 300 del 27/12/2005, contenente l'avviso di cessione di crediti pro soluto, precisando di essere divenuta titolare del credito azionato in monitorio, con efficacia a decorrere dal giorno 5 dicembre 2005. Riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, rilevava che era stato individuato il Tribunale competente sulla base dell'art. 33.2 lett. u) Codice del Consumo, che stabilisce come foro inderogabile quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore: in questo caso, Nocera Inferiore, dove risiede e ha domicilio l'opponente, il quale, all'epoca, si era reso fideiussore non svolgendo una propria attività professionale ed essendo del tutto estraneo alla gestione della società obbligata principale. Sull'asserita nullità della fideiussione, evidenziava che la giurisprudenza richiamata dall'opponente riguardava solo ed esclusivamente la c.d. fideiussione omnibus e non anche le fideiussioni “specifiche” come quella rilasciata dall'opponente con rogito notarile e non , quindi, tramite i moduli prestampati utilizzati dal ceto bancario. Rilevava che il contratto di finanziamento e la relativa garanzia erano stati sottoscritti il 29/04/1992, sicchè il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non poteva attenere alla fideiussione in parola, in quanto stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria aveva coperto l'arco
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. In ogni caso si trattava di sola nullità parziale, come affermata dalla Cassazione con la sentenza n. 29810 del 12.12.2017, limitata alle sole clausole indicate come contrarie alla normativa antitrust. Sull'asserita violazione del principi di correttezza e buona fede, evidenziava come l'opponente avesse allegato fatti e circostanze del tutto estranee al contenuto del rogito notarile e riguardante solo i suoi rapporti con Riguardo alla presunta usurarietà del Persona_2 contratto di mutuo garantito, rilevava che i tassi di interesse erano contenuti nel tasso soglia usurario e che non era prevista alcuna clausola anatocistica. Richiamava, inoltre, la Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, che con sentenza del 19 ottobre 2017, n.24675, mettendo fine all'annoso dibattito sviluppatosi all'indomani della introduzione della L. 108/1996, aveva definitivamente statuito che: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Cosicchè, accertato che la clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi non eccedeva la soglia quale risultante al momento della stipula, anche quando, nel corso dello svolgimento del rapporto, il tasso effettivamente applicato supera la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, ciò non comporta alcuna nullità della clausola contenuta nell'originario contratto. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. rigettata la richiesta di ctu, fissata l'udienza per la decisione della cuasa, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, atteso che l'opposta ha azionato il credito davanti al Tribunale nel cui circondario ha sede l'opponente consumatore, quale foro inderogabile ex art. 33.2 lett. u) del Codice del Consumo, avendo dimostrato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 che il come gli altri destinatari dello stessa ingiunzione, risiede e Per_1 ha domicilio in Nocera Inferiore, correttamente disapplicando l'art. 13 del capitolato di patti e condizioni formanti parte integrante del contratto di finanziamento a medio termine concesso dal , che Controparte_2 prevedeva quale foro esclusivo quello di Bari. D'altra parte lo stesso opponente ha dedotto che all'epoca della sottoscrizione della fideiussione era disoccupato e del tutto estraneo alla gestione della società obbligata principale. L'opposta ha provato di essere diventata titolare del credito azionato in monitorio a seguito di contratto di cessione stipulato con la Banca Intesa in data 6.12.2005 prodotto in atti, unitamente all'attestazione rilasciata dalla Banca Intesa di avvenuta cessione del credito in favore di Controparte_1
con firma autenticata per Notaio di Milano, nella quale
[...] Persona_3 viene anche chiarito che detta banca cedente aveva in precedenza incorporato la banca , che a sua volta aveva incorporato il CP_2 CP_2
, originaria banca contraente il mutuo e a garanzia del cui credito
[...]
l'opponente aveva rilasciato fideiussione. Producendo il contratto di cessione del credito e l'avviso di pubblicazione della cessione quale avvenuta sulla base di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L. n. 130/99 e art. 58 Tub, l'opposta ha dimostrato di essere succeduta a titolo particolare nel diritto di credito, non dovendo nemmeno provvedere alla notifica della cessione al singolo debitore ceduto, atteso che tale adempimento è stato sostituito con l'avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Foglio delle Inserzioni n. 300 del 27/12/2005. Riguardo alla nullità della fideiussione resa con il rogito notarile, per presunta conformità al modello Abi sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust con provvedimento n. 55 del 2005, tale conformità al modello Abi non esiste, come può evincersi dall'allegato relativo agli impegni presi dai fideiussori. Inoltre non trattasi di fideiussione omnibus come quella del modello Abi, ma di fideiussione specifica, relativa al solo contratto di mutuo ed il fatto che la fideiussione sia stata resa con l'assistenza di un notaio pubblico ufficiale rogante che ebbe a raccogliere le dichiarazioni negoziali dei contraenti, esclude del tutto qualsiasi violazione delle norme anticoncorrenziali. Peraltro il contratto di finanziamento e la relativa garanzia furono sottoscritti nel lontano 29/04/1992, laddove il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia attiene al modello Abi concepito nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 Riguardo alla presunta usurarietà del contratto di mutuo garantito, i tassi di interesse indicati in contratto risultano integrare usura, né risulta che essi abbiano nel tempo superato il tasso soglia di cui alla L.108/1996. In ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che va presa in considerazione solo l'usura originaria (cfr. Cass. S.U n. 24675/2017). Né l'opponente ha provato la violazione del principi di correttezza e buona fede da parte dell'opposta, atteso che i fatti e le circostanze allegate dall'opponente appaiono del tutto estranee al contenuto del rogito notarile e attengono solo ai suoi rapporti con . Persona_2
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad una causa del valore tra euro 1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00 tariffe medie, con riduzione del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 18.951,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 14.11.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Boccia, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE E e per essa la procuratrice speciale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Florimonte, Parte_2 come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 13/11/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1685/2021, notificatogli il 15/11/2021 dalla quale ultima cessionaria del credito, per il Controparte_1 pagamento della somma di euro 1.285.002,73 oltre accessori, esponendo che l'allora (ora aveva Controparte_2 Controparte_1 concesso alla di seguito divenuta Parte_3 Controparte_3 un mutuo fondiario di lire 1.618.000.000 ed erogato per lire 895.000.000, nel cui contratto, stipulato a rogito di notaio, Persona_1 Parte_1
e prestavano fideiussione solidale ed
[...] Controparte_4 indivisibile. Aggiungeva che la società mutuataria obbligata principale era stata poi dichiarata fallita, pendendo ancora innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore il procedimento esecutivo immobiliare n. 1124/1994 in danno del garante/datore di ipoteca Ciò premesso, deduceva a Persona_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 motivi di opposizione: 1) la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, nonostante l'art. 13 del capitolato di patti e condizioni formanti parte integrante del contratto di finanziamento a medio termine concesso dal testualmente, Controparte_2 prevedesse: “FORO COMPETENTE E SPESE LEGALI. La competenza per le decisioni di qualsiasi controversia derivante dal presente atto, è attribuita in via esclusiva al foro di Bari”; 2) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta cessionaria, atteso che il credito, originariamente sorto in capo all'allora nell'anno 1992, era stato ceduto a Controparte_2 numerose società sino al raggiungimento della odierna cessionaria opposta
3) la nullità della concessa fideiussione, come Controparte_1 modulata nel contenuto all'art. 12 del capitolato allegato al contratto di mutuo, in quanto conforme allo schema predisposto dall'A.B.I. come sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca D'Itali, in quanto contenente le clausole oggetto di intesa anticoncorrenziale, quale: A) “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; B) “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; C) “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; oltre la rinuncia ad esercitare i diritti di cui agli artt. 1955 e 1956 c.c.; 4) la violazione del principio di correttezza e buona fede, atteso in atto esso opponente, all'epoca avente soli 22 anni, ebbe a dichiarare in atto di essere “industriale”, al fine di permettere al beneficiario la concessione del prestito de quo nonostante fosse disoccupato e sottoposto, in detto periodo, al servizio di leva obbligatoria;
5) l'usurarietà del mutuo garantito da esso opponente, atteso che gran parte degli interessi, superavano la soglia prevista dalla L. 108/96; in particolare sull'importo originario di euro 437.987,49 erano stati calcolati interessi per euro 962.676,91 per un totale complessivo pari ad euro 1.285.002,73. Oltremodo detto importo non teneva conto del procedimento immobiliare in danno del il cui cespite di sua proprietà oggetto di Persona_1 esecuzione era stato stimato in euro 209.086,70. Per tali motivi, in via
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Bari;
dichiarare il difetto di legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione da esso fideiussore;
previo accertamento del contenuto delle clausole oggetto di censura inserite nell'art. 12, dichiarare la nullità dell'intero negozio/capitolato; previo accertamento delle condizioni economiche del fideiussore, dichiarare che esso opponente non è tenuto ad adempiere quanto preteso dalla cessionaria opposta;
previa verifica del calcolo degli interessi maturati, rideterminare sia il saggio degli interessi nella misura legale e sia l'importo ingiunto in virtù della procedura immobiliare in corso in danno del debitore originario Persona_1
Costituitasi in giudizio, la e per essa la mandataria Controparte_1
deduceva di essere subentrata solo ed esclusivamente nel lato Parte_2 attivo del credito, per cui eccepisce il difetto di legittimazione passiva in ordine ad eventuali domande risarcitorie e/o restitutorie. Evidenziava che era diventata titolare del credito sulla base di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L. n. 130/99 e art. 58 Tub, succedendo a titolo particolare nei soli rapporti giuridici attivi già di titolarità della banca cedente, provando la cessione con l'avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Foglio delle Inserzioni n. 300 del 27/12/2005, contenente l'avviso di cessione di crediti pro soluto, precisando di essere divenuta titolare del credito azionato in monitorio, con efficacia a decorrere dal giorno 5 dicembre 2005. Riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, rilevava che era stato individuato il Tribunale competente sulla base dell'art. 33.2 lett. u) Codice del Consumo, che stabilisce come foro inderogabile quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore: in questo caso, Nocera Inferiore, dove risiede e ha domicilio l'opponente, il quale, all'epoca, si era reso fideiussore non svolgendo una propria attività professionale ed essendo del tutto estraneo alla gestione della società obbligata principale. Sull'asserita nullità della fideiussione, evidenziava che la giurisprudenza richiamata dall'opponente riguardava solo ed esclusivamente la c.d. fideiussione omnibus e non anche le fideiussioni “specifiche” come quella rilasciata dall'opponente con rogito notarile e non , quindi, tramite i moduli prestampati utilizzati dal ceto bancario. Rilevava che il contratto di finanziamento e la relativa garanzia erano stati sottoscritti il 29/04/1992, sicchè il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non poteva attenere alla fideiussione in parola, in quanto stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria aveva coperto l'arco
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. In ogni caso si trattava di sola nullità parziale, come affermata dalla Cassazione con la sentenza n. 29810 del 12.12.2017, limitata alle sole clausole indicate come contrarie alla normativa antitrust. Sull'asserita violazione del principi di correttezza e buona fede, evidenziava come l'opponente avesse allegato fatti e circostanze del tutto estranee al contenuto del rogito notarile e riguardante solo i suoi rapporti con Riguardo alla presunta usurarietà del Persona_2 contratto di mutuo garantito, rilevava che i tassi di interesse erano contenuti nel tasso soglia usurario e che non era prevista alcuna clausola anatocistica. Richiamava, inoltre, la Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, che con sentenza del 19 ottobre 2017, n.24675, mettendo fine all'annoso dibattito sviluppatosi all'indomani della introduzione della L. 108/1996, aveva definitivamente statuito che: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Cosicchè, accertato che la clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi non eccedeva la soglia quale risultante al momento della stipula, anche quando, nel corso dello svolgimento del rapporto, il tasso effettivamente applicato supera la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, ciò non comporta alcuna nullità della clausola contenuta nell'originario contratto. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. rigettata la richiesta di ctu, fissata l'udienza per la decisione della cuasa, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, atteso che l'opposta ha azionato il credito davanti al Tribunale nel cui circondario ha sede l'opponente consumatore, quale foro inderogabile ex art. 33.2 lett. u) del Codice del Consumo, avendo dimostrato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 che il come gli altri destinatari dello stessa ingiunzione, risiede e Per_1 ha domicilio in Nocera Inferiore, correttamente disapplicando l'art. 13 del capitolato di patti e condizioni formanti parte integrante del contratto di finanziamento a medio termine concesso dal , che Controparte_2 prevedeva quale foro esclusivo quello di Bari. D'altra parte lo stesso opponente ha dedotto che all'epoca della sottoscrizione della fideiussione era disoccupato e del tutto estraneo alla gestione della società obbligata principale. L'opposta ha provato di essere diventata titolare del credito azionato in monitorio a seguito di contratto di cessione stipulato con la Banca Intesa in data 6.12.2005 prodotto in atti, unitamente all'attestazione rilasciata dalla Banca Intesa di avvenuta cessione del credito in favore di Controparte_1
con firma autenticata per Notaio di Milano, nella quale
[...] Persona_3 viene anche chiarito che detta banca cedente aveva in precedenza incorporato la banca , che a sua volta aveva incorporato il CP_2 CP_2
, originaria banca contraente il mutuo e a garanzia del cui credito
[...]
l'opponente aveva rilasciato fideiussione. Producendo il contratto di cessione del credito e l'avviso di pubblicazione della cessione quale avvenuta sulla base di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L. n. 130/99 e art. 58 Tub, l'opposta ha dimostrato di essere succeduta a titolo particolare nel diritto di credito, non dovendo nemmeno provvedere alla notifica della cessione al singolo debitore ceduto, atteso che tale adempimento è stato sostituito con l'avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Foglio delle Inserzioni n. 300 del 27/12/2005. Riguardo alla nullità della fideiussione resa con il rogito notarile, per presunta conformità al modello Abi sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust con provvedimento n. 55 del 2005, tale conformità al modello Abi non esiste, come può evincersi dall'allegato relativo agli impegni presi dai fideiussori. Inoltre non trattasi di fideiussione omnibus come quella del modello Abi, ma di fideiussione specifica, relativa al solo contratto di mutuo ed il fatto che la fideiussione sia stata resa con l'assistenza di un notaio pubblico ufficiale rogante che ebbe a raccogliere le dichiarazioni negoziali dei contraenti, esclude del tutto qualsiasi violazione delle norme anticoncorrenziali. Peraltro il contratto di finanziamento e la relativa garanzia furono sottoscritti nel lontano 29/04/1992, laddove il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia attiene al modello Abi concepito nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 Riguardo alla presunta usurarietà del contratto di mutuo garantito, i tassi di interesse indicati in contratto risultano integrare usura, né risulta che essi abbiano nel tempo superato il tasso soglia di cui alla L.108/1996. In ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che va presa in considerazione solo l'usura originaria (cfr. Cass. S.U n. 24675/2017). Né l'opponente ha provato la violazione del principi di correttezza e buona fede da parte dell'opposta, atteso che i fatti e le circostanze allegate dall'opponente appaiono del tutto estranee al contenuto del rogito notarile e attengono solo ai suoi rapporti con . Persona_2
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad una causa del valore tra euro 1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00 tariffe medie, con riduzione del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 18.951,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 14.11.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6